2^ sezione – Procedimento n. 15 / 2020

    Nell’udienza collegiale, Β ritualmente convocata, svoltasi Β in videoconferenza il giorno 21 Dicembre Β 2020, presenti il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonchΓ© il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 15/2020 – NICOLA CASADEI – RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO E/O AL RILASCIO DI NULLA OSTA DELL’ATLETA TESSERATO CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIGNOR LUPO.

    È presente il ricorrente personalmente, assistito dall’avv. Giovanni Solazzi.

    Per la SocietΓ  Signor Lupo ASD Γ¨ presente il sig. Michele Businaro Presidente della SocietΓ , assistito dagli avvocati Letinic e Avanza. Sono inoltre presentiΒ  Ivano Camozzi e Eleonora Arrigoni, rappresentanti della Scott Italia, Sponsor del Team.

    Il Presidente prende atto della dichiarazione di identitΓ  dei presenti.

    Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza. Si impegnano inoltre a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza.

    Il Presidente avverte che la registrazione dell’udienza Γ¨ vietata.

    All’esito della discussione, il Tribunale federale

    PREMESSO

    Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:

    – di essere stato tesserato e di aver svolto attivitΓ  agonistica, nel corso della stagione 2019, con la ASD Signor Lupo con sede in Brescia;

    – che sponsor della ASD erano il negozio EBIKE Store e la societΓ  Mr Wolf s.r.l.;

    – che la collaborazione Γ¨ continuata nell’anno 2020, ma senza la sottoscrizione del relativo contratto;Β 

    – che nel marzo 2020 la stagione agonistica si Γ¨ interrotta per la nota emergenza sanitaria;

    – che in data 24 luglio 2020 la ASD Signor Lupo ha comunicato al sig. Casadei β€œl’immediata interruzione del rapporto di collaborazione in corso”, specificando nella medesima comunicazione di essere a disposizione per valutare l’eventuale svincolo della licenza;

    – che il ricorrente, pur contestando la risoluzione del rapporto, ha comunque tempestivamente riconsegnato tutta l’attrezzatura ed ha immediatamente chiestoΒ  la restituzione della licenza, maΒ  taleΒ  richiesta non ha avuto seguito;

    – che, pertanto, con raccomandata del 30 ottobre 2020 indirizzata alla ASD Signor Lupo, alla EBIKE s.r.l. e alla MR Wolf s.r.l., il sig. Casadei ha richiesto formalmente il nulla osta per il recesso dal proprio tesseramentoΒ  dalla ASD Mister Lupo,Β  onde procedereΒ  al trasferimento pressoΒ  la ASD Team HERO MY Bike;

    –  che alcun riscontro Γ¨ stato dato neppure a tale richiesta formale;

    – che pertanto, con istanza del 16 novembre 2020 il sig. Casadei si Γ¨ rivolto al Comitato Regionale della Lombardia, rappresentando il caso e chiedendo il rilascio dello svincolo dal tesseramento con la Asd Signor Lupo s.r.l.;

    – che il 1Β° dicembre 2020 il Comitato Regionale Lombardia comunicava di non avere i poteri per concedere il rilascio del nulla osta e segnalava all’atleta la possibilitΓ  di ricorrere allo scrivente Tribunale;

    – con l’odierno ricorso, pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la concessione del nulla osta per il trasferimento ad altra societΓ , con conseguente riconsegna del cartellino da parte ella ASD Signor Lupo.

    *

    La ASD Signor Lupo non ha presentato memorie, ma all’udienza del 21 dicembre 2020 ha preliminarmente eccepito la tardivitΓ  del ricorso e, nel merito,Β  ha chiesto alΒ  Tribunale di valutare l’eccepita inadempienza dell’atleta relativamente al rapporto economico in esso con laΒ  sua societΓ  di appartenenza,Β Β  riguardante nello specifico una penale di € 5.000 che non risulterebbe essere stata onorata. Non si Γ¨ comunque opposta alla riconsegna del cartellino.

    CONSIDERATO

    Preliminarmente ritiene il Collegio cheΒ Β  vadaΒ  disattesa l’eccezione di asserita tardivitΓ  del ricorso formulata dalla SocietΓ  in quantoΒ  essoΒ  risulta essere stato tempestivamente proposto nel termine di 15 gg. dalla comunicazione del Comitato Regionale Lombardia del 1Β° dicembre 2020, come previsto dall’art. 28 del Regolamento Tecnico.

    CiΓ² premesso, occorre ulteriormente specificare che esulano dalla competenza del presente Tribunale tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali e/o di natura economica intercorsi tra le parti, le quali sono demandate alla esclusiva competenza del giudice ordinario.

    Il Tribunale Federale, nella specie la II sezione, Γ¨ infatti competente a giudicare esclusivamente sulle β€œcontroversie tra societΓ , tesserati (anche stranieri), Comitati RegionaliΒ in materia di tesseramento e svincolo”.

    Fermo quanto sopra, venendo al merito del ricorso, si osserva quanto segue:

    come noto il trasferimento dei corridori Γ¨ disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli dal n.Β  25 al n.Β  35/bis. Tali articoli regolamentano,Β  in linea generale,Β Β i tempi e le modalitΓ  della richiesta di trasferimentoΒ dei corridori da una societΓ  ad un’altra; in particolare,Β  si richiama l’art. 28, il qualeΒ  prevede che β€œLa richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla SocietΓ  di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre. In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della SocietΓ  cui la richiesta di trasferimento Γ¨ stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrΓ  indirizzare il reclamo alla Corte Federale.”

    Ebbene, nel caso di specie, Γ¨ emerso come il ricorrente si sia perfettamente attenuto alle norme regolamentari per la richiesta delΒ  rilascio del nulla osta al trasferimento: risultano infatti agli atti l’invio nei termini (30 ottobre 2020) della raccomandata a/r alla societΓ , rimasta senza riscontro; la successiva istanza al Comitato Regionale ed infine il ricorso al presente Tribunale.

    Accertata pertanto la regolaritΓ  formale della richiesta delΒ  rilascio del nulla osta da parte dell’atleta; considerato, inoltre,Β  che per la categoria del ricorrente non sussistono vincoli;Β  preso atto,Β  altresΓ¬,Β  che nell’anno 2020 l’atleta non ha ottenuto alcun punteggio cheΒ  giustifichiΒ  a suo carico l’obbligo diΒ  pagamento; rilevato, infine,Β  che la ASD Signor Lupo in udienza non si Γ¨ opposta al richiesto rilascio, sollevando esclusivamente eccezioni e questioni che, come sopra detto, esulano dalla competenza del presente Tribunale;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale II sezione, accoglie il ricorso promosso da Nicola Casadei e concede il richiesto nulla osta al rilascio delΒ  suo trasferimento ad altra SocietΓ .

    Β 

    Il Presidente Tribunale Federale II Sez.

    avv. Adriano Simonetti

    Β 

    Data di pubblicazione: 31/12/2020

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    N.Β° 10 del 2020

    30 Dicembre, 2020

    2^ sezione - Procedimento n. 15 / 2020

    Comunicato N. 10 del 30/12/20

    Nell’udienza collegiale,  ritualmente convocata, svoltasi  in videoconferenza il giorno 21 Dicembre  2020, presenti il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 15/2020 – NICOLA CASADEI – RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO E/O AL RILASCIO DI NULLA OSTA DELL’ATLETA TESSERATO CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIGNOR LUPO.

    È presente il ricorrente personalmente, assistito dall’avv. Giovanni Solazzi.

    Per la Società Signor Lupo ASD è presente il sig. Michele Businaro Presidente della Società, assistito dagli avvocati Letinic e Avanza. Sono inoltre presenti  Ivano Camozzi e Eleonora Arrigoni, rappresentanti della Scott Italia, Sponsor del Team.

    Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità dei presenti.

    Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza. Si impegnano inoltre a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza.

    Il Presidente avverte che la registrazione dell’udienza è vietata.

    All’esito della discussione, il Tribunale federale

    PREMESSO

    Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:

    - di essere stato tesserato e di aver svolto attività agonistica, nel corso della stagione 2019, con la ASD Signor Lupo con sede in Brescia;

    - che sponsor della ASD erano il negozio EBIKE Store e la società Mr Wolf s.r.l.;

    - che la collaborazione è continuata nell’anno 2020, ma senza la sottoscrizione del relativo contratto; 

    - che nel marzo 2020 la stagione agonistica si è interrotta per la nota emergenza sanitaria;

    - che in data 24 luglio 2020 la ASD Signor Lupo ha comunicato al sig. Casadei “l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione in corso”, specificando nella medesima comunicazione di essere a disposizione per valutare l’eventuale svincolo della licenza;

    - che il ricorrente, pur contestando la risoluzione del rapporto, ha comunque tempestivamente riconsegnato tutta l’attrezzatura ed ha immediatamente chiesto  la restituzione della licenza, ma  tale  richiesta non ha avuto seguito;

    - che, pertanto, con raccomandata del 30 ottobre 2020 indirizzata alla ASD Signor Lupo, alla EBIKE s.r.l. e alla MR Wolf s.r.l., il sig. Casadei ha richiesto formalmente il nulla osta per il recesso dal proprio tesseramento  dalla ASD Mister Lupo,  onde procedere  al trasferimento presso  la ASD Team HERO MY Bike;

    -  che alcun riscontro è stato dato neppure a tale richiesta formale;

    - che pertanto, con istanza del 16 novembre 2020 il sig. Casadei si è rivolto al Comitato Regionale della Lombardia, rappresentando il caso e chiedendo il rilascio dello svincolo dal tesseramento con la Asd Signor Lupo s.r.l.;

    - che il 1° dicembre 2020 il Comitato Regionale Lombardia comunicava di non avere i poteri per concedere il rilascio del nulla osta e segnalava all’atleta la possibilità di ricorrere allo scrivente Tribunale;

    - con l’odierno ricorso, pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la concessione del nulla osta per il trasferimento ad altra società, con conseguente riconsegna del cartellino da parte ella ASD Signor Lupo.

    *

    La ASD Signor Lupo non ha presentato memorie, ma all’udienza del 21 dicembre 2020 ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e, nel merito,  ha chiesto al  Tribunale di valutare l’eccepita inadempienza dell’atleta relativamente al rapporto economico in esso con la  sua società di appartenenza,   riguardante nello specifico una penale di € 5.000 che non risulterebbe essere stata onorata. Non si è comunque opposta alla riconsegna del cartellino.

    CONSIDERATO

    Preliminarmente ritiene il Collegio che   vada  disattesa l’eccezione di asserita tardività del ricorso formulata dalla Società in quanto  esso  risulta essere stato tempestivamente proposto nel termine di 15 gg. dalla comunicazione del Comitato Regionale Lombardia del 1° dicembre 2020, come previsto dall’art. 28 del Regolamento Tecnico.

    Ciò premesso, occorre ulteriormente specificare che esulano dalla competenza del presente Tribunale tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali e/o di natura economica intercorsi tra le parti, le quali sono demandate alla esclusiva competenza del giudice ordinario.

    Il Tribunale Federale, nella specie la II sezione, è infatti competente a giudicare esclusivamente sulle “controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo”.

    Fermo quanto sopra, venendo al merito del ricorso, si osserva quanto segue:

    come noto il trasferimento dei corridori è disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli dal n.  25 al n.  35/bis. Tali articoli regolamentano,  in linea generale,  i tempi e le modalità della richiesta di trasferimento dei corridori da una società ad un’altra; in particolare,  si richiama l’art. 28, il quale  prevede che “La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre. In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale.”

    Ebbene, nel caso di specie, è emerso come il ricorrente si sia perfettamente attenuto alle norme regolamentari per la richiesta del  rilascio del nulla osta al trasferimento: risultano infatti agli atti l’invio nei termini (30 ottobre 2020) della raccomandata a/r alla società, rimasta senza riscontro; la successiva istanza al Comitato Regionale ed infine il ricorso al presente Tribunale.

    Accertata pertanto la regolarità formale della richiesta del  rilascio del nulla osta da parte dell’atleta; considerato, inoltre,  che per la categoria del ricorrente non sussistono vincoli;  preso atto,  altresì,  che nell’anno 2020 l’atleta non ha ottenuto alcun punteggio che  giustifichi  a suo carico l’obbligo di  pagamento; rilevato, infine,  che la ASD Signor Lupo in udienza non si è opposta al richiesto rilascio, sollevando esclusivamente eccezioni e questioni che, come sopra detto, esulano dalla competenza del presente Tribunale;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale II sezione, accoglie il ricorso promosso da Nicola Casadei e concede il richiesto nulla osta al rilascio del  suo trasferimento ad altra Società.

     

    Il Presidente Tribunale Federale II Sez.

    avv. Adriano Simonetti

     

    Data di pubblicazione: 31/12/2020

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