2^ sezione – Procedimento n. 13/2019

    PROCEDIMENTO N. 13/2019 – RICORRENTE  APPODIA MASSIMILIANO –  RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’.

     

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Appodia Massimiliano, categoria Juniores, attualmente tesserato per la società ASD Gruppo Sportivo Ciclistico Latina (cod. 11M3138), ha manifestato la volontà, per motivi logistici, di trasferirsi ad altra società ;

    b) Il Presidente della società di appartenenza, Sig.  Caruso Marco, con dichiarazione scritta ha autorizzato il passaggio dell’ atleta ad altra società già nella corrente stagione agonistica;

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    – quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta APPODIA Massimiliano dalla società ASD GSC LATINA   (cod. 11M3138) ad altra società.

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Adriano Simonetti

                                                                

    Pubblicato in data 29 Maggio 2019          

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 7 del 2019

    29 Maggio, 2019

    2^ sezione - Procedimento n. 13/2019

    Comunicato N. 7 del 29/05/19

    PROCEDIMENTO N. 13/2019 – RICORRENTE  APPODIA MASSIMILIANO -  RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’.

     

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Appodia Massimiliano, categoria Juniores, attualmente tesserato per la società ASD Gruppo Sportivo Ciclistico Latina (cod. 11M3138), ha manifestato la volontà, per motivi logistici, di trasferirsi ad altra società ;

    b) Il Presidente della società di appartenenza, Sig.  Caruso Marco, con dichiarazione scritta ha autorizzato il passaggio dell’ atleta ad altra società già nella corrente stagione agonistica;

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    - quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta APPODIA Massimiliano dalla società ASD GSC LATINA   (cod. 11M3138) ad altra società.

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Adriano Simonetti

                                                                

    Pubblicato in data 29 Maggio 2019          

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