RIUNITOSI in teleconferenza in data 17 Aprile 2023 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 12/2023 – TOMMASI FRANCESCA – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta TOMMASI Francesca, categoria Donna Elite (tessera A271708), attualmente tesserata per la società ASD CLUB CORRIDONIA SC (cod. 09E0274), ha chiesto per motivi tecnici e logistici il suo trasferimento alla società ASD G.S. MENDELSPECK (cod. 21M1112).
Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento della tesserata TOMMASI Francesca (tessera A271708) dalla società ASD CLUB CORRIDONIA S.C. (cod. 09E0274) alla società ASD G.S. MENDELSPECK (cod. 21M1112).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT
data di pubblicazione: 17/04/2023