RIUNITOSI in teleconferenza in data 03 aprile 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Lucia Bianco (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO N. 08/2024 – CAPUZZO Raffaele – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. CAPUZZO Riccardo
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
l’atleta CAPUZZO Riccardo, categoria Allievo (tessera A174257), è attualmente tesserato per la società TEAM BOSCO DI ORSAGO (cod. 03U2718); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società G.S. CARTURA NALIN (cod. 03U0018)
il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta CAPUZZO Riccardo, (tessera A174257) dalla società TEAM BOSCO ORSAGO (cod. 03U2718) alla società G.S. CARTURA NALIN (cod. 03U0018) previo pagamento del premio di addestramento e del bonus di cui all’art. 29 RTTA.
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT
data di pubblicazione: 03/04/2024