Procedimento RG 02/20221 – Istanza svincolo e trasferimento ad altra Società atleta minore categoria Juniores Matteo Pepi.
Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi telematicamente su piattaforma Microsoft Teams il giorno 2 Febbraio 2022 alle ore 11.30 sono presenti per il Tribunale Federale II sezione il Presidente Avv. Angelo Attanasio ed i Componenti Avv. Serena Imbriani ed Avv. Daniela Gobat, nonché il Segretario Franco Fantini (funzionario FCI).
Sono inoltre presenti il ricorrente Massimo Pepi, genitore dell’atleta Matteo, e in rappresentanza della ASD Team Pieri Calamai, il Presidente Piero Pieri, il Consigliere Leonardo Forconi ed il Dir. Sportivo Federico Fioravanti. Assiste all’udienza l’ Avv. Serena Imbriani, componente del Tribunale Federale II sezione.
PREMESSO CHE
- Con istanza ex art. 28 del RTAA il reclamante chiedeva al Tribunale Federale “lo svincolo e il trasferimento del proprio figlio Matteo Pepi dal Team ASD TEAM PIERI CALAMAI alla ASD GS FORTEBRACCIO”.
- A sostegno del proprio reclamo, l’istante sosteneva che il figlio si era avvicinato all’attività ciclistica dopo aver disputato alcune gare di Triathlon e che il suo primo tesseramento era avvenuto per la ASD TEAM PIERI CALAMAI, con sede a circa 220 km dalla località di residenza. Dopo aver disputato il primo anno nella categoria juniores e trovando numerose difficoltà logistiche nell’accompagnare il proprio figlio a così tanti chilometri di distanza dalla propria residenza, senza alcun sostegno di carattere economico e non solo, in data 27.10.2021, nei termini e secondo le formalità prescritti dall’art. 28 RTTA, chiedeva il formale NULLA OSTA alla ASD TEAM PIERI CALAMAI, al fine di far svolgere l’attività agonistica del figlio presso la ASD GS FORTEBRACCIO TOSCANA, avente sede a San Sepolcro.
- Tale richiesta veniva respinta dalla ASD TEAM PIERI CALAMAI, perché contraria alla normativa di riferimento.
- Adduceva, inoltre, il reclamante che la ASD GS FORTEBRACCIO avrebbe disposto di una migliore organizzazione per seguire gli allenamenti degli atleti, disponendo di risorse adeguate che, peraltro, evitassero l’isolamento del figlio nell’espletamento degli allenamenti; tutto ciò avrebbe consentito all’atleta di svolgere la sua attività sportiva e agonistica con maggiore determinazione e motivazione.
- La ASD TEAM PIERI CALAMAI non ha depositato alcuna memoria difensiva.
- All’udienza del 2.2.2022 intervenivano il ricorrente padre dell’atleta, Sig. Massimo Pepi, il quale si riportava integralmente al proprio reclamo chiedendone l’accoglimento, e il Presidente della società resistente, Sig. Piero Pieri, il quale chiedeva il rigetto del ricorso nel rispetto della normativa federale vigente.
RITENUTO CHE
- Preliminarmente, sussiste la competenza di questo Tribunale Federale, II sezione, ai sensi dell’art.32, co.5 lett. e) e f) del vigente Regolamento di Giustizia Federale della FCI, essendo il caso de quo stato introdotto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica Settore Strada.
- Verificata l’allegazione del versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, la condizione di procedibilità, di cui all’art.11 co. 4 del Regolamento di Giustizia Federale, risulta soddisfatta.
- Ai sensi degli art.2 , Co.9 dello Statuto della FCI “gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare dai propri soci lo Statuto della FCI, le norme sportive antidoping, il codice di comportamento etico-sportivo emanato dal Coni, il Regolamento di Giustizia federale e gli altri regolamenti federali nonché le decisioni e le delibere degli organi della Federazione” mentre l’atleta in seguito al tesseramento ha il dovere di osservare ex art.4, co.5 lo Statuto stesso i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.
- Ai sensi dell’art. 6, co.6 dello Statuto federale, le modalità di trasferimento e di svincolo sono deliberate dal Consiglio Federale e riportate nel Regolamento dell’Attività agonistica.
- L'articolo 26 del RTTA stabilisce la possibilità di disporre del “vincolo di appartenenza” per talune categorie per la durata non superiore a quattro anni.
- Nel caso de quo, trattandosi di atleta appartenente nel 2021 alla categoria juniores 1° anno, è previsto il vincolo sportivo dell’atleta con la ASD TEAM PIERI CALAMAI, la quale ha manifestato la propria intenzione di voler continuare l’attività con l’atleta nella stagione sportiva 2022.
- Questo Tribunale, pur considerando argomentazioni valide quelle del reclamante, visto che attengono alla estrinsecazione della personalità dell’atleta, nella sua più ampia accezione, che tiene conto quindi, non solo delle sue qualità tecniche, ma anche della sua sfera emotiva, tuttavia, non essendo le stesse corroborate da alcun supporto probatorio, non possono trovare ingresso nel procedimento de quo, tanto da far discostare i giudicanti dall’applicazione pedissequa del principio di conservazione degli effetti giuridici scaturenti dal vincolo, ai sensi delle richiamate norme statutarie e regolamentari sopra richiamate.
PQM
Rigetta il reclamo e per l’effetto NON concede il NULLA OSTA per il trasferimento ad altra società dell’atleta minore Matteo Pepi.
Il Giudice estensore
Avv. Lucia Bianco
Il Presidente del Tribunale Federale, II sez.
Avv. Angelo Attanasio
Pubblicato in data 12 febbraio 2022