2^ sezione – Procedimenti n. 10-11-12/2019

    PROCEDIMENTO N. 10/2019 – RICORRENTEΒ  CORNACCHIA LUIGI –  RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE C.G. AD ALTRA SOCIETA’.

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Cornacchia Giuseppe, categoria ESORDIENTE, Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ  ASD Young Bikers Team Franco Balmamion (cod. 01N2221); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontΓ  del suo trasferimento alla Ciclistica Rostese A.S.D (cod. 01S0099) con sede a Rosta (TO);

    b) Il Presidente della societΓ  di appartenenza, Sig.ra Riorda Elisabetta, Β preso atto della impossibilitΓ  per l’atleta e la squadra di proseguire la stagione in maniera positiva e costruttiva, ha autorizzato il passaggio del tesserato ad altra societΓ  giΓ  nella corrente stagione agonistica,

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. co., RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    – l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta giΓ  iniziato la stagione con l’attuale societΓ  puΓ² essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    – quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come β€œprevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra societΓ ;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Cornacchia Giuseppe dalla societΓ  ASD Young Bikers Team Franco Balmamion (cod. 01N2221) alla Ciclistica Rostese A.S.D (cod. 01S0099) con sede a Rosta (TO).

    Β 


    Β 

    PROCEDIMENTO N. 11/2019 – RICORRENTIΒ  COSTANTINI GINO e GIULIANI MONICA – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE C.L. AD ALTRA SOCIETA’.

    Β 

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Costantini Loris, categoria ESORDIENTE, Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ  U.S. Calcara A.S.D. (cod. 07Z0270); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontΓ  del suo trasferimento ad altra societΓ ;

    b) Il Presidente della la societΓ  di appartenenza, Sig. Fava Vittorio,Β  preso atto della loro volontΓ  e dei motivi strettamente personali che ne consigliano il passaggio ad altra squadra,Β  ha espresso per iscritto il consenso al trasferimento del ragazzo ad altra societΓ , giΓ  nella corrente stagione agonistica

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    – l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta giΓ  iniziato la stagione con l’attuale societΓ  puΓ² essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    – quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come β€œprevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra societΓ ;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Costantini Loris dalla societΓ  U.S. Calcara A.S.D. (cod. 07Z0270) ad altra societΓ .

    Β 


    Β 

    PROCEDIMENTO N. 12/2019 – RICORRENTEΒ  CIUFFINI CHIARA –  RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’.

    Β 

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Ciuffini Chiara, categoria Master Woman 1, Β attualmente tesserata per la societΓ  Team Procycling Promotech Β (cod. 08P3189) ha manifestato la volontΓ  di trasferirsi ad altra societΓ Β  (Team Isolmant, cod. 02P4105) ;

    b) Il Presidente della societΓ  di appartenenza, Sig.ra Frascati Elisa, visti i motivi che ne consigliano il proseguimento dell’attivitΓ  sportiva con un’ altra squadra, con dichiarazione scritta ha autorizzato il passaggio dell’ atleta ad altra societΓ  giΓ  nella corrente stagione agonistica,

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;

    – l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta giΓ  iniziato la stagione con l’attuale societΓ  puΓ² essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    – quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come β€œprevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra societΓ ;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Ciuffini Chiara dalla societΓ  Team Procycling Promotech Β (cod. 08P3189) alla societΓ  Team Isolmant Β (cod. 02P4105)

    Β 

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Adriano Simonetti

    Β 

    Pubblicato in data 17 Maggio 2019Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 

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    N.Β° 6 del 2019

    17 Maggio, 2019

    2^ sezione - Procedimenti n. 10-11-12/2019

    Comunicato N. 6 del 17/05/19

    PROCEDIMENTO N. 10/2019 – RICORRENTE  CORNACCHIA LUIGI -  RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE C.G. AD ALTRA SOCIETA’.

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Cornacchia Giuseppe, categoria ESORDIENTE, è attualmente tesserato per la società ASD Young Bikers Team Franco Balmamion (cod. 01N2221); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà del suo trasferimento alla Ciclistica Rostese A.S.D (cod. 01S0099) con sede a Rosta (TO);

    b) Il Presidente della società di appartenenza, Sig.ra Riorda Elisabetta,  preso atto della impossibilità per l’atleta e la squadra di proseguire la stagione in maniera positiva e costruttiva, ha autorizzato il passaggio del tesserato ad altra società già nella corrente stagione agonistica,

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. co., RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    - quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Cornacchia Giuseppe dalla società ASD Young Bikers Team Franco Balmamion (cod. 01N2221) alla Ciclistica Rostese A.S.D (cod. 01S0099) con sede a Rosta (TO).

     


     

    PROCEDIMENTO N. 11/2019 – RICORRENTI  COSTANTINI GINO e GIULIANI MONICA - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE C.L. AD ALTRA SOCIETA’.

     

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Costantini Loris, categoria ESORDIENTE, è attualmente tesserato per la società U.S. Calcara A.S.D. (cod. 07Z0270); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà del suo trasferimento ad altra società;

    b) Il Presidente della la società di appartenenza, Sig. Fava Vittorio,  preso atto della loro volontà e dei motivi strettamente personali che ne consigliano il passaggio ad altra squadra,  ha espresso per iscritto il consenso al trasferimento del ragazzo ad altra società, già nella corrente stagione agonistica

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    - quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Costantini Loris dalla società U.S. Calcara A.S.D. (cod. 07Z0270) ad altra società.

     


     

    PROCEDIMENTO N. 12/2019 – RICORRENTE  CIUFFINI CHIARA -  RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’.

     

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dell’Avv. Monica Villa (componente effettivo);

    NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Ciuffini Chiara, categoria Master Woman 1,  attualmente tesserata per la società Team Procycling Promotech  (cod. 08P3189) ha manifestato la volontà di trasferirsi ad altra società  (Team Isolmant, cod. 02P4105) ;

    b) Il Presidente della società di appartenenza, Sig.ra Frascati Elisa, visti i motivi che ne consigliano il proseguimento dell’attività sportiva con un’ altra squadra, con dichiarazione scritta ha autorizzato il passaggio dell’ atleta ad altra società già nella corrente stagione agonistica,

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;

    - quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Ciuffini Chiara dalla società Team Procycling Promotech  (cod. 08P3189) alla società Team Isolmant  (cod. 02P4105)

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Adriano Simonetti

     

    Pubblicato in data 17 Maggio 2019          

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