PROCEDIMENTO N. 10/2019 β RICORRENTEΒ CORNACCHIA LUIGI βΒ RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE C.G. AD ALTRA SOCIETAβ.
CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. β 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Adriano Simonetti (Presidente), dellβAvv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dellβAvv. Monica Villa (componente effettivo);
NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dellβatleta e nei relativi allegati;
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta Cornacchia Giuseppe, categoria ESORDIENTE, Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ ASD Young Bikers Team Franco Balmamion (cod. 01N2221); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontΓ del suo trasferimento alla Ciclistica Rostese A.S.D (cod. 01S0099) con sede a Rosta (TO);
b) Il Presidente della societΓ di appartenenza, Sig.ra Riorda Elisabetta, Β preso atto della impossibilitΓ per lβatleta e la squadra di proseguire la stagione in maniera positiva e costruttiva, ha autorizzato il passaggio del tesserato ad altra societΓ giΓ nella corrente stagione agonistica,
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui allβart. 26, ult. co., RTAA, il quale prevede che il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β lβostacolo, in astratto rappresentato dallβavere lβatleta giΓ iniziato la stagione con lβattuale societΓ puΓ² essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dellβinteresse dellβatleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;
β quanto sopra determina lβesigenza (da apprezzare come βprevalenteβ) di un trasferimento immediato dellβatleta ad altra societΓ ;
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Cornacchia Giuseppe dalla societΓ ASD Young Bikers Team Franco Balmamion (cod. 01N2221) alla Ciclistica Rostese A.S.D (cod. 01S0099) con sede a Rosta (TO).
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Β
PROCEDIMENTO N. 11/2019 β RICORRENTIΒ COSTANTINI GINO e GIULIANI MONICA β RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE C.L. AD ALTRA SOCIETAβ.
Β
CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. β 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Adriano Simonetti (Presidente), dellβAvv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dellβAvv. Monica Villa (componente effettivo);
NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dellβatleta e nei relativi allegati;
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta Costantini Loris, categoria ESORDIENTE, Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ U.S. Calcara A.S.D. (cod. 07Z0270); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontΓ del suo trasferimento ad altra societΓ ;
b) Il Presidente della la societΓ di appartenenza, Sig. Fava Vittorio,Β preso atto della loro volontΓ e dei motivi strettamente personali che ne consigliano il passaggio ad altra squadra,Β ha espresso per iscritto il consenso al trasferimento del ragazzo ad altra societΓ , giΓ nella corrente stagione agonistica
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui allβart. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β lβostacolo, in astratto rappresentato dallβavere lβatleta giΓ iniziato la stagione con lβattuale societΓ puΓ² essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dellβinteresse dellβatleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;
β quanto sopra determina lβesigenza (da apprezzare come βprevalenteβ) di un trasferimento immediato dellβatleta ad altra societΓ ;
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Costantini Loris dalla societΓ U.S. Calcara A.S.D. (cod. 07Z0270) ad altra societΓ .
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Β
PROCEDIMENTO N. 12/2019 β RICORRENTEΒ CIUFFINI CHIARA βΒ RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETAβ.
Β
CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza il Tribunale Federale F.C.I. β 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Adriano Simonetti (Presidente), dellβAvv. Laura Olivieri (componente effettivo) e dellβAvv. Monica Villa (componente effettivo);
NOMINATO relatore il Presidente del Tribunale Avv. Adriano Simonetti il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dellβatleta e nei relativi allegati;
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta Ciuffini Chiara, categoria Master Woman 1, Β attualmente tesserata per la societΓ Team Procycling Promotech Β (cod. 08P3189) ha manifestato la volontΓ di trasferirsi ad altra societΓ Β (Team Isolmant, cod. 02P4105) ;
b) Il Presidente della societΓ di appartenenza, Sig.ra Frascati Elisa, visti i motivi che ne consigliano il proseguimento dellβattivitΓ sportiva con unβ altra squadra, con dichiarazione scritta ha autorizzato il passaggio dellβ atleta ad altra societΓ giΓ nella corrente stagione agonistica,
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione di cui allβart. 26 RTAA, il quale prevede che il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β lβostacolo, in astratto rappresentato dallβavere lβatleta giΓ iniziato la stagione con lβattuale societΓ puΓ² essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dellβinteresse dellβatleta di portare a termine la stagione agonistica in corso;
β quanto sopra determina lβesigenza (da apprezzare come βprevalenteβ) di un trasferimento immediato dellβatleta ad altra societΓ ;
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Ciuffini Chiara dalla societΓ Team Procycling Promotech Β (cod. 08P3189) alla societΓ Team Isolmant Β (cod. 02P4105)
Β
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Adriano Simonetti
Β
Pubblicato in data 17 Maggio 2019Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β