Il Tribunale Federale, II Sezione, riunitosi in teleconferenza in data 19 febbraio 2024, nelle persone dell’avv. Daniela Gobat (Presidente), avv. Danika La Loggia (componente e relatore) e avv. Serena Imbriani (componente), alla presenza del Segretario sig. Franco Fantini (funzionario FCI), all’unanimità dei propri componenti, ha definito il procedimento e pronunciato la seguente decisione:
RG 01/2024 – Ricorso dei sig.ri ILARIA LOCATI e FABRIZIO FORLIN nell’interesse del minore DANIELE FORLIN, avverso il provvedimento di reiezione al rilascio del nulla osta al trasferimento di atleta allievo II anno ad altra società sportiva.
Con ricorso depositato il 12 Gennaio 2024 i sig.ri Ilaria Locati e Fabrizio Forlin, genitori dell’atleta Daniele Forlin, nato a Padova (PD) il 03 Novembre 2007, si rivolgevano al Tribunale Federale Seconda Sezione per ottenere – previa declaratoria di accertamento dell’illegittimità (per violazione dell’art. 28 del Regolamento Tecnico Federale) del rifiuto opposto dall’ASD Società Ciclisti Padovani al rilascio del nulla osta al trasferimento del predetto atleta ad altra società – la concessione d'ufficio del nulla osta per il chiesto trasferimento ad altra società previo pagamento da parte di quest’ultima del premio di addestramento e formazione tecnica, più l’eventuale bonus, come previsto dal 2° comma dell'articolo 29 del regolamento tecnico. Con condanna alle spese di giudizio.
Riferivano in particolare che, nel corso della stagione agonistica 2023, l’atleta Daniele Forlin (tessera FCI n. A195403 categoria allievo secondo anno), all’esito dell’esperienza svolta con l’ASD Società Ciclisti Padovani, con sede corrente in Padova Galleria Trieste n. 6, nel mese di agosto 2023 aveva maturato la scelta di trasferirsi presso altra Società.
La decisione veniva comunicata con e-mail del 01 settembre 2023 e confermata con la richiesta di nulla osta formalizzata, attraverso il proprio genitore, sig. Fabrizio, Forlin con nota raccomandata a/r dei 14 – 18 ottobre 2023.
In data 25 ottobre 2023 l’ASD Società Ciclisti Padovani negava il trasferimento dell’atleta contestando, al contempo, il mancato pagamento della quota di iscrizione e della quota di frequenza per il complessivo ammontare di euro 400,00. Il rifiuto veniva ancorato ad un messaggio whatsapp del 12 settembre 2023 con cui il minore aveva palesato la volontà di mantenere l’iscrizione presso la medesima ASD Società Ciclistica Padovani anche per la stagione agonistica 2024.
I ricorrenti, adito infruttuosamente il Comitato Regionale per il Veneto per l’ottenimento del nulla osta, ritenendo che fosse insussistente il vincolo dell’atleta con l’Associazione predetta si rivolgevano al Tribunale a tutela dell’atleta medesimo, dando prova anche dell’avvenuto pagamento delle somme richieste dall’ASD Ciclisti Padovani, come sopra specificate.
Con comparsa di costituzione depositata il 14 Febbraio 2024 , l’ASD Società Ciclisti Padovani chiedeva, in via preliminare, previo accertamento della carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso avversario; nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, di accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo sportivo dell’atleta Daniele Forlin con la ASD Società Ciclisti Padovani per la stagione sportiva 2024.
In subordine, di accertare e dichiarare la condotta dell’atleta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza, con tutti i riflessi anche di natura disciplinare del caso.
L’ASD Società Ciclisti Padovani avanzava anche pretese risarcitorie per i danni, sia patrimoniali che d’immagine, conseguenti al “revirement” dell’atleta, sul quale avevano fatto affidamento, riservandosi di quantificare i detti danni in altra sede e, in ogni caso, previo versamento da parte della società cessionaria del premio di addestramento e formazione tecnica, più l’eventuale bonus, come previsto dall’articolo 29, comma 2 del Regolamento Tecnico.
Formulava richieste istruttorie e chiedeva la condanna di controparte alle spese di lite.
La Società evidenziava, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’atleta è sottoposto a vincolo. Diversamente, vi sarebbe un assoluto difetto di interesse ad agire con conseguente inammissibilità del ricorso.
Sosteneva, in ogni caso, la legittimità del rifiuto opposto evidenziando:
- che non vi era stato alcun intendimento da parte della medesima Società di non rinnovare l’affiliazione federale e/o di non tesserare il corridore stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del Regolamento Tecnico e secondo le modalità ivi indicate;
- di non aver mai ricevuto la e-mail del 01 settembre 2023, indicata dai ricorrenti, con cui l’atleta avrebbe manifestato, per la prima volta, la volontà di lasciare l’Associazione;
- che l’atleta, con l’anzidetto messaggio whatsapp del 12 settembre 2023, dunque successivo rispetto alla indicata e-mail, aveva manifestato la volontà di restare iscritto anche per la stagione 2024; trattavasi, peraltro, di una volontà manifestata da un c.d. “grande minore” (cioè l’allievo di età superiore agli anni 14), con i noti effetti che ne conseguono;
- che l’atleta ha continuato a gareggiare con L’ASD Società Ciclisti Padovani fino al termine della stagione agonistica 2023 e di essersi allenato anche per la stagione successiva ancorché indossando una non consentita maglia neutra.
All’udienza del 19 febbraio 2024 fissata per la discussione innanzi al Collegio, i ricorrenti, nel contestare tutte le difese di controparte e parte della documentazione da questa prodotta, formalizzavano richieste istruttorie non contemplate nel ricorso. Ribadivano inoltre l’insussistenza del vincolo sportivo evidenziando di essersi rivolti al Tribunale in conseguenza della mancata comunicazione da parte dell’ASD Società Ciclisti Padovani del Premio di valorizzazione, circostanza impeditiva di un nuovo tesseramento.
La resistente ASD Società Ciclisti Padovani reiterava le proprie difese rimarcando la circostanza che, dal comportamento complessivo dell’atleta, risultava evidente la volontà di mantenere ferma l’iscrizione presso la Società medesima da parte dell’atleta Forlin.
Il ricorso viene accolto per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente il Collegio rileva che l’atleta Daniele Forlin (tessera FCI n. A195403 categoria allievo secondo anno) è da ritenersi non sottoposto a vincolo, così come previsto dalle norme per il trasferimento degli atleti 2023/2024 approvate con delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. 52 del 21.09.2023 ed aggiornate con delibera del medesimo Presidente n. 55 del 28.09.2023 (cfr. il prospetto riassuntivo trasferimenti atleti con valore del punto 2023/24, aggiornato al 28.09.2023).
Chiarito tale aspetto, il Collegio osserva che, per quanto concerne il trasferimento dei corridori ad altra Società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, a mente dell’art. 28, primo comma, del Regolamento Tecnico FCI, “La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre”.
Nel caso di specie, il genitore dell’atleta Daniele Forlin, sig. Fabrizio Forlin, ha provveduto ad inoltrare la richiesta di nulla osta, nell’interesse del proprio figlio, in data 14 ottobre 2023 mediante lettera raccomandata a/r pervenuta alla destinataria ASD Società Ciclisti Padovani il 18 ottobre 2023, dunque entro i termini previsti dal citato Regolamento e secondo le modalità ivi indicate.
Non può peraltro riconoscersi valenza ad una comunicazione trasmessa in modalità diversa da quella regolamentata: nel caso di specie, tramite whatsapp e senza l’intervento dei genitori dell’atleta minore e, per di più, da considerarsi superata dalla raccomandata a/r.
In virtù, poi, della forma prescritta dalla citata norma per la richiesta di trasferimento – da considerarsi quindi rispettata con l’invio della suddetta raccomandata a/r – a nulla rileva l’eccezione secondo la quale l’atleta possa essere qualificato come “grande minore”, che non merita dunque accoglimento.
Ne consegue che il diniego opposto dalla resistente ASD Società Ciclisti Padovani a fronte della richiesta di trasferimento avanzata nell’interesse del minore atleta Daniele Forlin è da considerarsi illegittimo.
Per tali motivi questo Tribunale ritiene che all’indicato atleta debba essere concesso il nulla osta per il chiesto trasferimento ad altra società, previo pagamento da parte di quest’ultima del premio di addestramento e formazione tecnica, oltre all’eventuale bonus, come previsto dal 2° comma dell'articolo 29 del richiamato Regolamento Tecnico.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
PQM
Il Tribunale Federale, ritenuta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, lo accoglie e per l’effetto autorizza la concessione del nulla osta al trasferimento dell’atleta Forlin Daniele dalla ASD Società Ciclisti Padovani ad altra società.
Spese di lite integralmente compensate.
Il Presidente del Tribunale Federale 2^ sezione
Avv. Daniela Gobat
Il Giudice estensore
Avv. Danika La Loggia
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RG 02/2024 – Ricorso dei sig.ri DEBORA FAGGIN e LUCA QUARESIMA nell’interesse del minore ANDREA QUARESIMA, avverso il provvedimento di reiezione al rilascio del nulla osta al trasferimento di atleta allievo II anno ad altra società sportiva.
Con ricorso depositato il 12 Gennaio 2024 i sig.ri Debora Faggin e Luca Quaresima, genitori dell’atleta Andrea Quaresima, nato ad Abano Terme (PD) il 13 marzo 2007, si rivolgevano al Tribunale Federale Seconda Sezione per ottenere – previa declaratoria di accertamento dell’illegittimità (per violazione dell’art. 28 del Regolamento Tecnico Federale) del rifiuto opposto dall’ASD Società Ciclisti Padovani al rilascio del nulla osta al trasferimento del predetto atleta ad altra società – la concessione d'ufficio del nulla osta per il chiesto trasferimento ad altra società previo pagamento da parte di quest’ultima del premio di addestramento e formazione tecnica, più l’eventuale bonus, come previsto dal 2° comma dell'articolo 29 del regolamento tecnico. Con condanna alle spese di giudizio.
Riferivano in particolare che, nel corso della stagione agonistica 2023, l’atleta Andrea Quaresima (tessera FCI n. A133752 categoria allievo secondo anno), all’esito dell’esperienza svolta con l’ASD Società Ciclisti Padovani, con sede corrente in Padova Galleria Trieste n. 6, chiedeva, per il tramite del proprio genitore, sig. Luca Quaresima, alla predetta ASD il nulla osta per il trasferimento ad altra società con lettera raccomandata a/r dei 13- 18 ottobre 2023.
In data 25 ottobre 2023 l’ASD Società Ciclisti Padovani negava il trasferimento dell’atleta ancorando il rifiuto ad un messaggio whatsapp del 12 settembre 2023 con cui il minore aveva palesato la volontà di mantenere l’iscrizione presso la medesima ASD Società Ciclistica Padovani anche per la stagione agonistica 2024.
I ricorrenti, adito infruttuosamente il Comitato Regionale per il Veneto per l’ottenimento del nulla osta, ritenendo che fosse insussistente il vincolo dell’atleta con l’Associazione predetta si rivolgevano al Tribunale a tutela dell’atleta medesimo.
Con comparsa di costituzione depositata il 14 febbraio 2024 l’ASD Società Ciclisti Padovani chiedeva, in via preliminare, previo accertamento della carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso avversario; nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, di accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo sportivo dell’atleta Andrea Quaresima con la A.S.D. Società Ciclisti Padovani per la stagione sportiva 2024.
In subordine, di accertare e dichiarare la condotta dell’atleta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza, con tutti i riflessi anche di natura disciplinare del caso.
L’ASD avanzava anche pretese risarcitorie per i danni, sia patrimoniali che d’immagine, conseguenti al “revirement” dell’atleta, sul quale avevano fatto affidamento, riservandosi di quantificare i detti danni in altra sede e, in ogni caso, previo versamento da parte della società cessionaria del premio di addestramento e formazione tecnica, più l’eventuale bonus, come previsto dall’articolo 29, comma 2 del Regolamento Tecnico.
Formulava richieste istruttorie e chiedeva la condanna di controparte alle spese di lite.
La Società evidenziava, innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’atleta è sottoposto a vincolo. Diversamente, vi sarebbe un assoluto difetto di interesse ad agire con conseguente inammissibilità del ricorso.
Sosteneva, in ogni caso, la legittimità del rifiuto opposto evidenziando:
- che non vi era stato alcun intendimento da parte della medesima Società di non rinnovare l’affiliazione federale e/o di non tesserare il corridore stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del Regolamento Tecnico e secondo le modalità ivi indicate;
- che l’atleta, con l’anzidetto messaggio whatsapp del 12 settembre 2023, aveva manifestato la volontà di restare iscritto anche per la stagione 2024; trattavasi, peraltro, di una volontà manifestata da un c.d. “grande minore” (cioè l’allievo di età superiore agli anni 14), con i noti effetti che ne conseguono;
- che l’atleta ha continuato a gareggiare con L’ASD Società Ciclisti Padovani fino al termine della stagione agonistica 2023 e di essersi allenato anche per la stagione successiva ancorché indossando una non consentita maglia neutra.
Nel corso dell’udienza di discussione innanzi al Collegio, le parti reiteravano le proprie difese.
Il ricorso viene accolto per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente il Collegio rileva che l’atleta Andrea Quaresima (tessera FCI n. A133752 categoria allievo secondo anno) è da ritenersi non sottoposto a vincolo, così come previsto dalle norme per il trasferimento degli atleti 2023/2024 approvate con delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. 52 del 21.09.2023 ed aggiornate con delibera del medesimo Presidente n. 55 del 28.09.2023 (cfr. il prospetto riassuntivo trasferimenti atleti con valore del punto 2023/24, aggiornato al 28.09.2023).
Chiarito tale aspetto, il Collegio osserva che, per quanto concerne il trasferimento dei corridori ad altra Società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, a mente dell’art. 28, primo comma, del Regolamento Tecnico FCI, “La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre”.
Nel caso di specie, il genitore dell’atleta Andrea Quaresima, sig. Luca Quaresima, ha provveduto ad inoltrare la richiesta di nulla osta, nell’interesse del proprio figlio, in data 13 ottobre 2023 mediante lettera raccomandata a/r pervenuta alla destinataria ASD Società Ciclisti Padovani il 18 ottobre 2023, dunque entro i termini previsti dal citato Regolamento e secondo le modalità ivi indicate.
Non può peraltro riconoscersi valenza ad una comunicazione trasmessa in modalità diversa da quella regolamentata: nel caso di specie, tramite whatsapp e senza l’intervento dei genitori dell’atleta minore e, per di più, da considerarsi superata dalla raccomandata a/r.
In virtù, poi, della forma prescritta dalla citata norma per la richiesta di trasferimento – da considerarsi quindi rispettata con l’invio della suddetta raccomandata a/r – a nulla rileva l’eccezione secondo la quale l’atleta possa essere qualificato come “grande minore”, che non merita dunque accoglimento
Ne consegue che il diniego opposto dalla resistente ASD Società Ciclisti Padovani a fronte della richiesta di trasferimento avanzata nell’interesse del minore atleta Andrea Quaresima è da considerarsi illegittimo.
Per tali motivi questo Tribunale ritiene che all’indicato atleta debba essere concesso il nulla osta per il chiesto trasferimento ad altra società, previo pagamento da parte di quest’ultima del premio di addestramento e formazione tecnica, oltre all’eventuale bonus, come previsto dal 2° comma dell'articolo 29 del richiamato Regolamento Tecnico.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
PQM
Il Tribunale Federale, ritenuta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, lo accoglie e per l’effetto autorizza la concessione del nulla osta al trasferimento dell’atleta Andrea Quaresima dalla ASD Società Ciclisti Padovani ad altra società.
Spese di lite integralmente compensate.
Il Presidente del Tribunale Federale 2^ sezione
Avv. Daniela Gobat
Il Giudice estensore
Avv. Danika La Loggia
data di pubblicazione: 28/02/2024