Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in videoconferenza il giorno 29 Gennaio 2021, presenti il Presidente facente funzioni Andrea Leggieri, i componenti Avv. Laura Olivieri e Avv. Mariano Parisi, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale F.C.I. 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
Decisione n. 19/2020 – Ricorso Angelo Francini avverso svolgimento Assemblea Elettiva C.R. Lombardia.
All’Udienza telematica è presente il ricorrente personalmente.
Con atto depositato in data 29 dicembre 2020 il Sig. Angelo Francini presentava ricorso avverso lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del C.R. Lombardia, svoltasi a Monza il 19 dicembre 2020.
I Motivi del ricorso sono i seguenti:
1. Votazione dei vicepresidenti regionali.
Tale votazione si è svolta secondo le istruzioni contenute nella Circolare elettorale nr. 1, emanata dalla Segreteria Generale, ove a pag. 13 è indicato:
“In calce a ciascuna scheda deve essere inserito l’avviso che “a pena di nullità della scheda, non possono essere espresse più di due preferenze”.
Lo Statuto FCI, art. 11 comma 10 prevede “Nelle votazioni possono essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere”. I Principi Fondamentali per gli Statuti delle FSN, adottati dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1613 del 04.09.2018 prevedono all’art. 7.2 bis: “L’elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l’espressione di preferenze. Gli Statuti prevedono la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. In via esemplificativa: da 2 a 4 consiglieri da eleggere 1 in meno dei posti disponibili. Ecc. ”.
Appare pertanto evidente che nelle votazioni, ove vi siano due soli candidati da eleggere, sia possibile esprimere UNA SOLA preferenza, con la conseguenza che è errata l’indicazione fornita dalla Segreteria Generale.
2. Deleghe fra gli affiliati aventi diritto a voto.
L’attribuzione del numero di deleghe si è svolto secondo le istruzioni contenute nella Circolare elettorale nr. 1, emanata dalla Segreteria Generale, come indicato a pag. 9 ove si riporta la norma vigente nello Statuto attuale: “Ciascun rappresentante degli affiliati potrà essere portatore di una delega oltre alla propria se hanno diritto a partecipare oltre le 50 associazioni e società votanti. Il numero di deleghe può essere pari a 2, oltre le 100 associazioni e società votanti, a 3 oltre le 300, a 4 oltre le 500, a 5 oltre le 600”.
Vi è da rilevare che lo Statuto FCI, vigente sino al 16.07.2019, prevedeva all’art. 11 comma 2: “Ciascun rappresentante degli affiliati, potrà essere portatore di una delega oltre alla propria.” I Principi Fondamentali per gli Statuti delle FSN, adottati dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1613 del 04.09.2018, prevedono all’art. 6.4comma 3:“Nelle Assemblee regionali o in quelle di primo livello sono ammessele deleghe nelle seguenti proporzioni: 1, oltre le 50 associazioni e società votanti; ecc.” Lo stesso articolo prevede al comma 4: “Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.” Appare evidente dalla lettura dei due predetti articoli che ci si trova di fronte ad un arbitrio che va a modificare illegittimamente la scelta fatta dall’Assemblea Nazionale Straordinaria, da chiunque esso sia stato compiuto: Commissario ad Acta, Presidente Federale o Consiglio Federale: il “sono ammesse” ed il “è consentito”, richiamati nei Principi Coni, non assumono veste di obbligatorietà, ma solo indicazione di un limite invalicabile se si sceglie tale ipotesi. Scelta che non compete a nessuno dei predetti soggetti essendo la stessa riservata esclusivamente al deliberato di un’Assemblea nazionale straordinaria convocata per la modifica dello Statuto. Se poi tale modifica è stata fatta ritenendo la materia oggetto di una previsione indifferibile, imposta dai predetti “Principi Coni, deve essere spiegato per quale motivo non è stata applicata la altrettanto indifferibile previsione della delega a livello provinciale?
Per questi motivi chiede
l’annullamento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardia svoltasi il 19 dicembre a Monza.
Poiché le incongruenze sopra esposte si evidenziano anche nelle A.R. Elettive degli altri Comitati Regionali ove, nei C.R. dove si eleggono due soli consiglieri, è stata applicatala possibilità di esprimere “DUE” preferenze il ricorrente ritiene che debbano essere altresì annullate tutte le Assemblee Regionali svoltesi con le predette illegittime modalità.
3. Altri motivi aventi valenza sulla Assemblea Nazionale
Nella predetta circolare elettorale nr. 1 vengono riportate due indicazioni che costituiscono dei controsensi.
1. Quorum assembleare per l’elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici
I tesserati di tali due categorie esprimono il loro diritto al voto nelle “Assemblee Provinciali degli Affiliati”, come chiaramente si evince a pag. 2 della circolare elettorale, ove viene indicato che l’atto di convocazione dell’AP che dovrà eleggere il direttivo per il quadriennio 2021/24 dovrà contenere al punto 3): “l’elezione dei Delegati degli Affiliati, e votazione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici”. Tale indicazione trova inoltre attestazione in quasi tutti i comunicati emanati dall’Elettorale ove si legge:“…la Commissione Nazionale Elettorale, in conformità dell’art. 27 –comma4 –del Regolamento Organico, si è riunita…per la verifica dell’ammissibilità delle candidature presentate per l’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale indetta e convocata per il giorno…per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati, per l’elezione degli organi provinciali e per la votazione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale”.
Il che dimostra quanto sia assurda, non esistendo alcuna Assemblea Provinciale degli Atleti e dei Tecnici, la previsione del “quorum postumo” da calcolarsi, in ambito regionale dopo la fine dell’ultima assemblea provinciale elettiva, come da interpretazione resa dalla Corte Federale, con comunicato nr. 6 del 16 settembre 2011, ove si prevede che l’eventuale espressione del diritto di voto esercitato da Atleti e da Tecnici, facoltà resa dall’art. 9 –comma 3 –dello Statuto federale dell’epoca, fornirà numero assembleare per la validità costitutiva dell’Assemblea della provincia di appartenenza.
Ancor più assurda tale interpretazione se si pensa che in caso di mancato svolgimento dell’Assemblea Provinciale Elettiva degli Affiliati, per mancanza di quorum o di sufficienti candidature per ricoprire le cariche dell’organo provinciale, si debba procedere comunque come previsto a pag. 12 della circolare elettorale: “Nel caso di annullamento dell’Assemblea elettiva per la costituzione degli organi provinciali e se non sia possibile la convocazione di una nuova prima dell’Assemblea nazionale, il Presidente uscente dovrà in ogni modo assicurare lo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione dei Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici”. In sintesi: gli atleti ed i Tecnici possono votare in un’Assemblea provinciale che non si svolge ed elegge comunque i delegati degli Affiliati per l’Assemblea nazionale, ma per la categoria degli Atleti e dei Tecnici viene richiesto il raggiungimento di un quorum che verrà calcolato dopo lo svolgimento dell’ultima assemblea provinciale della regione! Machiavellico…
2. Diritto di voto degli Atleti
Il d.lgs. 242/99 ha introdotto il diritto di voto attivo/passivo per gli Atleti, e la FCI ha accolto tale principio dell’Assemblea straordinaria del 2000 di Montecatini prevedendo la possibilità che gli Atleti ed i Tecnici avessero una loro rappresentanza negli Organi elettivi federali di ogni livello.
Successivamente, nel 2004, tale d.lgs. venne rivisto e la facoltà per gli Atleti ed i Tecnici di avere loro rappresentanti fu limitata ai soli Consigli Federali. A seguito di quella modifica normativa, nonché dell’approvazione da parte del CONI dello Statuto Federale del 2000, la FCI andò a riscrivere il Regolamento Organico che fu approvato nel 2000 e che venne applicato alle Assemblee Elettive Ordinarie Nazionali dal 2001 al 2011.Tale Regolamento Organico, deliberato il 03.12.2000 dal Consiglio Federale, in applicazione del d.lgs. 242/99, prevedeva le categorie di atletiche avevano diritto di voto. “Art. 10.0 DIRITTO DI VOTO (ELETTORATO ATTIVO)10.8 Il diritto di voto perla categoria degli Atleti viene riconosciuto agli appartenenti alle seguenti categorie agonistiche: a) elite con contratto b) elite senza contratto c) under 23d) donne elite e) juniores f) donne juniores Peri casi indicati alle lettere e) e f) deve essere riscontrata la maggiore età con riferimento alla data di svolgimento della relativa Assemblea.”. Ora questa previsione, applicata nelle assemblee dal 2001 al 2011,è sparita dal Regolamento Organico. In sua vece è apparso un parere della CAF (ora Corte Federale) con cui viene dato il diritto di voto attivo ai tesserati del mondo amatoriale: ai 2/3000 Atleti agonisti con tale parere si sono aggiunti i circa 38.000 del mondo amatoriale…Vi è una piccola regola che riguarda le incompatibilità: le norme contenute nell’affiliazione e tesseramento prevedono che l’unica tessera compatibile con quella di Atleta sia quella di “Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti”. Un tesserato delle categorie amatoriali può essere considerato un “atleta” quando svolge la sua attività senza che la sua società abbia alcun Tecnico tesserato e, inoltre, quando può essere titolare di qualsiasi altra tessera federale che spazia dal Presidente federale a componente di un Organo di Giustizia?
3. La Commissione Elettorale
Tale commissione è stata cancellata dallo Statuto Federale nell’Assemblea di Montecatini del 2000, per esplicita volontà di Anna Colucci, all’epoca responsabile della Divisione Statuti del Coni. Nello Statuto FCI tale Commissione Elettorale non risulta essere elencata fra gli Organi o Commissioni Federali sebbene tale elencazione sia prevista dai “Principi Coni” all’art. 3 punto 6:“Gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.” Quindi non si capisce da dove esca questa “fantomatica” Commissione Elettorale.
Per tali motivi chiedo l’annullamento delle elezioni dei delegati all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, poiché i motivi su esposti incidono in modo determinante sulla legittima composizione della prossima Assemblea Nazionale Ordinaria
All’udienza tenutasi con modalità telematica mediante piattaforma teams, in data 29 Gennaio 2021 il ricorrente che ha partecipato personalmente si è riportato al proprio ricorso che ha illustrato nel dettaglio.
Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio all’esito della quale, così decideva:
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi:
In primo luogo, occorre fare una breve premessa sulle modalità di stesura della presente sentenza, specificando che volutamente in epigrafe è stata riportato l’intero ricorso, senza alcuno spunto riassuntivo, affinché i contenuti del ricorso stesso possano essere valutati così come sono stati proposti e non per come interpretati, essendo gli stessi caratterizzati da censure e dubbi non sulla corretta applicazione o meno delle norme bensì sulla ratio delle norme stesse o delle modifiche ad esse apportate nel corso negli anni.
In relazione al primo motivo di ricorso – Votazione Vicepresidenti regionali ed alla doglianza secondo la quale, contrariamente a quanto specificato nella circolare elettorale n.1, “laddove presenti due candidati andasse espressa una sola preferenza” si evidenzia che la circolare elettorale citata non fa altro che riportare letteralmente quanto dettato dall’Art. 55 del Regolamento Organico FCI, articolo a sua volta perfettamente congruente con l’Articolo 11 comma 10 dello Statuto che prevede che nelle votazioni “possano essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere” Ora, la metà più uno di due è due, senza approssimazioni.
Per quanto riguarda il riferimento al testo dell’Art. 7.2. dei “Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN” – articolo peraltro espressamente riferito alla elezione del Consiglio Federale e la cui applicabilità per analogia alle Assemblee regionali non pare affatto evidente – si rimanda a quanto evidenziato nel punto seguente.
In relazione al secondo motivo di ricorso “Deleghe tra gli affiliati aventi diritto a voto”
Il ricorrente censura le modifiche al precedente Statuto (approvato a suo tempo dall’Assemblea Nazionale), apportate dal Commissario ad Acta al fine di adeguarlo “al vigente contesto normativo di riferimento ed ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive … di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613/2018” (delibera di approvazione della Giunta Nazionale CONI, allegata allo Statuto pubblicato sul sito della FCI).
Dette censure non possono essere neppure valutate in quanto, l’intestato Tribunale deve verificare la conforme applicazione delle norme esistenti e non è chiamato a giudicare sui processi formativi delle stesse, specie quando gli stessi appaiono risalenti nel tempo e privi di qualsiasi censura nelle sedi e nei tempi a ciò preposti.
Le norme si impugnano, laddove possibile, quando sono emesse o in corso di emissione non quando vengono applicate.
La circolare elettorale non fa altro che applicare la normativa vigente, deliberata dal Commissario ad Acta ed approvata dalla Giunta CONI, mai impugnate né contestate, né censurabili in questa sede.
In relazione agli altri motivi aventi valenza sulla Assemblea Nazionale
1) Quorum assembleare per l’elezione dei Delegati di Atleti e Tecnici
Anche in questo caso lo scrivente Tribunale deve constatare che non si censura la conformità della circolare elettorale ed il procedimento adottato alle norme, bensì le norme stesse.
Si deve precisare che i delegati all’Assemblea Nazionale vendono eletti nel corso delle Assemblee Provinciali. La normativa prevede che Atleti e Tecnici, a differenza degli affiliati, possano votare in una qualsiasi delle Assemblee provinciali della propria regione (per permettergli di partecipare a gare etc.)
Per tale motivo per i soli Atleti e Tecnici, il calcolo del quorum provinciale e lo spoglio delle schede di votazione viene effettuato in occasione dell’Assemblea Regionale, che si svolge dopo le provinciali. Nel caso poi di “annullamento di Assemblea elettiva per la costituzione degli organi provinciali e non ne sia possibile la convocazione di una nuova prima dell’Assemblea Nazionale” si deve comunque assicurare lo svolgimento delle operazioni di voto per i Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici.
Il procedimento adottato è esattamente quello dettato dalle norme, né è possibile applicarne uno diverso una volta data facoltà ad atleti e tecnici di votare in qualsiasi assemblea provinciale, garantendo loro lo svolgimento dell’attività sportiva e nel contempo l’espressione del diritto di voto.
2) Diritto di voto degli atleti.
Anche in questo caso occorre rilevare come il ricorrente non lamenti la non corretta applicazione delle norme ma l’”assurdità” delle medesime. In ogni caso senza entrare nel merito della questione, si deve fare notare come gli elenchi degli aventi diritto a voto sono stati pubblicati sul sito federale prima dell’inizio delle Assemblee Provinciali e qualsiasi impugnazione in merito avrebbe dovuto essere “proposta a pena di inammissibilità nel termine di sette giorni dalla pubblicazione”, come stabilito dall’Art. 8.8 dello Statuto Federale.
3) Commissione elettorale
Anche l’ultimo motivo di ricorso è valutabile alla stregua dei precedenti.
PQM
Il Tribunale Federale, respinge il ricorso.
Decisione n. 01/2021 – Cipollini Cesare, n.q. di genitore esercente la patria potestà sul minore Cipollini Edoardo, tesserato per la Società ASD Montecarlo Ciclismo, per il rilascio del nulla-osta d’ufficio per il trasferimento ad altra società
Sono presenti come da separato Verbale di Udienza, i ricorrenti Cipollini Cesare, n.q. di genitore esercente la patria potestà, e l’atleta minore Cipollini Edoardo, e per la Società ASD Montecarlo Ciclismo, il Presidente Di Galante Ferdinando, il Vice Presidente Domenichini Giuliano, il Direttore Sportivo Sauro Bertoncini.
PREMESSO
Che, il Ricorrente Cipollini Cesare in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, sul minore Cipollini Edoardo, decideva di adire Codesto Tribunale Federale, II Sezione, al fine di chiedere lo svincolo coattivo, dopo il rifiuto della Società ASD Montecarlo Ciclismo alla concessione del nulla osta per il trasferimento ad altra Società, e la successiva conferma di tale diniego dinanzi alla Commissione Tesseramenti e Nulla Osta del Comitato Regionale Toscana.
Che, il ricorrente ha dedotto in sintesi, a sostegno della richiesta di concessione dello svincolo coattivo, l’insorgere di talune problematiche ambientali all’interno della squadra emerse durante il periodo di stop forzato per il lockdown causa pandemia COVID-19, alimentate dagli attacchi ricevuti dai genitori di alcuni compagni, che lo accusavano di aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni e della Società stessa, violando i divieti imposti allenandosi in strada in solitaria, e, successivamente non partecipando agli allenamenti di squadra nei mesi estivi alla ripresa degli allenamenti e dell’attività sportiva, preferendo insieme ad altro compagno di andare al mare.
Che, la convenuta ASD Montecarlo Ciclismo, presentava una Memoria al fin di motivare il proprio diniego alla concessione dello svincolo all’atleta Cipollini, nella quale esponevano in primis, l’assenza delle riferite problematiche di carattere ambientali all’interno della Società giustificanti la richiesta formulata dall’atleta Cipollini, ribadendo la massima stima e disponibilità a fornire supporto ed assistenza tecnica, dichiarando finanche di essere disposti a sostituire, cosi come già comunicato, il Direttore Sportivo assegnato, al fine di riprendere il percorso di crescita sportiva, atletica ed umana intrapresa negli anni, concludendo, nella Loro ferma opposizione alla richiesta di svincolo coattivo presentata dal ricorrente, adducendo a corroborazione delle proprie ragioni l’esistenza del vincolo sportivo ancora valido per la stagione in corso anno 2021, poiché l’atleta risulta tesserato con la categoria Allievi.
Che, su richiesta del Collegio giudicante se vi fossero ulteriori argomentazioni ovvero precisazioni da aggiungere a quanto già in atti, entrambe le Parti rispondevano di non voler aggiungere altro.
CONSIDERATO
Che, il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art.32, comma 5, lett. f) del Regolamento di Giustizia Federale, in virtù del quale questa Sezione è deputata a giudicare “sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza”;
Che, al riguardo il sindacato del Tribunale Federale appare più ampio ed incisivo rispetto a quello tradizionalmente attribuito ai sensi dell’art.28 del R.T.A.A.: è cioè possibile oggi adire l’organo di giustizia ai sensi della lett.f) cit., non solo al fine di un controllo estrinseco sulla legittimità del diniego di trasferimento opposto dalla società sportiva ma anche al fine di verificare, in corso di rapporto, situazioni perturbatrici degli impegni rispettivamente assunti laddove assurgano ad un livello di gravità tale da integrare le clausole generali della “giusta causa” o della “inadempienza”;
Che, in questa ottica possono assumere rilievo quelle condotte assunte dalla società tali da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario con l’atleta, così da costituire giusta causa dello scioglimento del vincolo sportivo che lega l’atleta alla società di appartenenza nella precedente stagione.
Che, nel caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano i suindicati presupposti per il rilascio del nulla osta al trasferimento.
Che, a ben vedere le generiche e parzialmente circostanziate divergenze addotte dal ricorrente non sembrano giustificare la richiesta di svincolo, avendo esse come già evidenziato, genesi da comportamenti estranei alla Società, e che al contrario si ritiene che l’atleta Cipollini, anche in virtù delle sue riconosciute potenzialità, potrebbe trovare all’interno della ASD Montecarlo Ciclismo, l’ambiente ideale per poter incrementare il proprio impegno agonistico e di maturazione sportiva da favorire il conseguimento di importati obiettivi prefissati.
Che, questo Collegio ritiene che aderendo alla richiesta del ricorrente, di fatto immotivata, si favorirebbe nel minore, attualmente nel pieno del proprio sviluppo sportivo e agonistico, la tendenza a desistere di fronte a sfide ritenute erroneamente non al suo livello, nonché la tendenza a cercare un confronto al ribasso rispetto a forti potenzialità che gli stessi dirigenti della società hanno chiaramente riconosciuto essere in una fase “in divenire”, che verrebbe altrimenti interrotta con conseguente perdita di chance per il Cipollini e per la sua futura e certamente felice evoluzione sportiva.
Che, a conferma di quanto sopra, è inoltre emerso in maniera evidente l’intenzione della Società ASD Montecarlo Ciclismo, il cui Presidente ha manifestato il sincero convincimento di una risoluzione positiva del rapporto con il minore, tanto da dichiarare di voler mettere a disposizione tutti quegli strumenti, e tra questi anche il cambio o l’affiancamento del Direttore Sportivo, atti a consentire al Cipollini di poter svolgere una serena, gratificante e duratura attività ciclistica.
P.Q.M.
il Tribunale Federale, Sezione II,
Respinge il ricorso promosso da Cipollini Cesare nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Cipollini Edoardo, e non concede il richiesto svincolo coattivo per l’atleta minore, Cipollini Edoardo, non ravvisando la sussistenza dei presupposti.
Decisione n. 02/2021 – Sbrana Alen – Ricorso per l’autorizzazione allo svincolo dell’ Atleta minore Sbrana Thomas, tesserato con la USD Montecarlo Ciclismo
È presente il ricorrente Sbrana Alen con il figlio Thomas. Per la Usd Montecarlo sono presenti il Presidente Ferdinando di Galante, il vice Presidente Domenichini Giuliano e il Dir. Sportivo Sauro Bertoncini
Premesso che
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
– di essere stato tesserato con la società USD Montecarlo ciclismo per due anni nella categoria giovanissimi e per due anni nella categoria esordienti;
– di aver riscontrato non meglio precisate divergenze nel passaggio alla categoria allievi e di non essersi più trovato a proprio agio all’interno della società.
Ha pertanto chiesto lo svincolo per il passaggio ad altra società.
*
La Usd Montecarlo Ciclismo ha presentato una memoria per motivare il proprio diniego allo svincolo dell’atleta Sbrana, esponendo quanto segue:
- di aver sempre privilegiato negli oltre 60 anni di attività un approccio metodologico volto a non riconoscere “capitani e gregari” ma a esaltare le qualità di ogni atleta nell’insieme imprescindibile del gruppo, perché gli uni disgiunti dagli altri in questo sport non avrebbero alcuna possibilità di finalizzare obiettivi e risultati;
- di avere la consapevolezza che soltanto il tempo, l’allenamento, la dedizione e la strada distingueranno il campione dal “gregario”.
- La società ha poi evidenziato, dimostrando grande attenzione alla natura dei ragazzi e non al mero fatto sportivo, le grandi potenzialità dello Sbrana di poter emergere ed affermarsi.
- Purtroppo, però, come spesso accade in ogni contesto di gruppo, soprattutto nell’età adolescenziale, alcuni ragazzi non sfruttano pienamente le proprie potenzialità, facendosi condizionare nella loro attività e nel proprio atteggiamento, da altri compagni di squadra. Questo, in sintesi, quello che sarebbe avvenuto a Thomas Sbrana nel rapporto con l’amico Cipollini.
- In ragione di ciò la Società ritiene che non vi siano i presupposti per la concessione dello svincolo all’atleta Sbrana, dichiarandosi peraltro pienamente disponibile a dare al ragazzo tutto il supporto necessario per il proseguimento dell’attività.
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 32, comma 5, lett. f) del Regolamento di Giustizia Federale, in virtù del quale questa Sezione è deputata a giudicare “sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza”;
– al riguardo il sindacato del Tribunale federale appare più ampio ed incisivo rispetto a quello tradizionalmente attribuito ai sensi dell’art. 28 del R.T.A.A.: è cioè possibile oggi adire l’organo di giustizia ai sensi della lett. f) cit., non solo al fine di un controllo estrinseco sulla legittimità del diniego di trasferimento opposto dalla società sportiva ma anche al fine di verificare, in corso di rapporto, situazioni perturbatrici degli impegni rispettivamente assunti laddove assurgano ad un livello di gravità tale da integrare le clausole generali della “giusta causa” o della “inadempienza”;
– in questa ottica possono assumere rilievo quelle condotte assunte dalla società tali da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario con l’atleta, così da costituire giusta causa dello scioglimento del vincolo sportivo che lega l’atleta alla società di appartenenza nella precedente stagione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano i suindicati presupposti per il rilascio del nulla osta al trasferimento.
Ed infatti, a ben vedere, le generiche divergenze addotte dal ricorrente non sembrano giustificare la richiesta di svincolo, dovendosi al contrario ritenere che l’atleta Sbrana potrebbe trovare all’interno della USD Montecarlo il giusto stimolo per l’incremento del proprio impegno agonistico, nonché un contesto di confronto paritario con i compagni e di maturazione sportiva.
Il Collegio ritiene che aderendo alla richiesta del ricorrente, di fatto immotivata, si favorirebbe nel minore, attualmente nel pieno del proprio sviluppo sportivo e agonistico, la tendenza a desistere di fronte a sfide ritenute erroneamente non al suo livello, nonché la tendenza a cercare un confronto al ribasso rispetto a forti potenzialità che gli stessi dirigenti della società hanno chiaramente riconosciuto essere in una fase “in divenire”, che verrebbe altrimenti interrotta con conseguente perdita di chance per lo Sbrana e per la sua futura e certamente felice evoluzione sportiva
Fermo quanto sopra, è inoltre emerso in maniera evidente il sincero convincimento del Presidente della Usd Montecarlo Ciclismo per la positiva continuazione del rapporto con il minore, tanto da aver dichiarato di voler mettere a disposizione tutti quegli strumenti, e tra questi anche il cambio o l’affiancamento del direttore sportivo, atti a consentire allo Sbrana di poter svolgere una serena, gratificante e duratura attività ciclistica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso da Alen Sbrana nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Thomas Sbrana.
Tribunale Federale II sezione
Il Presidente f.f.
Avv. Andrea Leggieri
Data di pubblicazione: 09/02/2021