La Corte Federale dβAppello composta dai Signori:
Prof. Avv. Jacopo Tognon βPresidenteβ
Avv. Miriam Zanoli βComponente effettivo ed estensoreβ
Avv. Gianluca Gulino βComponente supplenteβ
e con lβassistenza dellβAvv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) β Segretarioβ
letta la richiesta di interpretazione avanzata in data 2 luglio 2018 dal Segretario Generale, avente ad oggetto gli articoli art. 5, comma 3, e 19, comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale FCI
visto lβart. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Federale;
applicato lβart. 20 dello Statuto Federale, che consente la multi-conferenza, garantita la contestualitΓ della partecipazione di tutti i componenti e la possibilitΓ di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione;
alla riunione tenutasi a Padova, addì 10 luglio 2018, luogo ove si trovava il Presidente della Corte, giusta il disposto della disposizione testé citata;
ha adottato la seguente
DECISIONE
IN FATTO
ConΒ quesito interpretativo trasmesso in data 2 luglio 2018, il Segretario Generale della Federazione Ciclistica Italiana, evidenziava la sovrapponibilitΓ del testo dellβart. 3 dei Principi di Giustizia Sportiva con quello dellβart. 5, comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale FCI nella parte in cui Γ¨ prescritto che:βCiascun componente degli organi di giustizia presso la federazione, allβatto dellβaccettazione dellβincarico, sottoscrive una dichiarazione in cui attesta di non aver rapporti di lavoro subordinatoΒ o continuativi di consulenza o di prestazione dβopera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano lβindipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, nΓ© di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinitΓ fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.β
Per lβeffetto, tenuto altresΓ¬ conto dellβart. 19, comma 4, del Regolamento medesimo secondo cui:
Β βI giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le SocietΓ e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizioneβ
era domandato a questa Corte se il dettato delle citate norme fosse applicabile anche nel caso di nomina di Giudici di Gara Internazionali, Nazionali e Regionali a Giudici Sportivi Nazionali o Regionali.
Corredavano il quesito le tabelle in vigore dallβ01/01/2018 e la modulistica, afferenti lβerogazione ai Giudici di Gara Internazionali, Nazionali e Regionali dei rimborsi spese, recanti specifiche voci per indennitΓ giornaliere, rispetto alle quali si puntualizzava che la FCI fornisce annualmente conforme Certificazione Unica dei redditi.
Veniva di conseguenza chiesto se il quadro cosΓ¬ delineato tratteggiasse una prestazione dβopera retribuita, preclusa dalle norme citate ai soggetti in questione, nel ricoprire lβincarico di Giudici Sportivi.
In caso di responso affermativo, veniva infine domandato se la preclusione in argomento potesse essere βsuperabile pro tempore dal porsi in aspettativa da parte del Giudice di Gara per la durata dellβeventuale incarico di Giudice Sportivo.β
IN DIRITTO
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte a fornire lβinterpretazione richiesta, ai sensi dell'art. 33, punto 4, lettera f) del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Ai fini di rispondere al quesito proposto, va dapprima osservato che il comma 6 dellβart. 5, del Regolamento di Giustizia Federale FCI prevede che βGli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale sono svolti a titolo gratuitoβ.
I Giudici Sportivi, Regionali e Nazionali, dunque, essendo elencati tra gli Organi di Giustizia nel comma 1 dellβarticolo testΓ© citato, soggiacciono senzβaltro a tale prescrizione, nonchΓ© allβart. 3 dei Principi di Giustizia Sportiva, allβart. 5, comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale FCI e allβart. 19, comma 4, del Regolamento medesimo.
CiΓ² detto, si evidenzia come la previsione della gratuitΓ del servizio prestato, avendo lo scopo di tutelare lβindipendenza degli Organi di giustizia dalla Federazione, vada osservata col massimo rigore.
Conseguentemente, non puΓ² non rilevarsi che le βindennitΓ giornaliereβ in argomento, pur non avendo le caratteristiche per essere inquadrate come prestazioni dβopera retribuita, danno comunque luogo allβerogazione di un compenso per lβincarico svolto β di importo dignitoso e non simbolico β che si aggiunge ai meri rimborsi spese.
Per tale ragione esse rientrano, sicuramente, in quel tipo di rapporti aventi contenuto patrimoniale ed economico vietati, direttamente ed indirettamente, da tutte le norme fin ad ora prese in esame, essendo, in astratto, idonei a determinare situazioni in conflitto con lβassoluta indipendenza degli Organi di Giustizia.
La primaria funzione di garanzia della preclusione in esame, impedisce a questa Corte di considerarla temporaneamente superabile ponendo in aspettativa il Giudice di Gara per la durata dellβeventuale incarico di Giudice Sportivo.
P.Q.M.
la Corte Federale dβAppello, II Sezione, in base allβart. 33, comma 4, lett. f) del Regolamento di Giustizia Sportiva, in relazione alla richiesta di interpretazione di cui in epigrafe, ritiene che lβart. 3 dei Principi di Giustizia Sportiva, lβart. 5, comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale FCIΒ e lβart. 19, comma 4, del Regolamento medesimo si applichino ai tutti coloro che assumono lβincarico di Giudici Sportivi, Regionali e Nazionali e provvede pertanto come in parte motiva.
Così deciso in Padova, addì 20 luglio 2018.
Β
IL PRESIDENTE
Avv. prof. Jacopo Tognon
Β
Data di pubblicazione: 23 luglio 2018