2^ sezione – Decisione n. 3 / 2015

La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:

Avv. Jacopo Tognon PRESIDENTE

Avv. Miriam Zanoli COMPONENTE RELATORE

Avv. Duccio Panti COMPONENTE

e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario;

Nel reclamo avverso il comunicato n. 1 del 10 aprile 2015 del Tribunale Federale, sez. II, provvedimento n. 2/15, del 10 aprile 2015, pubblicato in data 13 aprile 2015 proposto da 

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO

contro

Ilario GUZON, genitore dell’esordiente Noel GUZON

Oggetto: richiesta di nulla osta per lo svincolo del minore Noel GUZON, tesserato per l’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO

ha assunto la seguente decisione

IN FATTO

La controversia nasce dalla decisione dell’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO di domandare all’atleta minorenne Noel GUZON, a seguito della sua rituale richiesta di svincolo e rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra Società, datata 30 settembre 2014, una somma complessivamente maggiore, rispetto a quella determinabile utilizzando le norme federali vigenti in materia.

Per giustificare detta richiesta economica, l’Associazione Sportiva richiamava il punto 4) di una delibera, che il proprio Consiglio Direttivo aveva adottato in data 4 agosto 2014.

Ritenendo non dovuto il predetto pagamento ed in assenza di riscontro da parte dell’adito Comitato Regionale Lombardo, il Sig. Ilario GUZON, quale padre dell’atleta, presentava ricorso al Tribunale Federale F.C.I., sez. II, chiedendogli di concedere il nulla osta per lo svincolo del proprio figlio dall’Associazione Sportiva.

Avverso il provvedimento di accoglimento del ricorso, proponeva reclamo l’Associazione Sportiva, sostenendo, da un lato, che mai il trasferimento ad altra Società era stato formalmente consentito all’atleta in questione e, dall’altro, che la pretesa economica andava considerata correttamente calcolata; l’art. 29, parzialmente riportato nell’atto a sostegno di quest’ultimo punto è, in verità, quello del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica F.C.I. Strada e non, come ivi affermato, quello del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.

Nel procedimento così instauratosi il Sig. GUZON depositava una memoria in data 18 giugno 2015, nella quale ribadiva, in sostanza, concetti già in precedenza esposti, mentre la reclamante depositava una nota di replica il successivo 22 giugno, dove rimarcava la tesi dell’assenza di un reciproco consenso allo svincolo.

Revocato un primo provvedimento, originato da una erronea trasmissione dei documenti allegati all’impugnativa, la Corte si riuniva nella seduta odierna per decidere sul reclamo de quo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 33, lett. g) del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana nonché la tempestività del deposito del reclamo presso la Segreteria della Corte Federale, poiché il termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione, che sarebbe scaduto sabato 2 maggio 2015, deve, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c., (norma che ben può applicarsi al caso in oggetto) considerarsi prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia al 4 maggio 2015, data in cui, appunto, esso è avvenuto.

Si può dunque procedere ad esaminare la controversia nel merito, muovendo dalla ricostruzione della fattispecie ed individuando le norme ed i principi applicabili.

Come sopra si è anticipato, una volta ricevuta, nelle forme e nei termini prescritti, la richiesta di svincolo e rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra Società, l’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO, in data 12 ottobre 2014, comunicava al padre dell’atleta Noel GUZON che il proprio Consiglio Direttivo, con delibera adottata il 4 agosto 2014, aveva così determinato la somma da versare, all’atto del rilascio del nulla osta per i corridori esordienti del secondo anno: valorizzazione dei punteggi federali conseguiti nelle ultime due stagioni (punti 31 x € 21 x 2), Formazione tecnica (€ 500,00 x 3), Bonus federale (€ 250,00).

La somma complessiva calcolata in base a tali indicazioni, risultava (e risulta), maggiore di quella derivante dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 29 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica F.C.I. Strada, che ancorano il calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica dovuto in questi casi ai parametri dell’allegato 7 del Regolamento stesso, nonché al “valore punto” stabilito dal Consiglio Federale.

Detta circostanza veniva immediatamente contestata dal Sig. Ilario GUZON, che, con missiva datata 27 ottobre 2014, esponeva le proprie doglianze tanto al Comitato Regionale Lombardo, quanto all’Associazione Sportiva.

Nella raccomandata di replica, firmata dal Presidente dell’Associazione Sportiva e protocollata il 20 novembre successivo, dopo alcune puntualizzazioni di ordine generale, può peraltro leggersi: “il Gruppo Sportivo Prealpino non si oppone alla concessione del NULLA-OSTA necessario per il trasferimento ad altra associazione, nonostante il vincolo federale, solamente non ritiene corretto consentire ad altre associazioni ‘più ricche’ di beneficiare del lavoro svolto da chi si impegna nel settore giovanile e promozionale, senza che venga riconosciuta una particolare indennità”.

Giacché la citata comunicazione richiama la corrispondenza intercorsa poco prima sul tema con il Sig. GUZON, il fatto che la data del documento rechi l’anno 2011, anziché il 2014, può senz’altro attribuirsi ad un mero errore materiale.

Dal testo della missiva, specie avuto riguardo alla parte sopra riportata, non emerge tuttavia alcuna intenzione di rinviare la concessione del nulla osta in oggetto ad una decisione futura (come avrebbe potuto essere a fronte dell’utilizzo della formula “non negherà”), né l’espressione di una volontà condizionata (come nel caso in cui fossero state utilizzate costruzioni del tipo “non negherebbe se …” oppure “non intende negare qualora …”).

Ciò che viene subito dopo argomentato esprime, semplicemente, il motivo fondante della delibera del Consiglio Direttivo (in parte trascritta in calce alla missiva), ma non la volontà di porre una condizione al rilascio del nulla osta e, di tale atteggiamento, si trova conferma anche nelle conclusioni rassegnate dall’Associazione Sportiva nella memoria difensiva dell’8 aprile 2015, depositata nel giudizio di primo grado.

Stante quanto sopra specificato, la manifestazione della volontà dall’atleta di passare ad un nuovo gruppo sportivo, espresso nella raccomandata datata 30 settembre 2014, unitamente a quella dell’Associazione Sportiva di non opporsi alla concessione del nulla osta, palesata nella raccomandata del 15 novembre 2014, appare sufficiente a soddisfare il presupposto richiesto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica.

Evidentemente, le regole sancite per quantificare il premio di addestramento e formazione tecnica venivano giudicate dall’Associazione Sportiva inadeguate a tutelare il lavoro svolto e, di conseguenza, essa aveva creduto possibile, da un lato, sostituire le norme federali con criteri che le consentissero un maggiore introito e, dall’altro, ritenere detti criteri applicabili automaticamente ai propri tesserati, all’atto di concedere loro il nulla osta al trasferimento.

Come sopra si è detto, l’esposta ricostruzione risulta coerente con le conclusioni rassegnate dall’odierna reclamante nella memoria depositata in primo grado, dove, in via principale, viene chiesto al Tribunale Federale di accertare e dichiarare che il Gruppo Sportivo Prealpino non aveva negato il nulla osta all’atleta Noel GUZON previo pagamento di quanto economicamente richiesto quantificato in Euro 3.032,00 e, in via subordinata, di voler determinare l’obbligo dell’atleta di versare in favore il Gruppo Sportivo Prealpino cedente la somma suddetta, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.

L’Associazione Sportiva stessa, dunque, si qualifica nel predetto atto come “cedente”, consentendo così di superare ogni dubbio sulla volontà che aveva in precedenza manifestata in forma scritta tramite il Presidente ed è proprio su tale presupposto, che chiede al Giudicante di determinare l’obbligo dell’atleta di versare in suo favore la somma reputata come dovuta.

Di fatto, però, in base all’art. 2, comma 9, dello Statuto Federale FCI, l’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO, quale affiliata, è tenuta ad osservare lo Statuto stesso, le Norme Sportive Antidoping, il Codice di Comportamento etico-sportivo emanato dal CONI, il Regolamento di Giustizia Federale e gli altri Regolamenti Federali, nonché le decisioni e le delibere degli organi della Federazione.

All’atleta Noel GUZON, per contro, quale tesserato spetta l’obbligo di osservare, ex art. 4, comma 5, il predetto Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.

In sostanza, quindi, la fase di chiusura del rapporto intercorrente tra le parti andava regolata attenendosi alle norme federali sul trasferimento degli atleti e non tramite l’applicazione di una decisione unilaterale dell’Associazione Sportiva, oltretutto penalizzante per l’atleta stesso.

Rispetto alla fattispecie in esame, l’art. 6, comma 6, dello Statuto, prevede che le modalità di trasferimento e di svincolo sono deliberate dal Consiglio Federale e riportate nel Regolamento dell’Attività Agonistica, mentre l’art. 1, comma 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva FCI dispone che l’ignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.

Nel caso di specie dunque, quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva in data 4 agosto 2014, o quanto dalla stessa creduto (erroneamente)  ‘corretto’, non aveva certamente la capacità di soppiantare sic et simpliciter le norme federali le quali, va evidenziato, sono dettate anche allo scopo di garantire regole ponderate circa modalità ed importi connessi all’epilogo del rapporto tra Società di appartenenza e atleti, specie in presenza di soggetti minorenni, da salvaguardare con particolare scrupolo.

Nello specifico, le modalità di applicazione dei parametri per la categoria di riferimento dell’atleta Noel GUZON appaiono ben sintetizzati nel Prospetto Riassuntivo Trasferimento Atleti Anno 2014-2015, reperibile nel sito della Federazione Ciclistica Italiana e redatto a cura della Struttura Tecnica Federale – Settore Strada, essendo sufficiente individuare l’apposita colonna per verificare che il calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica va fatto utilizzando il solo punteggio dell’ultima stagione agonistica.

Non diversamente peraltro si ragionerebbe nella denegata ipotesi per cui si potesse sostenere (ma cosi non è) che la associazione reclamante avesse voluto realmente condizionare il consenso alla corresponsione di una somma, peraltro unilateralmente determinata e di molto superiore ai parametri federali.

Difatti, è evidente che siffatta asserita condizione sarebbe come non apposta trattandosi pacificamente di determinazione contra jus (rectius: contro i regolamenti vigenti) oltre ad apparire di per sé come una sorta di “clausola capestro” (ove cioè davvero si volesse subordinare al pagamento di una somma non dovuta il rilascio dell’agognato nulla osta).

Anche sotto questo profilo il reclamo risulta pertanto infondato e ogni ulteriore domanda ed eccezione risulta quindi assorbita.

PQM

La Corte, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, rigetta il reclamo proposto dall’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO avverso il comunicato n. 1 del 10 aprile 2015 del Tribunale Federale, sez. II, provvedimento n. 2/15, emesso in pari data, pubblicato il 13 aprile 2015 e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa di accesso alla giustizia, ai sensi dell’art. 45, IX comma, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.

Così deciso in Bologna, il 21 luglio 2015

 

Il Presidente

Avv. Jacopo Torgnon

 

Data di pubblicazione 23/07/2015

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N.° 3 del 2015

21 Luglio, 2015

2^ sezione - Decisione n. 3 / 2015

Comunicato N. 3 del 21/07/15

La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:

Avv. Jacopo Tognon PRESIDENTE

Avv. Miriam Zanoli COMPONENTE RELATORE

Avv. Duccio Panti COMPONENTE

e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario;

Nel reclamo avverso il comunicato n. 1 del 10 aprile 2015 del Tribunale Federale, sez. II, provvedimento n. 2/15, del 10 aprile 2015, pubblicato in data 13 aprile 2015 proposto da 

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO

contro

Ilario GUZON, genitore dell’esordiente Noel GUZON

Oggetto: richiesta di nulla osta per lo svincolo del minore Noel GUZON, tesserato per l’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO

ha assunto la seguente decisione

IN FATTO

La controversia nasce dalla decisione dell’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO di domandare all’atleta minorenne Noel GUZON, a seguito della sua rituale richiesta di svincolo e rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra Società, datata 30 settembre 2014, una somma complessivamente maggiore, rispetto a quella determinabile utilizzando le norme federali vigenti in materia.

Per giustificare detta richiesta economica, l’Associazione Sportiva richiamava il punto 4) di una delibera, che il proprio Consiglio Direttivo aveva adottato in data 4 agosto 2014.

Ritenendo non dovuto il predetto pagamento ed in assenza di riscontro da parte dell’adito Comitato Regionale Lombardo, il Sig. Ilario GUZON, quale padre dell’atleta, presentava ricorso al Tribunale Federale F.C.I., sez. II, chiedendogli di concedere il nulla osta per lo svincolo del proprio figlio dall’Associazione Sportiva.

Avverso il provvedimento di accoglimento del ricorso, proponeva reclamo l’Associazione Sportiva, sostenendo, da un lato, che mai il trasferimento ad altra Società era stato formalmente consentito all’atleta in questione e, dall’altro, che la pretesa economica andava considerata correttamente calcolata; l’art. 29, parzialmente riportato nell’atto a sostegno di quest’ultimo punto è, in verità, quello del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica F.C.I. Strada e non, come ivi affermato, quello del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.

Nel procedimento così instauratosi il Sig. GUZON depositava una memoria in data 18 giugno 2015, nella quale ribadiva, in sostanza, concetti già in precedenza esposti, mentre la reclamante depositava una nota di replica il successivo 22 giugno, dove rimarcava la tesi dell’assenza di un reciproco consenso allo svincolo.

Revocato un primo provvedimento, originato da una erronea trasmissione dei documenti allegati all’impugnativa, la Corte si riuniva nella seduta odierna per decidere sul reclamo de quo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 33, lett. g) del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana nonché la tempestività del deposito del reclamo presso la Segreteria della Corte Federale, poiché il termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione, che sarebbe scaduto sabato 2 maggio 2015, deve, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c., (norma che ben può applicarsi al caso in oggetto) considerarsi prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia al 4 maggio 2015, data in cui, appunto, esso è avvenuto.

Si può dunque procedere ad esaminare la controversia nel merito, muovendo dalla ricostruzione della fattispecie ed individuando le norme ed i principi applicabili.

Come sopra si è anticipato, una volta ricevuta, nelle forme e nei termini prescritti, la richiesta di svincolo e rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra Società, l’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO, in data 12 ottobre 2014, comunicava al padre dell’atleta Noel GUZON che il proprio Consiglio Direttivo, con delibera adottata il 4 agosto 2014, aveva così determinato la somma da versare, all’atto del rilascio del nulla osta per i corridori esordienti del secondo anno: valorizzazione dei punteggi federali conseguiti nelle ultime due stagioni (punti 31 x € 21 x 2), Formazione tecnica (€ 500,00 x 3), Bonus federale (€ 250,00).

La somma complessiva calcolata in base a tali indicazioni, risultava (e risulta), maggiore di quella derivante dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 29 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica F.C.I. Strada, che ancorano il calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica dovuto in questi casi ai parametri dell’allegato 7 del Regolamento stesso, nonché al “valore punto” stabilito dal Consiglio Federale.

Detta circostanza veniva immediatamente contestata dal Sig. Ilario GUZON, che, con missiva datata 27 ottobre 2014, esponeva le proprie doglianze tanto al Comitato Regionale Lombardo, quanto all’Associazione Sportiva.

Nella raccomandata di replica, firmata dal Presidente dell’Associazione Sportiva e protocollata il 20 novembre successivo, dopo alcune puntualizzazioni di ordine generale, può peraltro leggersi: “il Gruppo Sportivo Prealpino non si oppone alla concessione del NULLA-OSTA necessario per il trasferimento ad altra associazione, nonostante il vincolo federale, solamente non ritiene corretto consentire ad altre associazioni ‘più ricche’ di beneficiare del lavoro svolto da chi si impegna nel settore giovanile e promozionale, senza che venga riconosciuta una particolare indennità”.

Giacché la citata comunicazione richiama la corrispondenza intercorsa poco prima sul tema con il Sig. GUZON, il fatto che la data del documento rechi l’anno 2011, anziché il 2014, può senz’altro attribuirsi ad un mero errore materiale.

Dal testo della missiva, specie avuto riguardo alla parte sopra riportata, non emerge tuttavia alcuna intenzione di rinviare la concessione del nulla osta in oggetto ad una decisione futura (come avrebbe potuto essere a fronte dell’utilizzo della formula “non negherà”), né l’espressione di una volontà condizionata (come nel caso in cui fossero state utilizzate costruzioni del tipo “non negherebbe se …” oppure “non intende negare qualora …”).

Ciò che viene subito dopo argomentato esprime, semplicemente, il motivo fondante della delibera del Consiglio Direttivo (in parte trascritta in calce alla missiva), ma non la volontà di porre una condizione al rilascio del nulla osta e, di tale atteggiamento, si trova conferma anche nelle conclusioni rassegnate dall’Associazione Sportiva nella memoria difensiva dell’8 aprile 2015, depositata nel giudizio di primo grado.

Stante quanto sopra specificato, la manifestazione della volontà dall’atleta di passare ad un nuovo gruppo sportivo, espresso nella raccomandata datata 30 settembre 2014, unitamente a quella dell’Associazione Sportiva di non opporsi alla concessione del nulla osta, palesata nella raccomandata del 15 novembre 2014, appare sufficiente a soddisfare il presupposto richiesto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica.

Evidentemente, le regole sancite per quantificare il premio di addestramento e formazione tecnica venivano giudicate dall’Associazione Sportiva inadeguate a tutelare il lavoro svolto e, di conseguenza, essa aveva creduto possibile, da un lato, sostituire le norme federali con criteri che le consentissero un maggiore introito e, dall’altro, ritenere detti criteri applicabili automaticamente ai propri tesserati, all’atto di concedere loro il nulla osta al trasferimento.

Come sopra si è detto, l’esposta ricostruzione risulta coerente con le conclusioni rassegnate dall’odierna reclamante nella memoria depositata in primo grado, dove, in via principale, viene chiesto al Tribunale Federale di accertare e dichiarare che il Gruppo Sportivo Prealpino non aveva negato il nulla osta all’atleta Noel GUZON previo pagamento di quanto economicamente richiesto quantificato in Euro 3.032,00 e, in via subordinata, di voler determinare l’obbligo dell’atleta di versare in favore il Gruppo Sportivo Prealpino cedente la somma suddetta, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.

L’Associazione Sportiva stessa, dunque, si qualifica nel predetto atto come “cedente”, consentendo così di superare ogni dubbio sulla volontà che aveva in precedenza manifestata in forma scritta tramite il Presidente ed è proprio su tale presupposto, che chiede al Giudicante di determinare l’obbligo dell’atleta di versare in suo favore la somma reputata come dovuta.

Di fatto, però, in base all’art. 2, comma 9, dello Statuto Federale FCI, l’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO, quale affiliata, è tenuta ad osservare lo Statuto stesso, le Norme Sportive Antidoping, il Codice di Comportamento etico-sportivo emanato dal CONI, il Regolamento di Giustizia Federale e gli altri Regolamenti Federali, nonché le decisioni e le delibere degli organi della Federazione.

All’atleta Noel GUZON, per contro, quale tesserato spetta l’obbligo di osservare, ex art. 4, comma 5, il predetto Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.

In sostanza, quindi, la fase di chiusura del rapporto intercorrente tra le parti andava regolata attenendosi alle norme federali sul trasferimento degli atleti e non tramite l’applicazione di una decisione unilaterale dell’Associazione Sportiva, oltretutto penalizzante per l’atleta stesso.

Rispetto alla fattispecie in esame, l’art. 6, comma 6, dello Statuto, prevede che le modalità di trasferimento e di svincolo sono deliberate dal Consiglio Federale e riportate nel Regolamento dell’Attività Agonistica, mentre l’art. 1, comma 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva FCI dispone che l’ignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.

Nel caso di specie dunque, quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva in data 4 agosto 2014, o quanto dalla stessa creduto (erroneamente)  ‘corretto’, non aveva certamente la capacità di soppiantare sic et simpliciter le norme federali le quali, va evidenziato, sono dettate anche allo scopo di garantire regole ponderate circa modalità ed importi connessi all’epilogo del rapporto tra Società di appartenenza e atleti, specie in presenza di soggetti minorenni, da salvaguardare con particolare scrupolo.

Nello specifico, le modalità di applicazione dei parametri per la categoria di riferimento dell’atleta Noel GUZON appaiono ben sintetizzati nel Prospetto Riassuntivo Trasferimento Atleti Anno 2014-2015, reperibile nel sito della Federazione Ciclistica Italiana e redatto a cura della Struttura Tecnica Federale - Settore Strada, essendo sufficiente individuare l’apposita colonna per verificare che il calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica va fatto utilizzando il solo punteggio dell’ultima stagione agonistica.

Non diversamente peraltro si ragionerebbe nella denegata ipotesi per cui si potesse sostenere (ma cosi non è) che la associazione reclamante avesse voluto realmente condizionare il consenso alla corresponsione di una somma, peraltro unilateralmente determinata e di molto superiore ai parametri federali.

Difatti, è evidente che siffatta asserita condizione sarebbe come non apposta trattandosi pacificamente di determinazione contra jus (rectius: contro i regolamenti vigenti) oltre ad apparire di per sé come una sorta di “clausola capestro” (ove cioè davvero si volesse subordinare al pagamento di una somma non dovuta il rilascio dell’agognato nulla osta).

Anche sotto questo profilo il reclamo risulta pertanto infondato e ogni ulteriore domanda ed eccezione risulta quindi assorbita.

PQM

La Corte, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, rigetta il reclamo proposto dall’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO avverso il comunicato n. 1 del 10 aprile 2015 del Tribunale Federale, sez. II, provvedimento n. 2/15, emesso in pari data, pubblicato il 13 aprile 2015 e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa di accesso alla giustizia, ai sensi dell’art. 45, IX comma, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.

Così deciso in Bologna, il 21 luglio 2015

 

Il Presidente

Avv. Jacopo Torgnon

 

Data di pubblicazione 23/07/2015

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