La Corte Federale d’Appello, 2^ Sezione, composta dai Sig.ri:
Prof. Avv.to Jacopo Tognon – Presidente –
Avv.to Gianluca Gulino – Componente –
Avv.to Miriam Zanoli – Componente e relatore estensore –
e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) – Segretario–
Nel reclamo avverso la pronuncia emessa il 17/12/2018 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata in pari data sul sito federale nel comunicato n. 15, relativamente al procedimento n. 30/2018, proposto dal
Sig. Alberto STEFANECCHIA, rappresentato e difeso dall’ Avv. Riccardo Vitali
Reclamante
contro
la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Nuri Venturelli,
Resistente
Oggetto: annullamento della delibera del Consiglio Federale F.C.I. n. 175, emessa in data 26/07/2018, di Commissariamento del Comitato Provinciale di Perugia, con nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente Vicario, Sig.ra Daniela Isetti, nonché del comunicato F.C.I. che ha reso noto il commissariamento stesso e di ogni altro provvedimento ad essa connesso, ha assunto la seguente decisione
IN FATTO
Con la delibera descritta in oggetto, il Consiglio Federale F.C.I. disponeva il commissariamento del Comitato Provinciale di Perugia, nominando il Vice Presidente Vicario F.C.I., Sig.ra Daniela Isetti, come Commissario Straordinario.
Il Sig. Alberto Stefanecchia, Presidente del predetto Comitato Provinciale, apprendeva del commissariamento dalla raccomandata ricevuta l’08/08/2018 e, per meglio comprendere le ragioni di tale provvedimento, formalizzava richiesta di accesso agli atti, spedita con raccomandata del 10/08/2018.
Come vedremo emergerà che egli, a fronte della richiesta formulata, riceveva, con raccomandata pervenuta in data 19/09/2018, la sola delibera in argomento.
Successivamente, con ricorso depositato il 24/09/2018, il Sig. Stefanecchia chiedeva al Tribunale Federale l’annullamento della delibera in questione e del comunicato che l’aveva resa nota, impugnando altresì, con la formula “ora per allora”, ogni altro provvedimento ad essa connesso, ritenuto irrituale ed infondato, con riserva di proporre motivi aggiunti.
In via procedurale il ricorrente deduceva che il provvedimento di commissariamento de quo era illegittimo perché a suo avviso adottato in assenza delle condizioni previste e, dunque, in “spregio delle perentorie disposizioni statutarie al riguardo”.
Nel merito, il ricorrente sosteneva che il numero delle società membre, l’insieme delle gare organizzate e i ripetuti attestati di stima ricevuti dal “governo centrale”, testimoniavano la piena operatività del Comitato Provinciale di Perugia il quale dunque, a suo dire, aveva svolto sempre e al meglio le proprie funzioni istituzionali, in linea con le disposizioni statutarie e con l’ordinamento federale.
Espresso l’auspicio che il commissariamento di cui si parla fosse slegato da asserite “incomprensioni” con gli organi straordinari incaricati di gestire il preesistente commissariamento del Comitato Regionale Umbro, parte ricorrente concludeva domandando, come si è detto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente ricostituzione dei pieni poteri del Comitato Provinciale di Perugia.
All’atto introduttivo erano allegate la comunicazione del commissariamento datata 01/08/2018 e l’istanza di accesso agli atti del 10/08/2018.
In data 09/11/2018 si costituiva la F.C.I. rilevando, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione autonoma del comunicato, in quanto privo del valore e della dignità di atto amministrativo da cui potessero derivare effetti esecutivi.
Era inoltre eccepita la tardività del ricorso, depositato il 24/09/2018, per via dell’asserito mancato rispetto del termine di 30 giorni che, secondo la F.C.I., avrebbe dovuto essere calcolato a partire dall’08/08/2018 (data di ricezione della comunicazione), senza tener conto, nel caso di specie, della sospensione feriale dei termini.
Veniva altresì eccepita, “ai sensi del secondo comma dell’art. 39 dello Statuto Federale”, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, considerato che il Sig. Stefanecchia non ricopriva né la carica di componente del Consiglio Federale, né quella di componente del Collegio Federale.
Nel merito, era domandato il rigetto del ricorso stante che dal provvedimento impugnato – descritto come contraddistinto da logica ed esaustiva motivazione – potevano cogliersi chiaramente sia lo svolgimento di una specifica attività istruttoria, sia l’individuazione di circostanze attestanti il malfunzionamento del Comitato, sia, infine, l’esistenza di reiterate violazioni della normativa federale, consistenti nell’inerzia del Consiglio Direttivo relativamente alle attività istituzionali e nell’abbattimento del complesso dell’attività federale, con grave riduzione del numero dei tesserati e delle società affiliate.
Unitamente al menzionato scritto difensivo erano depositate copia della delibera impugnata, nonché copia della comunicazione del commissariamento spedita al Sig. Stefanecchia.
Il 15/11/2018, giorno antecedente l’udienza fissata dal Tribunale Federale per l’esame della richiesta di annullamento, il ricorrente depositava tanto un documento, quanto motivi aggiunti di ricorso dove, tra l’altro, confermava di aver ricevuto copia della delibera in data 19/09/2018.
In sede di udienza la F.C.I. dichiarava di non opporsi alla presentazione dei citati motivi aggiunti e replicava con memoria autorizzata del 30/11/2018, anch’essa corredata da produzioni.
Con provvedimento emesso a scioglimento della riserva, allegato al verbale d’udienza del 06/12/2018, il Tribunale Federale, richiamando la nota del 13/07/2017, prot. 4010 del Procuratore Generale dello Sport del CONI con la quale sono state emanate le linee guida, ex art. 51, comma cinque, del Codice della Giustizia del CONI, in tema di sospensione dei termini processuali sportivi, la L. 07/10/1969 n. 742, con particolare riferimento all’art. 1, nonché le Decisioni n. 69/2015 e 34/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, riteneva applicabile al caso in esame la sospensione feriale dei termini e, conseguentemente, dichiarava tempestivo il ricorso, riservando ogni decisione sulla ritualità dei motivi aggiunti e dei relativi allegati.
Infine, con decisione del 17/12/2018, pubblicata in pari data sul sito federale nel comunicato n. 15, il Tribunale Federale, 2^ Sezione, dopo aver evidenziato che le norme sul processo amministrativo non potevano essere estese al caso di specie, riteneva inammissibili i motivi aggiunti sopra menzionati e le pur autorizzate note della F.C.I., disponendone lo stralcio.
L’Organo di Giustizia sottolineava inoltre che, come dichiarato dallo stesso Sig. Stefanecchia, in “evasione della propria richiesta di accesso agli atti”, egli aveva ricevuto copia della delibera in data 19/09/2018 e, di conseguenza, il ricorso principale, proposto il 24/09/2018, avrebbe potuto e dovuto racchiudere tutte le censure che la parte intendeva esperire.
L’eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla F.C.I. sulla base del fatto che il Sig. Stefanecchia non fosse uno dei soggetti legittimati ad impugnare la delibera ex art. 39, secondo comma, del Regolamento di Giustizia Federale (l’indicazione “Statuto Federale” presente in comparsa rappresenta certamente un refuso), era poi giudicata infondata.
Più oltre l’Organo di Giustizia, pur dando atto che il citato articolo attribuisce il potere di impugnativa delle delibere consiliari alle componenti istituzionali del Consiglio Federale, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti e non ai singoli tesserati e/o alle singole Societaฬ affiliate, affermava, nel contempo, che l’art. 38 – collocato immediatamente prima della norma in esame – costituisce una clausola di salvezza e residuale per tutte le ipotesi in cui, non essendo stato instaurato, o non risultando pendente, un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva promosso dai soggetti legittimati in base all’art. 39, ci si trovi comunque in presenza di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale.
Per l’effetto, la mancata impugnativa di una delibera di commissariamento da parte dei soggetti istituzionali menzionati nell’art. 39, apre un varco di tutela che legittima i portatori di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale (quale poteva qualificarsi il Sig. Stefanecchia, in veste di Presidente del Comitato Provinciale di Perugia), ad agire in difesa delle stesse, ai sensi dell’art. 38.
Il Tribunale Federale giudicava peraltro il provvedimento impugnato completamente e coerentemente motivato, emesso in presenza dei presupposti per il commissariamento e immune dai rilievi sollevati, respingendo perciò il ricorso.
Con reclamo depositato il 10/01/2019 il Sig. Stefanecchia impugnava l’appena descritta pronuncia biasimando innanzitutto, sotto il profilo procedurale, il disposto stralcio dei motivi aggiunti di ricorso.
Nel merito, il reclamante censurava l’iter argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, che era giunto ad attribuire valore di elemento istruttorio alla relazione verbale resa al Consiglio Federale F.C.I. dal Commissario straordinario per l’Umbria, mentre, secondo il reclamante, essa avrebbe dovuto essere considerata “proceduralmente, aria fritta …”.
Era poi espressa la convinzione che la tipologia dei fatti riferiti fosse inidonea a supportare il provvedimento di commissariamento e, nel contempo, venivano qualificati come “risibili” ed emblematici di “una preoccupante ignoranza della normativa vigente nel settore, purtroppo ‘confluita’ nella decisione del Tribunale” gli appunti riguardanti le gravi irregolarità di gestione.
Il reclamante chiedeva dunque a questa Corte Federale d’Appello di disporre, in totale riforma della decisione di primo grado, l’annullamento della delibera di commissariamento del Comitato Provinciale di Perugia, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla immediata restituzione dei pieni poteri ai componenti dei suoi organi e con vittoria delle spese di lite.
In allegato era prodotto l’elenco gare regione Umbria 2018 estratto dal sito F.C.I. e copia della distinta di versamento della tassa di accesso al reclamo.
La F.C.I. si costituiva nel giudizio di impugnazione con memoria dell’01/02/2019, abbandonando le censure di tardività dell’originario ricorso e di difetto di legittimazione attiva proposte in primo grado.
Sotto il profilo procedurale veniva posto in luce come il Tribunale Federale avesse stralciato i motivi aggiunti anche perché accertato che il Sig. Stefanecchia era in possesso di copia della delibera impugnata giorni prima del deposito del ricorso.
In relazione alle doglianze inerenti la mera esposizione verbale di alcune delle circostanze poste a supporto del provvedimento di commissariamento, la F.C.I. deduceva come il Consiglio Federale ben potesse tener conto di quanto riferito oralmente da un soggetto qualificato e a conoscenza dei fatti.
Veniva inoltre sottolineato come il provvedimento de quo non fosse unicamente basato su una relazione orale “qualificata”, ma facesse riferimento anche ad ulteriori, significativi, documenti ed elementi istruttori.
Palesato il convincimento che la delibera esplicitasse in modo chiaro ed indiscutibile le norme regolamentari e statutarie violate nella fattispecie in esame, la F.C.I. concludeva chiedendo di dichiarare infondato il reclamo proposto dal Sig. Stefanecchia, con vittoria dei compensi e spese di giudizio.
In via istruttoria la F.C.I. produceva copia della delibera impugnata, copia della comunicazione di commissariamento ricevuta dal Sig. Stefanecchia, Sentenza del Collegio di garanzia per lo Sport n. 34/2017, estratto art. 14 Regolamento Organico, estratti del sistema informatico federale relativi alle società affiliate per gli anni 2017 e 2018, estratti del sistema informatico federale relativi al tesseramento per gli anni 2017 e 2018.
All’udienza del 07/02/2019, poiché non comparivano né il patrono del reclamante, né quest’ultimo personalmente, questa Corte sentiva il solo procuratore della F.C.I. e si riservava.
Con ordinanza di scioglimento di riserva emessa il giorno stesso il Collegio, ritenuto necessario verificare nel contraddittorio delle parti la tempestività del reclamo depositato, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 45, secondo e terzo comma del Regolamento di Giustizia Federale, assegnava termini alle parti sino al 18/02/2019 per memoria sul punto, riservando all’esito la decisione.
Nel rispetto del predetto termine, la F.C.I. depositava note autorizzate dove argomentava in ordine alla tempestività del reclamo, concludendo che lo stesso risultava “proposto oltre il termine di gg. 15 lavorativi previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva della FCI” e quindi andava dichiarato in via preliminare inammissibile o, comunque, non ulteriormente procedibile.
Il reclamante non depositava alcunché.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lettera d) del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Verificata altresì l’allegazione del versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, la condizione di procedibilità di cui all’art. 11, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva F.C.I. risulta soddisfatta, mentre il Sig. Alberto Stefanecchia, quale Presidente del Comitato Provinciale di Perugia della F.C.I., è sicuramente titolare di un interesse ad impugnare la decisione in epigrafe.
Il reclamo in questione, depositato mediante PEC in data 10/01/2019, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo e soggiace alla relativa declaratoria.
Sappiamo che di regola, in base al secondo comma dell’art. 45 del sopra menzionato Regolamento, l’atto di impugnazione deve essere depositato presso la Segreteria della Corte Federale di Appello non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione.
Tuttavia, il terzo comma del medesimo articolo così recita: “Nel caso di ricorsi relativi all’art. 39, primo e secondo comma, i termini di cui al secondo comma del presente articolo sono ridotti di un terzo”.
Risulta ormai pacifico in giurisprudenza che, ove i termini vadano calcolati a giorni, il sabato deve considerarsi ‘giorno lavorativo’, fatto salvo, naturalmente, quanto disposto dall’art. 155, quarto comma, c.p.c. per gli atti in scadenza.
Traslando quanto detto al caso di specie, considerato che la decisione del Tribunale Federale veniva pubblicata il 17/12/2018, ove l’impugnazione del Sig. Stefanecchia non avesse riguardato una delibera di cui all’art. 39, secondo comma, il termine ultimo per depositare il reclamo, escludendo tutte le domeniche (compresa quella in cui nel 2019 ricadeva l’Epifania), nonché i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, sarebbe stato, comunque, il 07/01/2018 e non, certamente, il 10/01/2018, data in cui risulta assolto l’incombente.
Premesso questo, è lampante che l’impugnazione in esame ha ad oggetto una delibera del Consiglio Federale e quindi andava presentata nel termine prescritto dal sopra riportato terzo comma dell’art. 45.
Il reclamo del Sig. Stefanecchia sarebbe stato tempestivo, dunque, solo se depositato entro 10 giorni dal 17/12/2018, ossia non oltre il 31/12/2018, circostanza che, come sappiamo, non si è verificata.
P.Q.M.
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
2^ SEZIONE
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il reclamo presentato dal Sig. Alberto Stefanecchia improcedibile (rectius inammissibile) in quanto tardivo, con incameramento della tassa d’accesso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, addì 27 febbraio 2019
Motivi depositati in data 27 febbraio 2019
Il Presidente
Avv. prof. Jacopo Tognon
Data di pubblicazione: 27 febbraio 2019