La Corte Federale dβAppello composta dai Signori:
Prof. Avv. Jacopo Tognon βPresidenteβ
Avv. Gianluca Gulino βComponente effettivoβ
Avv. Miriam Zanoli βComponente effettivoβ estensore-
e con lβassistenza dellβAvv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) β Segretarioβ
Β
letta la richiesta di interpretazione avanzata in data 2 marzo 2016, dal Giudice Sportivo Regionale, Dott. Domenico Evola, chiarita con nota dellβ8 aprile, avente ad oggetto lβart. 1.1.05 delle Norme attuative del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale (S.A.N.);
visto lβart. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia sportiva;
alla riunione tenutasi a Roma, addì 11 maggio 2016, nella sede della Federazione Ciclistica Italiana;
ha adottato la seguente
DECISIONE
IN FATTO
In data 2 marzo 2016, il Giudice Sportivo Regionale, Dott. Domenico Evola, invocando lβart. 33, punto 4, lettera f) del Regolamento di Giustizia Sportiva F.C.I. sottoponeva a questa Sezione della Corte Federale dβAppello, il seguente quesito:
βPuΓ² un tesserato F.C.I. che tra lβatro ricopre la carica di Presidente del C.P., essere tesserato con lβEnte di Promozione sportiva CSI e se con la tessera puΓ² partecipare ad una gara agonistica ciclo amatoriale?β.
In base al citato articolo, tuttavia, la II Sezione della Corte Federale dβAppello: βinterpreta le norme statutarie e regolamentari esprimendosi sulla legittimitΓ e conformitΓ di queste ultime e proponendone lβeventuale modifica al Consiglio Federale.β
Conseguentemente, poichΓ© la richiesta, cosΓ¬ come espressa, non indicava alcuna norma statutaria o regolamentare da interpretare, ma pareva piuttosto diretta ad ottenere un giudizio β sottratto alla competenza di questo Organo di giustizia β circa la legittimitΓ del comportamento ivi descritto da parte di un tesserato F.C.I., il Giudice Sportivo Regionale era invitato a riformulare la propria richiesta nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Successivamente, veniva chiarito β con nota dellβ8 aprile β che questa Corte era stata interpellata affinchΓ© interpretasse il 1Β° comma del punto 1.1.05, presente nel Titolo 1Β° delle Norme Generali, facenti parte delle Norme Attuative del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale β S.A.N.
Lβindicazione, nelle menzionate note a chiarimento, del punto 1.1.06, va certamente attribuito ad un refuso, dato che la disposizione testualmente riportata, corrisponde perfettamente a quella sopra descritta.
IN DIRITTO
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte a fornire lβinterpretazione richiesta, ai sensi dell'art. 33, punto 4, lettera f) del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Il quesito avanzato a questa Corte Federale dβAppello mira, essenzialmente, ad ottenere un chiarimento in merito a quali siano i soggetti sottoposti al divieto di tesseramento multiplo.
Il 1Β° comma del punto 1.1.05 Γ¨ inserito nellβambito della norma intitolata βdivieto di tesseramento multiplo β partecipazione individuale non tesseratiβ, facente parte delle Norme Attuative del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale (S.A.N.) e cosΓ¬ recita: βEβ consentito il tesseramento soltanto per la FCI. Eβ vietato il tesseramento multiplo per la FCI e per uno o piΓΉ Enti di Promozione Sportiva o per una Federazione Esteraβ.
In ragione del tenore letterale della prescrizione, non vβΓ¨ dubbio che il divieto di tesserarsi con piΓΉ di un organismo sportivo si applichi a tutti gli atleti che praticano lo sport del ciclismo, partecipando a manifestazioni e gare sottoposte al Regolamento Tecnico in questione.
Tuttavia, poichΓ© il Regolamento Tecnico e le Norme Attuative citati devono, in ogni caso, coordinarsi con le previsioni statutarie, occorre indagare sul se il divieto di tesseramento multiplo, senzβaltro vigente per lβatleta tesserato F.C.I., possa considerarsi applicabile anche a tutti gli altri soggetti tesserati F.C.I., che troviamo elencati nellβart. 4 dello Statuto.
Non puΓ² infatti escludersi la circostanza che alcuni soggetti, giΓ tesserati FCI in differenti vesti, maturino la decisione di praticare il ciclismo e vogliano tesserarsi come cicloturisti o cicloamatori.
Ora, il tenore letterale del 1Β° comma del punto 1.1.05 delle Norme Attuative del Regolamento Tecnico in esame, lβart. 4, 3Β° comma dello Statuto e lβart. 3 del Regolamento medesimo, secondo cui il βpossesso della tessera della F.C.I.β comporta, per βtutti i tesseratiβ, lβimpegno al rispetto dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina e delle Norme Sportive Antidoping, nonchΓ© di ogni altro Regolamento e normativa approvati dal Consiglio Federale, parrebbero porre un divieto di tesseramento multiplo di carattere assoluto ed erga omnes, estendibile, quindi, a tutti i tesserati F.C.I., anche se non βatletiβ cicloturisti e cicloamatori.
Ritiene, perΓ², questa Corte Federale che la predetta conclusione, ancorata al mero tenore letterale delle disposizioni citate, risulterebbe in contrasto con la scelta di collocare il divieto in argomento unicamente nelle Norme Attuative del Regolamento Tecnico de qua, dedicate, in via esclusiva, agli βatletiβ ciclisti.
Coerentemente con appena osservato, tra lβaltro, la βPremessaβ del Regolamento specifica che esso βdisciplina lβattivitΓ delle categorie di atleti indicate dal primo capoverso del successivo art. 11 ed Γ¨ applicato con le modalitΓ contenute dalle norme attuative proposte dai rispettivi settori tecnici nazionali allβapprovazione del Consiglio Federale.β, lβart. 1, prima parte, fa espresso rinvio allβart. 11 ed il testo di questβultimo recita: βLe tessere federali sono rilasciate per una delle seguenti categorie: a) cicloturisti;
b) Β cicloamatori.β
Infine, in via assorbente, lo Statuto Federale, unica fonte che potrebbe far assumere rilevanza assoluta alla limitazione, non prevede alcun divieto di tesseramento multiplo.
P.Q.M.
la Corte Ferale dβAppello, II Sezione, ai sensi dellβart. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Sportiva, in relazione alla richiesta di interpretazione di cui in epigrafe, ritiene che lβart. 1.1.05 delle Norme attuative del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale (S.A.N.) sia da interpretarsi con efficacia limitata agli βatletiβ cicloturisti e cicloamatori.
Β
Così deciso in Roma, addì 11 maggio 2016.
Il Presidente, Prof. Avv. Jacopo Tognon
Β
data di pubblicazione: 20/05/2016