Il Tribunale Federale β 1^ Sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:
Avv. Salvatore Minardi – Presidente
Avv. Patrich Rabaini β Giudice
Avv. Stefano Gianfaldoni β Giudice relatore
con lβassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),
nel procedimento iscritto al n. 7/2024 R.G. a carico del Signor MASSIMO GEUSA, nato a Mesagne (BR), il 10.6.1971, quale atleta tesserato FCI n. A171869 presso lβA.S.D. Gruppo Ciclistico Airone, codice societΓ 14N1581, rappresentato e difeso nel procedimento sportivo dallβAvv. Paola Campana (C.F. CMPPLA72L48F152W) del Foro di Brindisi, presso il cui Studio sito in Mesagne (BR), Via Tito Speri n. 4 elegge domicilio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
poichΓ© in violazione dellβart. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, in relazione agli artt. 83 del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, e 71, n. 44, del Regolamento Tecnico/Disciplinare Attuativo AttivitΓ ciclistiche amatoriali e cicloturistiche emanato dal C.S.I., edizione 2024, in occasione della gara 10Β° Trofeo CittΓ di Galugnano, svolta il 16 giugno 2024, durante il secondo giro, affiancava, strattonava e colpiva al volto il Sig. Francesco Curto.
Β
Allβudienza Collegiale, regolarmente tenuta, del 20.11.2024, verificata la regolaritΓ delle convocazioni, sono presenti:
– per lβUfficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli nonchΓ© il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– il deferito Signor Massimo Geusa assistito dal difensore di fiducia Avv. Paola Campana, entrambi da remoto, giusta autorizzazione a seguito di istanza del difensore;
La Procura Federale si riporta integralmente al contenuto dellβatto di deferimento.
Il Procuratore Federale formula la richiesta della sanzione della inibizione per complessivi mesi 6 nonchΓ© lβapplicazione della ammenda nella misura di β¬ 500,00.
La difesa dellβincolpato ripercorre la memoria difensiva ed insiste nelle difese e conclusioni in essa contenute: evidenzia lβinutilizzabilitΓ ex art. 62 del regolamento tecnico disciplinare attuativo attivitΓ ciclistiche amatoriali e cicloturistiche del CSI del video prodotto in atti ed utilizzato nella ricostruzione del fatto da parte della Procura Federale, lβassenza di un referto attestante le lesioni subite dalla persona offesa, le provocazioni fisiche e verbali subite dallβodierno incolpato precedenti lβintegrazione della condotta contestata, le scuse presentate a fine competizione e, da ultimo, reitera la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui allβart. 53 del Regolamento di Giustizia Federale.
Il Tribunale Federale – 1^ Sezione
riunito in camera di consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento, sentite le argomentazioni della Procura Federale nonchΓ© del difensore del deferito in udienza, il Tribunale Federale Sezione I ritiene raggiunta la prova circa la colpevolezza del tesserato.
Dallβanalisi dellβattivitΓ di indagine svolta e dallβesame del complessivo compendio probatorio acquisto al presente procedimento, per il Tribunale sussistono sufficienti elementi atti a fondare un giudizio di colpevolezza dellβodierno deferito. CiΓ² in quanto la condotta tenuta da parte del Signor Geusa, in occasione del 10Β° Trofeo CittΓ di Galugnano, deve ritenersi provata e, peraltro, spontaneamente ammessa e riconosciuta dallo stesso incolpato negli scritti depositati a propria difesa nonchΓ© nel corso dell’udienza.
In particolare, nei ridetti atti non viene minimamente messa in discussione la veridicitΓ delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, piuttosto risultando ammessa e ribadita in modo chiaro ed incontrovertibile lβeffettiva attuazione del βbiasimevoleβ e βscorrettoβ gesto contestato, frutto di una βreazione di debolezza umanaβ.
CiΓ² posto, le argomentazioni richiamate nelle memorie e allβudienza potranno, dunque, al piΓΉ incidere sul quantum sanzionatorio, ma non sullβan dellβepisodio. Le deduzioni addotte in entrambe le memorie difensive non risultano sufficienti alla giustificazione di un tale comportamento, intrinsecamente scorretto ed antisportivo nonchΓ© posto in palese ed evidente contrasto coi principi di comportamento sportivo dellβordinamento federale, in particolare, e dellβordinamento sportivo, in generale.
In tal senso, la mancata produzione di un referto attestante le lesioni eventualmente subite dal tesserato Curto o la circostanza dellβavvenuto completamento della corsa da parte di questβultimo non possono ritenersi elementi sufficienti ad eliminare, nΓ© a ridimensionare la scorrettezza e la slealtΓ del gesto commesso dal tesserato Geusa.
Quanto alle considerazioni promosse dalla difesa dellβincolpato in ordine allβinutilizzabilitΓ del file video prodotto in atti per violazione del disposto di cui allβart. 62 del Regolamento Tecnico/Disciplinare attuativo attivitΓ ciclistiche amatoriali e cicloturistiche CSI, si evidenzia come ridetta circostanza debba ritenersi superata non solo dalla palese ammissione confessoria da parte dellβodierno incolpato, ma anche dalla previsione di cui allβart. 44 comma del Regolamento di Giustizia Federale F.C.I per cui βLaddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio puΓ² disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di provaβ.
Volendo considerare la complessiva condotta del deferito sia nellβimmediatezza dei fatti che nel corso del procedimento, da cui la concreta dimostrazione da parte dellβodierno incolpato di uno spirito pienamente collaborativo sin dalla fase dello svolgimento delle indagini nonchΓ© la sottoposizione da parte dello stesso ad una preventiva sospensione dalle partecipazione alle competizioni sportive, si ritengono comunque ricevibili le ulteriori deduzioni richiamate dalla difesa dellβincolpato in ordine al riconoscimento dellβoperativitΓ delle diverse circostanze attenuanti di cui allβart. 53 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.
In ragione di ridette circostanze, della leale difesa tecnica, oltre che dellβincensuratezza sportiva nel corso della propria carriera da tesserato ormai ultratrentennale, non potranno che ritenersi pienamente integrate le fattispecie di cui alle lettere a) e c) della summenzionata disposizione con conseguente riconoscimento dellβoperativitΓ delle attenuanti ivi disciplinate.
Fermo quanto sopra, pertanto
Il Tribunale Federale β 1^ sezione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7/2024, commina al tesserato Massimo Geusa la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e, dunque, fino al 19 gennaio 2025 nonchΓ© lβammenda di β¬ 200,00.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 04/12/2024