Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 30 gennaio 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico β Curva nord β Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Elisabetta Antonini e Avv. Massimo Rosso, nonchΓ© il segretario Claudia Giusti (funzionaria FCI),
il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia
N. 1/2019 COLPO Ylenia β A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE β DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE β PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 18/18
In punto contesta:
- βAlla signora Colpo Ylenia, nata ad Este il 03.08.1977 ed ivi domiciliata in via Principe Amedeo n. 47/b la violazione degli artt. 1, comma 1 e 2 e art. 3, comma 2 del Regolamento di Giustizia, con riferimento agli artt. 4 e 5 del Regolamento Tecnico F.C.I. Amatori, approvato il 22/01/2015, perchΓ©, tesserata per lβanno 2018 F.C.I. con A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE con sede in Β Este alla via PrΓ n. 58 Tessera Master Woman 2 n. 726040G, si iscriveva e partecipava al Campionato Italiano XCM del 01/07/2018, classificandosi al primo posto della categoria, utilizzando la tessera Β fraudolentemente ottenuta, in mancanza del requisito etico ex art. 1.1.3. delle norme attuative del S.A.N., approvate il 20/12/2017, atteso il disposto del su richiamato art. 5 che al terzo comma prevede il divieto di tesseramento cicloamatori per soggetti che risultano sanzionati dalla Giustizia Sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi 6 per motivi legati al doping, in violazione delle norme che regolano il tesseramento con riferimento alla propria condizione personale; in Sestriere il 01/07/02018β.
Β
- βAlla SocietΓ A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE con sede in Este alla via PrΓ n. 58, nella persona della Presidente pro tempore signor Barbieri Gianluca, la violazione dellβart. 1.8 lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale, con riferimento alla violazione del punto a), in quanto oggettivamente responsabile, agli effetti disciplinari, dellβoperato dei propri tesseratiβ;
Β
NOMINATOΒ relatore lβAvv. Massimo Rosso che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati sig.ra Ylenia Colpo e della societΓ sportiva A.S. Dilettantistica Atheste Bike, cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata;
Β
PRESENTEΒ per lβU.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli ed il Sostituto Procuratore Federale Avv. Ida Blasi;
PRESENTE la deferita sig.ra Ylenia Colpo assistita dallβavv. Paolo Bisarro, giusta nomina in atti; Β nessuno Γ¨ presente per la societΓ sportiva A.S. Dilettantistica Atheste Bike sebbene ritualmente invitata;
La deferita Colpo Ylenia, personalmente e per il tramite del proprio difensore, ammette le violazione contestate e porge le scusa alla Federazione Ciclistica Italiana, alla Procura Federale della FCI ed al Tribunale riunitosi per decidere.
Β
La Procura Federale, stante lβatteggiamento tenuto dallβincolpata Colpo Ylenia, e senza sottovalutare i fatti in contestazione, chiede lβapplicazione della sanzione della sospensione di mesi 3, seppur specificando che casi analoghi hanno trovato una sanzione piΓΉ elevata e mai inferiore ai mesi 6 di sospensione. Per quanto riguarda la societΓ A.S. Dilettantistica Atheste Bike il Procuratore Federale, stante il comportamento tenuto di assenza assoluta, sia nella fase delle indagini sia allβodierna udienza, chiede lβapplicazione della sanzione di censura con lβammenda di β¬ 500,00.
Il Tribunale Federale I Sezione,
presa visione della produzione documentale fornita dallβUPF e del comportamento processuale tenuto, va considerato che lβatleta Colpo Ylenia ha omesso di rendere la dichiarazione etica per una serie di circostanze la cui maggiore responsabilitΓ deve farsi ricadere sul presidente della societΓ A.S. Dilettantistica Atheste Bike che avrebbe dovuto informare la stessa e verificare la regolaritΓ del tesseramento. La responsabilitΓ della deferita puΓ² quindi ritenersi attenuta e giudicata da questo Tribunale congrua nella quantificazione della richiesta formulata dalla Procura Federale.
Valutazione differente, invece, deve essere effettuata per la societΓ A.S. Dilettantistica Atheste Bike che, come sopra detto, avrebbe dovuto informare lβatleta delle regole che disciplinano il tesseramento o, in ogni caso, non permettere alla stessa di tesserarsi per la FCI. Inoltre, lβatteggiamento tenuto dalla societΓ stessa sia nella fase di indagine sia nella fase processuale denota un comportamento che questo Tribunale valuta biasimevole in sede di decisione con conseguenze sulla quantificazione della sanzione; infatti, in base ai principi dettati dal Regolamento di Giustizia di probitΓ , lealtΓ e rettitudine e correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti lβattivitΓ della Federazione, il comportamento della societΓ deferita A.S. Dilettantistica Atheste Bike risulta censurabile.
La societΓ sportiva A.S. Dilettantistica Atheste Bike ha violato gli articoli di cui al capo b) e la sanzione deve essere modulata anche in base al comportamento tenuto; si ritiene, pertanto, congrua lβapplicazione della sanzione della censura con lβammenda di β¬ 1.200,00.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
- commina allβatleta Colpo Ylenia la sanzione della sospensione per mesi 3 (tre);
- commina alla societΓ A.S. Dilettantistica Atheste Bike la sanzione della censura con ammenda di β¬ 1.200,00 e invito a non reiterare il comportamento.
Β
Il PresidenteΒ Β
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2019