Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 01 agosto 2019, presso la Sede della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) sita in Roma, Stadio Olimpico β Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti Effettivi Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso nonchΓ© il Segretario Sig.ra Marzia Picchioni (Funzionaria FCI), il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce
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N. 07/19 MORENO BUSO + ALTRI β DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE N. 06/19.
In punto:
Tutti, ciascuno per quanto di ragione e competenza, hanno violato gli artt. 1.1 e 2.1 del Regolamento di Giustizia Federale.
Al Sig. Moreno Buso: per aver partecipato in data 20 gennaio 2019, con tessera Master 4 FCI nΒ° A165369 non validata per lβanno in corso, al 10Β° GP Suzuki Ferrara e 15Β° GP Estense Motori Ferrara, organizzato dalla Struttura Ciclismo UISP Nazionale, nonchΓ© di aver partecipato con la medesima tessera di cui al punto precedente in data 17 febbraio 2019 al Campionato dβ Inverno (ACSI Ciclismo) β Comitato Provinciale di Padova svoltosi ed organizzato dallβ ASD S. Eufemia.β
Al Sig. Giuseppe Buso: per aver omesso ogni controllo al fine di poter evitare il tesseramento quale Master 4 del richiedente MORENO BUSO giusta lβistanza inoltrata alla FCIΒ Β e nella quale lo stesso richiedente BUSO MORENO ha dichiarato di esser stato squalificato βper doping per anni dueβ, condizione che per se stessa Γ¨ impeditiva per il tesseramento nella categoria richiesta ai sensi delle norme vigenti in materia.
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NOMINATO relatore lβAvv. Massimo Rosso che espone i fatti di cui allβatto di deferimento formulato dalla Procura Federale nei confronti dei suddetti, cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata
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PRESENTE per lβU.P.F. il sostituto Procuratore Avv. Giovanni Petrella
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PRESENTE lβavv. Stefano Malfatti difensore dei deferiti, assenti sebbene ritualmente convocati.
Il Procuratore Federale insiste nellβatto di deferimento considerando concretizzata la violazione da parte degli incolpati e riserva richieste sanzionatorie a seguito della esposizione delle tesi difensive in quanto, alla luce della memoria difensiva ex art. 37 comma 1 depositata a mezzo mail, potrebbero emergere elementi che permettano una piΓΉ mite richiesta sanzionatoria.
Il difensore degli incolpati insiste nella validitΓ della documentazione versata sottolineando che il tesseramento da parte della Federciclismo Γ¨ un atto sottoposto ad una valutazione discrezionale da parte degli uffici preposti pertanto, la dirimente mail di validazione della tessera nonchΓ© lβesibizione della fotografia della tessera cartacea plastificata, non permettono di giungere ad una concretizzazione di responsabilitΓ da parte dei propri assistiti.
La Procura Federale, alla luce di quanto argomentato e prodotto, ha concluso richiedendo lβapplicazione della sanzione dellβammonizione per Buso Moreno e per Buso Giuseppe, quale presidente della ASD Team Lenox, nonchΓ© lβapplicazione della censura con ammenda alla SocietΓ ASD Team Lenox nella misura del minimo edittale di β¬ 200,00.
La difesa conclude per mandare assolti i proprie assistiti.
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Il Tribunale Federale I Sezione,
presa visione della copiosa ed esaustiva produzione documentale fornita dallβUPF, nonchΓ© della documentazione a difesa;
visti gli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia che impongono a tutti i tesserati una condotta conforme ai principi di lealtΓ , rettitudine e correttezza morale, in tutti i rapporti riguardanti lβattivitΓ federale e nellβambito piΓΉ generale dei rapporti sociali ed economici, nonchΓ© lβobbligo dellβosservanza di norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali;
Esaminata la dichiarazione fatta dal Buso Moreno, la documentazione consequenziale posta in essere dalla FCI nonchΓ© la mail contenente la fotografia della tessera plastificata validata il 14 gennaio 2019 in possesso del Sig. Buso, prodotta in udienza dal difensore;
valutate le memorie depositate dalla difesa nonchΓ© la discussione e le argomentazioni odierne dalla stessa.
considerato che lβatleta Buso Moreno si Γ¨ comportato in maniera leale, trasparente e rispettosa, per come ribadito dal difensore in udienza, ma non ha tenuto un comportamento corretto in considerazione del fatto che Γ¨ a conoscenza delle conseguenze della dichiarazione etica e del valore della stessa; a nulla vale un ipotetico richiamo alla mancata conoscenza della normativa in materia in quanto i soggetti che hanno subito una squalifica per doping superiore ai mesi 6, sono ben informati sulla impossibilitΓ a partecipare ad attivitΓ agonistica amatoriale.
considerato che vi Γ¨ stato sicuramente comportamento omissivo o quantomeno superficiale da parte del Presidente della societΓ il quale ha lβobbligo di vigilare sulle attivitΓ dei propri tesserati nonchΓ© sullβidoneitΓ degli stessi a svolgere attivitΓ allβinterno della propria societΓ ;
Allβesito dellβudienza tenuto conto delle esaustive e puntuali difese dellβAvv. Malfatti, in considerazione di quanto sopra esposto e delle congrue richieste da parte della Procura Federale.
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Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
- commina al sig. Buso Moreno la sanzione dellβammonizione con invito a non reiterare il comportamento;
- commina al sig. Buso Giuseppe la sanzione dellβammonizione con invito a non reiterare il comportamento;
- commina alla societΓ ASD Team Lenox la sanzione della censura con ammenda di β¬ 200,00
- Dispone la trasmissione della presente decisione ai competenti Organi Federali ai fini di formalizzare la richiesta di restituzione della tessera FCI id A165369 a nome di Buso Moreno, ove non giΓ restituita.
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N. 08/19 ALFONSO DβERRICO β DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE N. 07/19.
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In punto:
Al Sig. Alfonso DβErrico: la violazione degli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia della FCI e segnatamente: ββ¦DβErrico Alfonso tesserato FCI ctg M3, per avere in violazione degli articoli 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia Federale, partecipato al II Trofeo Maddes β svoltosi a Piano DβAccio (Teramo) il 31.03.2019, indossando illegittimamente la maglia di Campione Mondiale Amatori 2018 che gli era stata revocata dallβUCI, in seguito ad applicazione di pena concordata per essere il medesimo risultato positivo al test antidoping effettuato dopo aver disputato il 03 settembre 2018 il Campionato mondiale Amatori 2018β
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NOMINATO relatore lβAvv. Alessia Beghini che espone i fatti di cui allβatto di deferimento formulato dalla Procura Federale nei confronti dei suddetti, cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata
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PRESENTE per lβU.P.F. il Vice Procuratore Avv. Giovanni Petrella
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NON PRESENTE il deferito Alfonso DβErrico ritualmente convocato.
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La Procura Federale conclude con la richiesta della sanzione della squalifica per mesi sei.
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Il Tribunale Federale I Sezione,
presa visione della copiosa ed esaustiva produzione documentale fornita dallβUPF, nonchΓ© della documentazione a difesa nonchΓ© la mail pervenuta in data 31 luglio 2019 a firma del deferito;
visti gli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia che impongono a tutti i tesserati una condotta conforme ai principi di lealtΓ , rettitudine e correttezza morale, in tutti i rapporti riguardanti lβattivitΓ federale e nellβambito piΓΉ generale dei rapporti sociali ed economici, nonchΓ© lβobbligo dellβosservanza di norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali;
esaminato lo stralcio della squalifica di mesi sei irrogata dallβUCI ad Alfonso DβErrico, peraltro concordata ed accettata dallo stesso, con lo spoglio della maglia di Campione Mondiale Amatori e la riassegnazione della stessa al secondo atleta classificato;
considerato che la maglia di Campione del Mondo Amatori 2018 non gli era mai piΓΉ stata riassegnata;
valutati i rilievi fotografici della gara Trofeo Maddes del 31 marzo 2019 a Piano DβAccio (TE) che ritraggono il tesserato con addosso la maglia di Campione del Mondo Amatori 2018, sebbene fosse stata revocata in forza della sanzione UCI;
valutato altresì la piena ammissione di responsabilità del deferito, nonché il ravvedimento a non reiterare tali comportamenti;
Per tali ragioni, valutato lβintero materiale di causa, il Tribunale ritiene che sono confermati gli elementi per sostenere la responsabilitΓ disciplinare del deferimento nei confronti del Tesserato Alfonso DβErrico.
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Il Tribunale Federale I Sezione
P.Q.M.
- commina al sig. DβErrico Alfonso la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro) fino al giorno 30 novembre 2019.
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Il PresidenteΒ Β
Avv. Salvatore Minardi
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data di pubblicazione: 01 agosto 2019