1^ sezione – Pronunce

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 01 aprile 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord – Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini, Avv. Carlo Iannelli, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

    N° 02/2019 ROBERTO BARDELLE, ANDREA CECCONATO E LUIGI SARTO N.Q. DI PRESIDENTE DELLA –  ASD BIKE CLUB 2000 – UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 21/18 

     

    In punto:

    Al Sig. Roberto Bardelle, in relazione alla responsabilità oggettiva della società per la quale era tesserato al1’epoca dei fatti:

     

    a) "…violazione dell’art.1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e deIla Normatia del Settore Studio della Federazione Ciclistica Italiana in materia di attribuzione delle competenze ai maestri Istruttori di 1º livello ed ai Tecnici Allenatori di 2º livello per aver assunto nell’anno 2018 l’incarico di tecnico allenatore della categoria Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000, in assenza di necessaria abilitazione…";

    b) "… violazione dell'art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa del Settore Studio della Federazione Ciclistica Italiana in materia di attribuzione delle competenze ai maestri Istruttori di 1° livello ed ai Tecnici Allenatori di 2° livello, per aver svolto nell’anno 2018 il ruolo di tecnico allenatore della categoria Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000 con modalità inappropriate, in spregio dei doveri di lealtà e correttezza anche morale cui sono tenuti tutti i tesserati e ciò con particolare riguardo ai rapporti, in ambito federale, involgenti soggetti minorenni, e segnatamente:

    (i) nei confronti del minore Tomas Prete avendo colpito la sua bicicletta con un calcio durante una uscita in Vittorio Veneto, mentre l’atleta era in sella, tra aprile e luglio 2018;

          (ii) in occasione della gara XC valida per la Veneto Cup del 5 agosto 2018 svoltasi a Gran di Sospirolo, avendo dapprima apostrofato il Signor Andrea Cecconato, alla presenza degli atleti minorenni, come "pagliaccio"; poi, essendosi rivolto ai minori, Mengotti Giorgia, D'Este Camilla, Prete Tomas, Buonocore Alessandro, Zavan Martino, Saccon Alessandro, apostrofandoli con respressione "buffoni"; infine, avendo aggredito il Signor Enrico Rubinato, sebbene senza procurargli conseguenze fisiche…”.

                                 

    2) Al Sig. Andrea Cecconato:

    "… violazione dell’art.1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa del Settore Studi della Federazione Ciclistica Italiana in materia di attribuzione delle

    competenze ai Maestri Istruttori di 1° livello ed ai Tecnici Allenatori di 2º livello per aver contribuito ad attribuire, coadiuvandolo, al Sig. Bardelle nell'anno 2018 l'incarico di tecnico allenatore della categoria

    Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000, pur essendo consapevole dell’assenza in capo al medesimo della necessaria abilitazione…";

    3) Al Sig. Luigi Sarto:

    "… violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica italiana e della normativa del Settore Studi della Federazione Ciclistica italiana in materia di attribuzione delle

    competenze ai Maestri Istruttori di 1º livello ed ai Tecnici Allenatori di 2º livello per aver proposto al Consiglio Direttivo e contribuito ad attribuire al Sig. Bardelle nell’anno 2018 l'incarico di tecnico allenatore

    della categoria Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000 pur essendo consapevole dell’assenza, in capo al medesimo, della necessaria abilitazione.

    4) Alla società A.S.D. Bike Club 2000 in relazione alla condotta ascritta al Sig. Luigi Sarto la conseguente responsabilità diretta, in relazione alle condotte ascritte ai Signori Andrea Cecconato e Roberto Bardelle, la

    conseguente responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana;

    NOMINATO relatore il Pres. Avv. Salvatore Minardi che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dalla P.F. nei confronti dei tesserati e della società così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

    PRESENTE per l’U.P.F. il Vice Procuratore Federale, Avv. Ida Blasi 

    PRESENTI i deferiti Sig. Cecconato, direttore sportivo, assistito e difeso dal Dott. Andrea Fin e il Sig. Sarto in proprio e in qualità di legale rappresentante della Asd Bike Club 2000, assistito e difeso dall’Avv. Alessandro Camilli.

    Il rappresentante dell’U.P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento e, in virtù delle risultanze istruttorie, ritiene provate le contestazioni oggi mosse; pertanto, chiede che venga comunque riconosciuta la responsabilità dei tesserati in ordine agli addebiti contestati nonché della società ASD Bike Club 2000, proponendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

    per il Sig. Cecconato per la violazione di cui al punto 1) la sanzione di mesi uno di sospensione;

    per il Sig. Sarto per la violazione di cui al punto 1) la sanzione di mesi due di sospensione;

    per la ASD Bike Club 2000 nessuna richiesta.

    Preliminarmente l’avv. Camilli, il difensore dell’ASD Bike Club 2000 eccepisce l’omessa notifica dell’atto di conclusione indagini da parte della Procura Federale, si riporta alle memorie già depositate in atti, insiste nel contestare gli addebiti mossi al deferito e in via principale chiede che venga mandato assolto ed in linea subordinata il minimo edittale; chiede inoltre che il Tribunale consideri la possibilità di applicare le attenuanti ex art. 53 comma 1 lettera c-d.

    Il difensore di Cecconato, dott. Fin ribadendo le proprie argomentazioni difensive, insiste nell’assenza di responsabilità in capo al proprio assistito e in linea subordinata il minimo edittale.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    PREMESSO

     

    CHE la posizione del deferito Roberto Bardelle va stralciata dal presente giudizio in quanto, come peraltro già risulta nello stesso atto di deferimento, lo stesso ha proceduto a definire la propria posizione con patteggiamento senza incolpazione;

     

    CHE preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Avv. Camilli in favore dell’ASD Bike Club 2000, dichiara l’improcedibilità del presente procedimento nei confronti della società per omessa notifica dell’avviso conclusione indagini, in quanto l’avviso dell’intenzione del deferimento è una fase essenziale del procedimento stesso e la sua omissione comporta una violazione indefettibile del giusto procedimento;

     

    NEL MERITO il comportamento tenuto dal Sig. Sarto circa la gestione della posizione del Sig. Bardelle all’interno della Società e con l’affidamento degli allenamenti tecnici della squadra esordienti ed allievi è censurabile in quanto posto in violazione dell’art. 8 secondo comma del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica del Fuoristrada; invero, l’attività di direttore sportivo nonché di tecnico delle categorie sopra indicate non si è limitata a saltuari episodi né a dare attuazione a tabelle o indicazioni di allenamento fornite da un tecnico di secondo livello, ma ad una assidua costante e continuata nel tempo attività formativa. La documentazione versata in atti dalla Procura Federale e dai difensori delle parti (cfr. memorie, dichiarazioni, comunicazioni chat whatsapp, ecc.) ha confermato incontrovertibilmente l’attività del Sig. Bardelle all’interno della Società.

    Le norme federali richiedono precise specializzazioni tecniche e figure professionalmente formate al fine di evitare che la formazione dei giovani atleti sia affidata a soggetti non qualificati. L’importanza di tali regole è stata correttamente compresa da tutti i soggetti presenti all’odierno giudizio e l’aver posto in essere una situazione contraria a quanto richiesto comporta un riconoscimento di responsabilità in capo ai soggetti che avrebbero dovuto, al contrario, vigilare sul rispetto delle stesse.

    Dall’udienza odierna è altresì emersa l’esigenza di graduare la gravità della violazione che nel caso de quo non si è perpetrata in assoluto ed in modo esclusivo, certamente neanche in modo saltuario ed occasionale, e pertanto, in considerazione della presenza costante dei dirigenti e dei tecnici della società all’attività degli atleti agli allenamenti, la sanzione può essere individuata nel minimo edittale previsto.

    In merito alla posizione del Cecconato, il quale certamente ha acuito la conflittualità all’interno del sodalizio non giungendo a soluzioni concrete né utilizzando gli strumenti che i regolamenti federali offrono ai tesserati, si deve rilevare una ferma presa di posizione nei confronti di una situazione, originariamente tollerata, nel momento in cui sono venuti meno i rapporti di serenità all’interno della squadra; solo successivamente ha provveduto ad attivare i sistemi previsti dai regolamenti. Per tale motivo i dubbi di colpevolezza del Cecconato vanno risolti nel senso assolutorio dello stesso.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    dichiara l’improcedibilità del procedimento nei confronti della Società ASD Bike Club 2000;

    manda assolto il tesserato il Sig. Cecconato Andrea;

    commina al tesserato Sig. Luigi Sarto la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.

     

    Il Presidente 

    Avv. Salvatore Minardi

     

    data di pubblicazione: 02 aprile 2019

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 5 del 2019

    1 Aprile, 2019

    1^ sezione - Pronunce

    Comunicato N. 5 del 01/04/19

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 01 aprile 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord - Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini, Avv. Carlo Iannelli, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

    N° 02/2019 ROBERTO BARDELLE, ANDREA CECCONATO E LUIGI SARTO N.Q. DI PRESIDENTE DELLA -  ASD BIKE CLUB 2000 - UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 21/18 

     

    In punto:

    Al Sig. Roberto Bardelle, in relazione alla responsabilità oggettiva della società per la quale era tesserato al1’epoca dei fatti:

     

    a) "...violazione dell’art.1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e deIla Normatia del Settore Studio della Federazione Ciclistica Italiana in materia di attribuzione delle competenze ai maestri Istruttori di 1º livello ed ai Tecnici Allenatori di 2º livello per aver assunto nell’anno 2018 l’incarico di tecnico allenatore della categoria Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000, in assenza di necessaria abilitazione...";

    b) "... violazione dell'art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa del Settore Studio della Federazione Ciclistica Italiana in materia di attribuzione delle competenze ai maestri Istruttori di 1° livello ed ai Tecnici Allenatori di 2° livello, per aver svolto nell’anno 2018 il ruolo di tecnico allenatore della categoria Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000 con modalità inappropriate, in spregio dei doveri di lealtà e correttezza anche morale cui sono tenuti tutti i tesserati e ciò con particolare riguardo ai rapporti, in ambito federale, involgenti soggetti minorenni, e segnatamente:

    (i) nei confronti del minore Tomas Prete avendo colpito la sua bicicletta con un calcio durante una uscita in Vittorio Veneto, mentre l’atleta era in sella, tra aprile e luglio 2018;

          (ii) in occasione della gara XC valida per la Veneto Cup del 5 agosto 2018 svoltasi a Gran di Sospirolo, avendo dapprima apostrofato il Signor Andrea Cecconato, alla presenza degli atleti minorenni, come "pagliaccio"; poi, essendosi rivolto ai minori, Mengotti Giorgia, D'Este Camilla, Prete Tomas, Buonocore Alessandro, Zavan Martino, Saccon Alessandro, apostrofandoli con respressione "buffoni"; infine, avendo aggredito il Signor Enrico Rubinato, sebbene senza procurargli conseguenze fisiche…”.

                                 

    2) Al Sig. Andrea Cecconato:

    "... violazione dell’art.1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa del Settore Studi della Federazione Ciclistica Italiana in materia di attribuzione delle

    competenze ai Maestri Istruttori di 1° livello ed ai Tecnici Allenatori di 2º livello per aver contribuito ad attribuire, coadiuvandolo, al Sig. Bardelle nell'anno 2018 l'incarico di tecnico allenatore della categoria

    Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000, pur essendo consapevole dell’assenza in capo al medesimo della necessaria abilitazione...";

    3) Al Sig. Luigi Sarto:

    "... violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica italiana e della normativa del Settore Studi della Federazione Ciclistica italiana in materia di attribuzione delle

    competenze ai Maestri Istruttori di 1º livello ed ai Tecnici Allenatori di 2º livello per aver proposto al Consiglio Direttivo e contribuito ad attribuire al Sig. Bardelle nell’anno 2018 l'incarico di tecnico allenatore

    della categoria Esordienti ed Allievi per la società ASD Bike Club 2000 pur essendo consapevole dell’assenza, in capo al medesimo, della necessaria abilitazione.

    4) Alla società A.S.D. Bike Club 2000 in relazione alla condotta ascritta al Sig. Luigi Sarto la conseguente responsabilità diretta, in relazione alle condotte ascritte ai Signori Andrea Cecconato e Roberto Bardelle, la

    conseguente responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana;

    NOMINATO relatore il Pres. Avv. Salvatore Minardi che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dalla P.F. nei confronti dei tesserati e della società così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

    PRESENTE per l’U.P.F. il Vice Procuratore Federale, Avv. Ida Blasi 

    PRESENTI i deferiti Sig. Cecconato, direttore sportivo, assistito e difeso dal Dott. Andrea Fin e il Sig. Sarto in proprio e in qualità di legale rappresentante della Asd Bike Club 2000, assistito e difeso dall’Avv. Alessandro Camilli.

    Il rappresentante dell’U.P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento e, in virtù delle risultanze istruttorie, ritiene provate le contestazioni oggi mosse; pertanto, chiede che venga comunque riconosciuta la responsabilità dei tesserati in ordine agli addebiti contestati nonché della società ASD Bike Club 2000, proponendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

    per il Sig. Cecconato per la violazione di cui al punto 1) la sanzione di mesi uno di sospensione;

    per il Sig. Sarto per la violazione di cui al punto 1) la sanzione di mesi due di sospensione;

    per la ASD Bike Club 2000 nessuna richiesta.

    Preliminarmente l’avv. Camilli, il difensore dell’ASD Bike Club 2000 eccepisce l’omessa notifica dell’atto di conclusione indagini da parte della Procura Federale, si riporta alle memorie già depositate in atti, insiste nel contestare gli addebiti mossi al deferito e in via principale chiede che venga mandato assolto ed in linea subordinata il minimo edittale; chiede inoltre che il Tribunale consideri la possibilità di applicare le attenuanti ex art. 53 comma 1 lettera c-d.

    Il difensore di Cecconato, dott. Fin ribadendo le proprie argomentazioni difensive, insiste nell’assenza di responsabilità in capo al proprio assistito e in linea subordinata il minimo edittale.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    PREMESSO

     

    CHE la posizione del deferito Roberto Bardelle va stralciata dal presente giudizio in quanto, come peraltro già risulta nello stesso atto di deferimento, lo stesso ha proceduto a definire la propria posizione con patteggiamento senza incolpazione;

     

    CHE preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Avv. Camilli in favore dell’ASD Bike Club 2000, dichiara l’improcedibilità del presente procedimento nei confronti della società per omessa notifica dell’avviso conclusione indagini, in quanto l’avviso dell’intenzione del deferimento è una fase essenziale del procedimento stesso e la sua omissione comporta una violazione indefettibile del giusto procedimento;

     

    NEL MERITO il comportamento tenuto dal Sig. Sarto circa la gestione della posizione del Sig. Bardelle all’interno della Società e con l’affidamento degli allenamenti tecnici della squadra esordienti ed allievi è censurabile in quanto posto in violazione dell’art. 8 secondo comma del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica del Fuoristrada; invero, l’attività di direttore sportivo nonché di tecnico delle categorie sopra indicate non si è limitata a saltuari episodi né a dare attuazione a tabelle o indicazioni di allenamento fornite da un tecnico di secondo livello, ma ad una assidua costante e continuata nel tempo attività formativa. La documentazione versata in atti dalla Procura Federale e dai difensori delle parti (cfr. memorie, dichiarazioni, comunicazioni chat whatsapp, ecc.) ha confermato incontrovertibilmente l’attività del Sig. Bardelle all’interno della Società.

    Le norme federali richiedono precise specializzazioni tecniche e figure professionalmente formate al fine di evitare che la formazione dei giovani atleti sia affidata a soggetti non qualificati. L’importanza di tali regole è stata correttamente compresa da tutti i soggetti presenti all’odierno giudizio e l’aver posto in essere una situazione contraria a quanto richiesto comporta un riconoscimento di responsabilità in capo ai soggetti che avrebbero dovuto, al contrario, vigilare sul rispetto delle stesse.

    Dall’udienza odierna è altresì emersa l’esigenza di graduare la gravità della violazione che nel caso de quo non si è perpetrata in assoluto ed in modo esclusivo, certamente neanche in modo saltuario ed occasionale, e pertanto, in considerazione della presenza costante dei dirigenti e dei tecnici della società all’attività degli atleti agli allenamenti, la sanzione può essere individuata nel minimo edittale previsto.

    In merito alla posizione del Cecconato, il quale certamente ha acuito la conflittualità all’interno del sodalizio non giungendo a soluzioni concrete né utilizzando gli strumenti che i regolamenti federali offrono ai tesserati, si deve rilevare una ferma presa di posizione nei confronti di una situazione, originariamente tollerata, nel momento in cui sono venuti meno i rapporti di serenità all’interno della squadra; solo successivamente ha provveduto ad attivare i sistemi previsti dai regolamenti. Per tale motivo i dubbi di colpevolezza del Cecconato vanno risolti nel senso assolutorio dello stesso.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    dichiara l’improcedibilità del procedimento nei confronti della Società ASD Bike Club 2000;

    manda assolto il tesserato il Sig. Cecconato Andrea;

    commina al tesserato Sig. Luigi Sarto la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.

     

    Il Presidente 

    Avv. Salvatore Minardi

     

    data di pubblicazione: 02 aprile 2019

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