N.° 6 del 2026

15 Giugno, 2026

1^ sezione - Procedimento RG 3/26

Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

Avv. Patrich Rabaini – Presidente

Avv. Carlo Carpanelli – Giudice

Avv. Mattia Cornazzani - Giudice

con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 3/26 R.G. Trib. a carico del sig. Citracca Angelo, in qualità di team manager della società Vini Zabù Brado KTM, difeso e rappresentato dall’Avv. Maria Laura Guardamagna e del Sig. Scinto Luca, in qualità di direttore sportivo della società Vini Zabù Brado KTM, difeso e rappresentato dall’Avv. Marco Danilo Cecconi, chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari nelle loro rispettivo qualità:

  • art. 4, comma 2, Statuto Federale (lealtà sportiva);
  • art. 4, comma 11, Statuto Federale (osservanza del Codice di Comportamento Etico Sportivo del CONI);
  • artt. 1, comma 3, 6, commi 2 e 3, 7, commi 2 e 6, Codice Etico Federale (rispetto delle leggi dello Stato, lealtà, integrità, onestà, rigore morale anche al fine della tutela dell'immagine della Federazione);
  • art. 1 Regolamento di Giustizia Federale (rettitudine e correttezza morale);

per avere posto in essere, …

…” omissis”…

quanto sopra in violazione dei doveri di:

  • rispetto delle leggi dello Stato;
  • lealtà sportiva, integrità, onestà, rigore morale e rettitudine;
  • tutela dell'immagine della Federazione;
  • di cui alle sopra citate disposizioni.

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Il presente procedimento disciplinare, iscritto in data 24/9/2025, trae origine da segnalazione proveniente dalla Procura Generale dello Sport a questa PF in pari data e da successiva comunicazione proveniente dalla Procura NADO a questa PF datata 19/11/2025.

Trattasi dei fatti oggetto del procedimento penale num.1318/21/21 pendente avanti il Tribunale Penale di Pistoia e di parallelo procedimento avanti al Giudice Disciplinare NADO e compendiati nella informativa riassuntiva NAS Carabinieri di Firenze num.1/15-97-2021 del 19/9/2023 e degli atti di indagine transnazionali a monte della stessa.

La Procura Federale FCI, all’esito della propria attività di acquisizione documentale richiesta ed ottenuta dall’A.G.O., di analisi della stessa e di ulteriore attività di indagine, notificava agli incolpati Sigg. Citracca Angelo e Scinto Luca intendimento di deferimento, protocollato in data 26/1/2026 e dagli stessi ricevuto rispettivamente in data 3/2/2026 e 4/2/2026.

Con atto in data 7/4/2026, notificato in pari data agli incolpati a mezzo PEC al domicilio elettronico dagli stessi medio tempore eletto, la Procura Federale notificava agli stessi l’atto di deferimento, richiedendo al Tribunale Federale 1 Sezione la fissazione di udienza ai sensi del R.G.F..

Le contestazioni disciplinari mosse a carico del sig. Citracca Angelo, in qualità di team manager della società Vini Zabù Brado KTM, e del Sig. Scinto Luca, in qualità di direttore sportivo della società Vini Zabù Brado KTM, riguardano la contestata violazione delle seguenti norme:

“art. 4, comma 2, Statuto Federale (lealtà sportiva);

art. 4, comma 11, Statuto Federale (osservanza del Codice di Comportamento Etico Sportivo del CONI);

artt. 1, comma 3, 6, commi 2 e 3, 7, commi 2 e 6, Codice Etico Federale (rispetto delle leggi dello Stato, lealtà, integrità, onestà, rigore morale anche al fine della tutela dell'immagine della Federazione);

art. 1 Regolamento di Giustizia Federale (rettitudine e correttezza morale)    

“…omissis…”

quanto sopra in violazione dei doveri di:

rispetto delle leggi dello Stato;

lealtà sportiva, integrità, onestà, rigore morale e rettitudine;

tutela dell'immagine della Federazione.”

Il Tribunale Federale fissava udienza per il giorno 5 maggio 2026, alla quale gli incolpati non comparivano personalmente, e nella quale le parti concludevano come segue: la PF richiedeva la radiazione degli incolpati, le difese (che preliminarmente sollevavano le eccezioni di cui infra) richiedevano nel merito la assoluzione degli incolpati.

Il Tribunale Federale rinviava per l’escussione dei testi indicati dalle difese ed ammessi all’udienza del 5 giugno 2026 (alla quale nuovamente gli incolpati non presenziavano) Terminata l’audizione dei testi e invitate le parti alla discussione delle prove assunte nella medesima udienza, si ritirava in camera di consiglio e, all’esito della stessa, depositava il dispositivo.

Le difese degli incolpati, sia con memorie scritte che verbalmente ad entrambe dette udienze sollevavano in via preliminare le seguenti eccezioni ed istanze:

a - improcedibilità dell’azione disciplinare per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, l’estinzione dell’azione disciplinare;

b - improcedibilità per intervenuta decadenza del potere di deferimento e, per l’effetto, l’estinzione dell’azione disciplinare;

c - nullità dell’atto di deferimento e, per l’effetto, l’estinzione dell’azione disciplinare;
d - istanza di sospensione del procedimento nelle more della definizione del processo penale.

Le questioni pregiudiziali e preliminari

La proposizione di tali questioni preliminari impone che le stesse siano trattate prima del merito.

A – Ad avviso delle difese l’azione disciplinare della P.F. si sarebbe prescritta giacché i fatti oggetto della contestazione sarebbero da ricomprendersi nell’ipotesi di cui all’art. 64 lett D) R.G.F. relativo alle ipotesi residuali e non nella lettera B) del medesimo articolo.

La lettera b) dell’art. 64 RGF che prevede un termine prescrizionale di anni 6, riguarda le violazioni in materia gestionale ed economica, mentre la lettera d) che ha natura residuale, prevede un termine prescrizionale di anni 4 e riguarda “tutti gli altri casi”.

Ritiene il Tribunale come, alla luce dell’attento esame del corposo compendio documentale ritualmente acquisito agli atti del procedimento, il complessivo agire degli incolpati abbia avuto - anche - un palese, rilevante e significativo impatto in ordine alla situazione sia gestoria che finanziaria (si leggano, per tutte, la eloquente relazione del Curatore del Fallimento della Young Fluo Cycling Pro s.r.l., in atti) delle compagini sportive gestite negli anni dagli incolpati. Analogo rilievo assume anche la relazione dei NAS in parte qua.

La citata relazione del Curatore del Fallimento non pone dubbi di sorta in ordine ad una gestione finanziaria delle società in evidente contrasto con le normative fiscali e contabili cui, invece, avrebbe dovuto ispirarsi e dalle quali non si sarebbe dovuta discostare. Non pare, dunque, revocabile in dubbio che la fattispecie oggetto del presente giudizio debba correttamente inquadrarsi nell’alveo delle ipotesi di cui all’art. 64 lett b) R.G.F. il cui termine prescrizionale, come detto, è di anni 6.

L’eccezione deve, dunque, essere respinta.

B - Assumono le difese che l’azione disciplinare della PF non sarebbe procedibile per intervenuta decadenza del potere di deferimento, avendo la PF notificato agli incolpati il deferimento in data 7 aprile 2026 e quindi oltre il termine (dedotto come perentorio) di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria post notificazione dell’intendimento di deferimento, scadente il 5 marzo 2026.

A prescindere dalla (qui) irrilevante questione in punto perentorietà o ordinatorietà del termine, è necessario invece ripercorrere i passaggi processuali in parte qua.

E dunque:

- la PF notificava agli incolpati l’intendimento di deferimento a mezzo raccomandata a.r. in data 3 febbraio e 4 febbraio 2026;

- l’intendimento di deferimento è evidentemente un atto unitario (decisione CGS 25/2017); questo comporta la individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell’ultima notifica;

- individuato quindi il dies a quo nel giorno 4 febbraio 2026, il successivo termine di trenta giorni scadeva il giorno 6 marzo 2026;

- individuato, quindi, il successivo dies a quo nel giorno 6 marzo 2026, il successivo termine di trenta giorni scadeva il giorno 5 aprile 2026 (domenica di Pasqua, giorno festivo);

- pure il giorno 6 aprile 2026 (Lunedì dell’Angelo) era un giorno festivo;

- l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale a mezzo PEC il giorno 7 aprile 2026, quindi tempestivamente.

A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico.

Quanto alla unitarietà dell’atto, è solo il caso di evidenziare come la fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non sia espressamente prevista nel C.G.S. CONI con la conseguenza che occorrerà, quindi, rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile.

In proposito, il Tribunale ritiene condivisibile il richiamo alle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c. - le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione.

Parimenti condivisibile e pertinente alla disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell’invito a dedurre.

L’individuazione del dies a quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico.

Infatti, far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun incolpato significherebbe imporre al Procuratore Federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo; interpretazione che non risponderebbe al principio di speditezza del processo sportivo. L’ordinamento sportivo, infatti, è improntato al principio di tempestività e celerità del giudizio al fine di garantire l'immediata reazione dell’ordinamento sportivo alle violazioni dei doveri associativi.

In definitiva, ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo.

L’eccezione, pertanto, deve essere respinta.

C1 - Le difese hanno, inoltre, eccepito la nullità dell’atto di incolpazione per manifesta indeterminatezza delle incolpazioni, poiché la P.F. si sarebbe limitata ad un acritico rinvio ai capi di imputazione penali e al riversamento in sede disciplinare di circa 3.000 pagine di atti provenienti dal fascicolo penale, tuttora pendente.

Secondo un praticato principio, confermato in recenti pronunce in materia di deferimenti derivanti da indagini penali, l’atto di contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente contenere una minuziosa e pedissequa riproduzione di ogni singolo elemento di prova, essendo pienamente legittimo il rinvio per relationem agli atti del procedimento penale, purché tali atti siano stati messi a disposizione della difesa.

Nel sistema della giustizia sportiva, la contestazione assolve alla funzione di garantire il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Tale finalità è pienamente integrata e soddisfatta qualora l’incolpato sia stato posto nella condizione di conoscere i fatti materiali contestati (nelle loro coordinate spazio-temporali) e di accedere integralmente al materiale probatorio a supporto.

Nel caso di specie, il rinvio ai capi di imputazione penale non appare per nulla "acritico", bensì recettizio e integrativo: i fatti reato contestati in sede penale coincidono esattamente con le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare (violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità). I principi cardine del processo sportivo risultano, dunque, pienamente rispettati, anche alla luce delle copiose ed articolate eccezioni e deduzioni svolte dalle difese dai deferiti, le quali costituiscono prova che nessuna compressione si sia praticata all’esercizio del loro diritto di difesa.

L’eccezione va, dunque, rigettata.

C2 - Le difese eccepiscono, altresì, la genericità della contestazione sotto il profilo soggettivo, lamentando l'assenza di una puntuale e analitica individuazione del grado di compartecipazione e del contributo causale specifico fornito da ciascun incolpato nella commissione degli addebiti.

Anche tale eccezione non merita accoglimento.

In proposito, è noto come l'illecito disciplinare sportivo concorsuale sia retto dal principio di unitarietà della fattispecie.

A differenza di quanto avviene nel diritto penale, dove l’analitica descrizione della condotta partecipativa rileva ai fini dell’inquadramento nelle cornici edittali, l'ordinamento sportivo - valoriale ed improntato ai doveri di solidarietà, lealtà e correttezza (art. 4 CGS) – valuta e considera la condotta del gruppo o della fazione associativa nel suo complesso, qualora essa sia finalizzata al medesimo risultato antigiuridico. Ritiene il Tribunale che ai fini della configurabilità del concorso nell'illecito disciplinare sportivo, non sia richiesta la formale e distinta individuazione del ruolo materiale di ciascun corresponsabile, essendo sufficiente che via sia riscontro in ordine al fatto che il soggetto abbia fornito un contributo causale, anche minimo, all'attività illecita complessivamente considerata, nell'ambito di un disegno unitario volto a violare i doveri di lealtà e probità.

Ai fini della validità del capo di incolpazione, è necessario e sufficiente che (i) il fatto storico sia descritto e contestato nella sua globalità, (ii) sia contestata e constatata l'appartenenza dell'incolpato al contesto di azione in cui il fatto è maturato e (iii) siano riscontrabili la coscienza e volontà di porre in essere condotte contrarie ai doveri federali. D’altro canto, la circostanza che un incolpato abbia svolto il ruolo di promotore, di esecutore materiale o di mero agevolatore costituisce semmai una valutazione di merito che attiene esclusivamente alla c.d. dosimetria sanzionatoria, e non inficia la validità della contestazione, che resta integra e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa rispetto al fatto contestato.

Per quanto sopra esposto, l’eccezione deve essere rigettata.

D - Le difese dei deferiti invocano, in subordine, la sospensione del presente procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 39, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, sul presupposto che l’accertamento del fatto sia interamente devoluto al giudice penale e che sussista un vincolo di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi.

L’eccezione è destituita di fondamento e va respinta.

Nel sistema della giustizia sportiva il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale è improntato al principio della separazione e dell’autonomia, e non a quello della pregiudizialità.

L’invocato istituto della sospensione necessaria ha carattere eccezionale e trova applicazione esclusivamente laddove la risoluzione della controversia sportiva dipenda dalla definizione di una questione pregiudiziale in senso stretto (es. lo status di un soggetto o questioni di validità negoziale rimesse in via esclusiva all'autorità giudiziaria statale), e non quando vi sia una semplice comunanza di fatti storici da accertare.

L’ordinamento sportivo è informato al principio di tempestività e celerità del giudizio al fine di garantire l'immediata reazione dell’ordinamento sportivo alle violazioni dei doveri associativi.

Attendere l'esito definitivo del processo penale - con i suoi tre gradi di giudizio e i relativi tempi di prescrizione - contrasterebbe insanabilmente con la ratio stessa della giustizia sportiva. L’autonomia dell’azione disciplinare rispetto a quella penale comporta che il giudice disciplinare possa - anzi, debba ove il compendio probatorio acquisito lo consenta - accertare autonomamente i fatti rilevanti per l’ordinamento settoriale, senza dover attendere il giudicato penale, attesa la diversità degli interessi tutelati, dei criteri di valutazione della prova e dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Le difese errano nel sostenere che vi sia una "trasposizione integrale" a favore della giurisdizione penale, poiché tale previsione sarebbe tale da annullare l'autonomia del giudice disciplinare sportivo.

Esiste una netta differenziazione di ambiti, sotto un duplice profilo:

- Standard Probatorio: Mentre nel processo penale vige la regola secondo la quale la responsabilità deve essere accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio” nell'ordinamento sportivo è sufficiente un grado (ontologicamente minore) di confortante certezza ovvero la regola del "più probabile che non”. Pertanto, condotte che potrebbero non integrare un reato penale per carenza ovvero contraddittorietà della prova possono comunque essere idonee a integrare il fatto costitutivo della responsabilità disciplinare.

- Qualificazione Giuridica. I medesimi fatti materiali descritti dalla Procura della Repubblica vengono qui scrutinati non per verificare la sussistenza di fattispecie di reato, ma per valutare la violazione dell'art. 1 RGF e 4 CGS (doveri di lealtà, correttezza e probità), norma valoriale in bianco, volta a tutelare l'onorabilità dell'intero movimento sportivo.

Non vi è dunque alcuna "incoerenza logica", bensì una fisiologica coesistenza di due ordinamenti distinti, che valutano le medesime condotte storiche sotto lenti differenti.

Per tali ragioni l’istanza di sospensione non può essere accolta.

Il merito della vicenda

Venendo al merito delle incolpazioni, la documentazione legittimamente acquisita al fascicolo processuale, ha permesso di delineare un quadro fattuale chiaro e definito rispetto alle condotte poste in essere dai deferiti e oggetto delle incolpazioni mosse dalla Procura Federale ai deferiti.

Con riguardo agli addebiti contestati ai Sigg.ri Citracca Angelo e Scinto Luca, compito del Tribunale è quello di valutare, secondo lo standard probatorio sopra richiamato, se gli incolpati abbiano posto in essere le condotte descritte nell’incolpazione e se, in caso di risposta positiva al presente quesito, tali condotte ritenute come realizzate, costituiscano o meno la violazione delle norme disciplinari contestate, attraverso l’esame critico del voluminoso compendio documentale acquisito agli atti.

La risposta ad avviso del Tribunale è doppiamente affermativa.

Il rapporto informativo dei NAS (sulla cui fidefacienza non possono sussistere dubbi) restituisce l’idea, per la compagine sportiva degli incolpati, di un quadro gestionale definito come “sconcertante”, totalmente al di fuori del rispetto di leggi e di regolamenti, con dinamiche che si collocano agli antipodi dei valori sportivi, federali, dell’olimpismo e di tutela della salute degli atleti.

La relazione sulle cause del dissesto da parte del Curatore della Yellow Fluo Pro Cycling s.r.l. è del tutto eloquente (anche con riferimento alla eccepita prescrizione dell’azione disciplinare di cui si è già detto sopra) così come lo è il concludente atto di transazione di una paventata azione di responsabilità concluso tra il Citracca Angelo ed il Curatore.

“…omissis…”

Riassuntivamente, ad avviso del Tribunale, dall’analisi dettagliata degli atti dell’Indagine …”omissis”…, emerge un solido, univoco e articolato quadro gravemente probatorio a carico di Angelo Citracca (General Manager) e Luca Scinto (Direttore Sportivo) del team ciclistico Vini Zabù (gestito formalmente dalla società di comodo …”omissis”…).

Di seguito vengono sintetizzate le circostanze fattuali e le relative violazioni disciplinari e regolamentari emerse a carico dei deferiti dall’esame del corposo compendio documentale acquisto agli atti.

“… omissis …”

Alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti ed i documenti tanto dell’accusa, quanto delle difese e valutato il complessivo quadro probatorio emerso all’esito della celebrazione del procedimento disciplinare, ritiene il Tribunale che l’istruttoria abbia consentito di confermare la tesi offerta della Procura Federale secondo la quale era evidente come entrambi i deferiti partecipassero consapevolmente ai procedimenti decisionali in modo sinergico,

Ritenuto che, in applicazione del principio del ragionevole convincimento come sopra enunciato, gli incolpati abbiano posto in essere tutte le condotte descritte nei capi di incolpazione, consegue l’accertamento della loro responsabilità disciplinare in ordine a quanto loro contestato.

D’altro canto, come si è detto sopra, le tesi accusatorie portate dalla Procura Federale all’esame di questo Tribunale, non hanno trovato smentita alcuna nel corso della celebrazione del procedimento disciplinare, nel corso del quale le difese hanno apportato un contributo testimoniale che, all’esito dell’escussione, si è rivelato del tutto neutro.

Ritenuta, quindi, sussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati e venendo, da ultimo, al trattamento sanzionatorio, il Tribunale non può non valutare le condotte come estremamente gravi. E, tanto, in ragione dei numerosi episodi contestati, della cronicità degli stessi, della multi offensività delle condotte e della grave offesa a tutti i principi cardine dello sport e dell’ordinamento sportivo.

D’altro canto, i testimoni indicati dalle difese - ammessi e auditi dal Tribunale - hanno, all’esito dell’escussione, fornito un apporto neutro rispetto alle tesi difensive, riferendo che Citracca era il Manager della compagine Sportiva mentre Scinto era il direttore sportivo e che gli stessi operavano in stretta sinergia.

Le emergenze documentali acquisite agli atti non paiono in alcun modo scalfite dalle testimonianze rese in udienza che, come detto, hanno una valenza neutra, non avendo apportato alcun apprezzabile elemento di segno contrario rispetto alla tesi accusatoria della P.F.. I testi escussi all’udienza del 5 giugno 2026 hanno confermato la sinergia gestionale e decisionale tra i Sigg.ri Scinto e Citracca che, pur nelle rispettive qualifiche e mansioni, si compendiavano l’uno con l’altro non risultando scindibili nell’ambito della gestione di un team professionistico. Non è revocabile in dubbio che il Team Manager e il Direttore Sportivo Capo – così li hanno definiti i testimoni – possano agire in sintonia e sussidiarietà nella gestione delle vicende societarie sia amministrative che contabili. Del resto, non sarebbe verosimile ritenere che gli stessi abbiano agito l’uno all’insaputa dell’altro, proprio in ragione della stretta collaborazione che deve governare il rapporto tra le due figuri apicali.

Gli incolpati, dal canto loro, non presentandosi personalmente avanti al Tribunale, non hanno fornito il loro contributo probatorio fattuale rispetto alle singole contestazioni.

Invero, la scelta di abdicare al proprio diritto di offrire al Tribunale una differente versione dei fatti ovvero una diversa lettura dei fatti medesimi, non consente al Tribunale di considerare una diversa e verosimile ricostruzione dei fatti rispetto a quella risultante dal complessivo compendio documentale acquisito agli atti.

Il trattamento sanzionatorio

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

Un primo profilo attiene alle condizioni soggettive di entrambi i deferiti dai quali, in ragione tanto del loro passato da ciclisti professionisti, quanto delle loro mansioni apicali all’ambito del sodalizio sportivo, sarebbe legittimo attendersi una maggiore propensione al rispetto dell’Ordinamento Giuridico Sportivo e dei suoi principi.

Un secondo profilo attiene al complessivo comportamento tenuto negli anni dai deferiti in ordine alle modalità gestorie della compagine sportiva da loro diretta.

Sotto tale ultimo profilo, le indagini svolte dalle Autorità Giudiziarie hanno permesso di evidenziare una non comune spregiudicatezza gestoria sia amministrativa che contabile da parte dei deferiti, i quali per diverso tempo hanno violato sistematicamente e consapevolmente tanto le norme giuridiche che presiedono il diritto sportivo, quanto quelle di natura amministrativa e fiscale. Le gravi condotte tenute dai Sigg.ri Scinto e Citracca si pongono in posizione diametralmente opposta rispetto al comportamento che è lecito attendersi nell’ambito sportivo che, come noto, deve ispirarsi a principi di lealtà, rettitudine e di correttezza anche morale, quali principi valoriali che devono ispirare l’agire di tutti gli associati.

Vieppiù, le condotte poste in essere da entrambi i deferiti avevano quale unico scopo porre in essere condotte distrattive di somme di denaro destinate in via principale all’esercizio dell’attività sportiva. In tal senso, oltre alla sanzione dell’inibizione ritiene il Tribunale di comminare ad entrambi i deferiti anche la sanzione pecuniaria.

In definitiva entrambi i deferiti hanno, dunque, mostrato una acclarata insofferenza al rispetto del Regolamento di Giustizia, venendo meno a quel dovere di lealtà e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare l’agire di ciascun associato della Federazione Ciclistica Italiana.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale equa per ciascuno degli incolpati l’irrogazione della sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale I Sezione

definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 3/26 R.G. Trib., visti gli artt. 43 e 49 del Regolamento di Giustizia Federale, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti Sigg.ri Citracca Angelo e Scinto Luca, in ordine agli addebiti loro ascritti nei capi di incolpazione, applica la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) oltre ad € 5.000,00 di ammenda, con decorrenza dal 5 giugno 2026 e sino al 5 giugno 2031.

Visto l’art. 43 comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale fissa in giorni 10 (dieci) il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Roma, 5 giugno 2026

Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini

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