Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente;
– Avv. Patrich Rabaini – Giudice rel.
– Avv. Alessia Beghini – Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 2/2023 R.G. Tribunale. a carico della Sig.ra Maria Rosa Comotti
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 21 novembre 2023 alle ore 11.00, sono presenti da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams:
– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli e il Sostituto procuratore Dott.ssa Serenella Rossano nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– la deferita Sig.ra Maria Rosa Comotti;
IN FATTO
Il Presidente relaziona sul caso.
Per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Dott.ssa Serenella Rossano preliminarmente procede all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando dettagliatamente l’esito degli atti di indagine.
Più in particolare, il Procuratore Federale rileva la conferma delle violazioni contestate da parte dei testi escussi e della stessa deferita.
Il Sostituto Procuratore Federale conclude chiedendo che sia irrogata alla deferita la sanzione dell’inibizione temporanea, anche in considerazione della riduzione per il tentativo di frode sportiva, per mesi 2 ed alla Società Team Mazzola P.G.C. ASD euro 240,00 di ammenda.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue:
Con segnalazione del Giudice Sportivo Regionale Lombardo nel comunicato n. 2 del 09.03.2023 venivano rilevati fatti configurabili come frode sportiva; tale segnalazione prendeva spunto dal verbale della gara Trofeo Tecnomeccanica svoltasi il 5 marzo 2023 ID 16604.
Successivamente, anche il Presidente di giuria, Ilenia Menini, segnalava la violazione di norme federali da parte di soggetti tesserati per la società Team mazzola P.G.C. ASD.
Dall’esame degli atti, che la Signora Mariarosa Comotti, VicePresidente della società Team Mazzola P.G.C., ha formato un documento non veridico, alterando una autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Lombardia in precedenza, allo scopo di tentare di consentire all’atleta Andrea Morelli di prendere parte alla gara Trofeo Tecnomeccanica svoltasi il 5 marzo 2023 pur in assenza di autorizzazione autentica.
La circostanza è stata riferita dal teste Sig. Daniel Mazzola, Team manager della società, che ha reso dichiarazioni alla procura federale in data 6 giugno 2023: “…Appresi, quindi dal padre di Morelli che, o il Presidente del Comitato regionale o la Presidente del Collegio di Giuria, o forse entrambi, si erano accorti che l'autorizzazione era "falsa". Quando dico falsa preciso che l'autorizzazione pur firmata dal Presidente Pedrinazzi si riferiva ad altro atleta ed alla stagione precedente. Quest'ultima circostanza io l'ho scoperta soltanto dopo la chiamata del padre di Morelli che, non solo, mi aveva detto che era stata notata la falsità della dichiarazione ma anche che il problema si era risolto solo perché alla gara era presente Pedrinazzi che aveva autorizzato, a quel punto effettivamente, il ragazzo a partecipare. Quindi chiesti chiarimenti in famiglia mi è stato detto che la foto dell'autorizzazione che io avevo mandato a Morelli riproduceva un documento vero che era stato appositamente modificato. Sono consapevole che è stato un errore per una grave forma di ingenuità anche e soprattutto perché Morelli aveva realmente i requisiti per essere autorizzato…”.
Il tentativo non è andato a buon fine, come si rileva dal verbale del Presidente di Giuria che ha svolto le dovute verifiche sul documento mostrato dall’atleta mediante il proprio telefono cellulare e la partecipazione alla gara è stata resa possibile dalla presenza alla gara del Presidente del Comitato Regionale Lombardia che ha provveduto a rilasciare l’autorizzazione nell’imminenza delle operazioni di partenza.
Tale ricostruzione fattuale è confermata dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Sig. Pedrinazzi, ascoltato dalla procura federale in data 6 giugno 2023: “…ricordo sia pure piuttosto genericamente l'episodio della segnalazione che in occasione della gara "Trofeo Tecnomeccanica" del 05.03.2023 mi fece il Presidente di Giuria. Il fatto avvenne prima dell'inizio della gara e il Presidente di Giuria mi mostrò la foto di una autorizzazione esibita dal giovane corridore Andrea Morelli che a parere dello stesso Presidente di Giuria era probabilmente falsa dal momento che non risultava tra le autorizzazioni rilasciate dal Comitato Regionale. Nella circostanza notai che la firma che appariva nella foto corrispondeva effettivamente alla mia, mentre, non era coerente con la apparente data di rilascio del documento l'impostazione grafica in quanto riportava il vecchio logo federale e non quello di nuova adozione. Posso ipotizzare che per formare questo documento sia stata utilizzata una autorizzazione vera rilasciata in precedenza, cui è stata verosimilmente cambiata la data. Tengo comunque a precisare che il corridore Andrea Morelli era da me personalmente conosciuto ed ero ben conscio che lo stesso possedeva i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, e cioè non aveva ancora raggiunto i 3 punti di valorizzazione, per cui ritenni possibile rilasciargli sul momento una autorizzazione e consentirgli di partecipare all'evento sportivo”.
Quanto al merito della vicenda
La Sig.ra Maria Rosa Comotti, invero, ha concretizzato l’illecito di alterazione e/o falsificazione di un documento relativo all’atleta Morelli ma di fatto tale condotta illecita non ha realizzato alcun vantaggio allo stesso atleta né ha modificato il risultato agonistico della manifestazione. Affinché si possa realizzare la condotta di frode sportiva, ai sensi dell’art. 3 co. 1-2 del regolamento di giustizia federale, è necessario che il soggetto agente metta in atto una serie di condotte, di atti o di omissioni che siano elusivi di norme o regolamenti e, in ogni caso, siano atti ad alterare il corso della competizione o ad assicurare un vantaggio indebito all’agente o ad altri soggetti o, infine, creino svantaggio ad altri soggetti partecipanti.
Tale premessa permette al Tribunale di ricondurre la violazione della Sig.ra Comotti più che in un ambito di tentativo di frode sportiva nella reale realizzazione di un documento alterato materialmente ed effettivamente; tale comportamento, riconducibile alla violazione dell’art. 1 co. 1-2 del regolamento di giustizia federale, seppur realizzato con “superficialità” da parte della sig.ra Comotti, rientra in ogni caso tra le gravi violazioni dei dirigenti federali che, giammai, possono addurre come scusante o esimente il fatto che atleti, genitori di atleti, o altri dirigenti formulino pressioni eccessive e in ogni caso indebite.
Il Tribunale federale, in ogni caso, prende atto della collaborazione processuale da parte della deferita nonché del comportamento collaborativo dei testimoni che, sebbene parenti della stessa, hanno permesso una serena e rapida conclusione del procedimento. Resta da sanzionare per come richiesto dalla Procura Federale la Società di appartenenza della deferita per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 1 co.8 lett b) del regolamento di giustizia federale.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2/2023 commina alla tesserata Sig.ra Maria Rosa Comotti la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) con decorrenza dal 22 novembre 2023 e sino al 21 gennaio 2024 ed alla Società Team Mazzola P.G.C. ASD, € 200,00 di ammenda.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 21/11/2023