Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
Avv. Patrich Rabaini β Presidente
Avv. Mattia Cornazzani β Giudice
Avv. Carlo Carpanelli β Giudice Relatore
con lβassistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al NΒ° 1/26 R.G. Trib. a carico del tesserato Rasa Rumsaite, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
Allβudienza collegiale ritualmente convocata per il giorno 12 marzo 2026 alle ore 11.00, verificata la regolaritΓ delle convocazioni, si dΓ atto che risultano presenti:
- per lβUfficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Daniele Ripamonti nonchΓ© il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
- il deferito Rasa Rumsaite, in proprio, lβAvv. Staro in sostituzione dellβAvv. Stellacci per il Sig. Madrigali quale legale rapp.te della SocietΓ Asd Cycling Team Zerosei.
Fatto e svolgimento del procedimento disciplinare
La P.F., con atto di deferimento -protocollato in data 22/12/2025- e richiesta di fissazione udienza di discussione, nellβambito del procedimento disciplinare 8/25, esercitava lβazione disciplinare nei confronti della tesserata Sig.Rasa Rumsaite (tessera A288882) e nei confronti della di lei societΓ pro tempore ASD Cycling Team Zerosei, in persona del suo l.r.p.t.
La P.F. ha contestato allβatleta la violazione dellβart.1 punto 1 del R.G.F. e dellβart.1.3 delle norme attuative amatoriali S.A.N. anno 2025 per avere la stessa interferito (nellβambito del XXVI Giro delle Miniere, tenutosi in Sardegna e specificamente nella tappa del 3 giugno 2025) nel corso della volata finale e superato per prima il traguardo nonostante alla stessa la partecipazione fosse consentita solo come βtestimonialβ a cagione della condizione soggettiva della stessa (pregressa militanza nellβanno 2023 in squadra UCI Continentale femminile).
La P.F. ha egualmente contestato detto addebito alla ASD Cycling Team Zerosei, in persona del suo l.r.p.t., a titolo di responsabilitΓ oggettiva ex art.1 comma 8 lettera (b del R.G.F. con la recidiva ex art.51 commi 1 e 3 lettere a) e b) del R.G.F. per essere stata detta societΓ , con provvedimento di questo Tribunale (in procedimento 8/24), giΓ sanzionata, nel quinquennio, per violazione della stessa indole.
Le fonti di prova risultano essere:
-la segnalazione alla P.F. del Sig.Andrea Capelli;
-riprese video della volata del 3 giugno 2025 e fotogrammi.
La P.F., in data 1/12/2025, richiedeva al Settore Amatoriale un contributo a chiarimento del senso della norma di cui allβart.1.3 S.A.N. con riferimento allβespressione βincidere nel risultato della garaβ.
Con comunicazione alla P.F. del 9/12/2025 il Settore Amatoriale comunicava che βsolo a titolo esemplificativo la dicitura ββincidere nel risultato della garaββ si intende il contributore fattivamente al buon risultato di una fuga contribuendo o collaborando con altri atleti, o viceversa aiutare un gruppo a neutralizzare una fuga in atto, oppure sempre a titolo di esempio, durante una volata di gruppo partecipare attivamente alle dinamiche di preparazione e conclusione della volata stessaβ.
La Sig.ra Rumsaite faceva pervenire alla P.F. una memoria difensiva in punto di fatto nella quale (per quanto qui ci occupa ed Γ¨ oggetto di procedimento) precisava che il proprio posizionamento momentaneo davanti al gruppo femminile nellβultima parte di percorso non sarebbe stato frutto di una condotta competitiva, attribuendone la causa ad una situazione occasionale; affermava di essersi trovata in testa al gruppo senza averlo previsto e di avere mantenuto nellβoccasione dellβarrivo una traiettoria laterale senza ostacolare o influenzare lβazione delle concorrenti.
Deduceva infine la propria assenza dalla graduatoria di corsa, richiedendo alla P.F. la archiviazione del procedimento per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della contestata incolpazione.
Il Tribunale Federale I Sezione
visto lβart. 36 Regolamento di Giustizia FCI, verificatane lβammissibilitΓ stante lβinsussistenza di recidive a carico della deferita Sig.ra Rasa Rumsaite, valutata la corretta qualificazione dei fatti prospettati dalle parti e ritenuta congrua la sanzione prospettata a carico della deferita Rasa Rumsaite, ritenuto altresΓ¬ congrue al caso in esame le conclusioni cui la procura federale e il Sig. Madrigali sono pervenuti in udienza,
P.Q.M.
1 dichiara lβefficacia dellβaccordo intercorso tra la Sig.ra Rasa Rumsaite e la procura federale di cui Γ¨ verbale, come di seguito trascritto: ββ¦mesi uno di squalifica come pena finaleβ¦dal 12/03/2026 al 12/04/26β
2 commina alla SocietΓ Asd Cycling Team Zerosei in persona del Sig. Mauro Madrigali, tenuto conto della limitata offensivitΓ della condotta come evidenziato anche in udienza, la sanzione dellβammonimento con invito a non reiterare la condottaβ.
LβEstensore
Avv. Carlo Carpanelli
Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini