1^ sezione – Procedimento RG 1/26

Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

Avv. Patrich Rabaini – Presidente

Avv. Mattia Cornazzani – Giudice

Avv. Carlo Carpanelli – Giudice Relatore

con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 1/26 R.G. Trib. a carico del tesserato Rasa Rumsaite, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

All’udienza collegiale ritualmente convocata per il giorno 12 marzo 2026 alle ore 11.00, verificata la regolarità delle convocazioni, si dà atto che risultano presenti:

  • per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Daniele Ripamonti nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
  • il deferito Rasa Rumsaite, in proprio, l’Avv. Staro in sostituzione dell’Avv. Stellacci per il Sig. Madrigali quale legale rapp.te della Società Asd Cycling Team Zerosei.

Fatto e svolgimento del procedimento disciplinare

La P.F., con atto di deferimento -protocollato in data 22/12/2025- e richiesta di fissazione udienza di discussione, nell’ambito del procedimento disciplinare 8/25, esercitava l’azione disciplinare nei confronti della tesserata Sig.Rasa Rumsaite (tessera A288882) e nei confronti della di lei società pro tempore ASD Cycling Team Zerosei, in persona del suo l.r.p.t.

La P.F. ha contestato all’atleta la violazione dell’art.1 punto 1 del R.G.F. e dell’art.1.3 delle norme attuative amatoriali S.A.N. anno 2025 per avere la stessa interferito (nell’ambito del XXVI Giro delle Miniere, tenutosi in Sardegna e specificamente nella tappa del 3 giugno 2025) nel corso della volata finale e superato per prima il traguardo nonostante alla stessa la partecipazione fosse consentita solo come “testimonial” a cagione della condizione soggettiva della stessa (pregressa militanza nell’anno 2023 in squadra UCI Continentale femminile).

La P.F. ha egualmente contestato detto addebito alla ASD Cycling Team Zerosei, in persona del suo l.r.p.t., a titolo di responsabilità oggettiva ex art.1 comma 8 lettera (b del R.G.F. con la recidiva ex art.51 commi 1 e 3 lettere a) e b) del R.G.F. per essere stata detta società, con provvedimento di questo Tribunale (in procedimento 8/24), già sanzionata, nel quinquennio, per violazione della stessa indole.

Le fonti di prova risultano essere:

-la segnalazione alla P.F. del Sig.Andrea Capelli;

-riprese video della volata del 3 giugno 2025 e fotogrammi.

La P.F., in data 1/12/2025, richiedeva al Settore Amatoriale un contributo a chiarimento del senso della norma di cui all’art.1.3 S.A.N. con riferimento all’espressione “incidere nel risultato della gara”.

Con comunicazione alla P.F. del 9/12/2025 il Settore Amatoriale comunicava che “solo a titolo esemplificativo la dicitura “”incidere nel risultato della gara”” si intende il contributore fattivamente al buon risultato di una fuga contribuendo o collaborando con altri atleti, o viceversa aiutare un gruppo a neutralizzare una fuga in atto, oppure sempre a titolo di esempio, durante una volata di gruppo partecipare attivamente alle dinamiche di preparazione e conclusione della volata stessa”.

La Sig.ra Rumsaite faceva pervenire alla P.F. una memoria difensiva in punto di fatto nella quale (per quanto qui ci occupa ed è oggetto di procedimento) precisava che il proprio posizionamento momentaneo davanti al gruppo femminile nell’ultima parte di percorso non sarebbe stato frutto di una condotta competitiva, attribuendone la causa ad una situazione occasionale; affermava di essersi trovata in testa al gruppo senza averlo previsto e di avere mantenuto nell’occasione dell’arrivo una traiettoria laterale senza ostacolare o influenzare l’azione delle concorrenti.

Deduceva infine la propria assenza dalla graduatoria di corsa, richiedendo alla P.F. la archiviazione del procedimento per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della contestata incolpazione.

Il Tribunale Federale I Sezione

visto l’art. 36 Regolamento di Giustizia FCI, verificatane l’ammissibilità stante l’insussistenza di recidive a carico della deferita Sig.ra Rasa Rumsaite, valutata la corretta qualificazione dei fatti prospettati dalle parti e ritenuta congrua la sanzione prospettata a carico della deferita Rasa Rumsaite, ritenuto altresì congrue al caso in esame le conclusioni cui la procura federale e il Sig. Madrigali sono pervenuti in udienza,

P.Q.M.

1 dichiara l’efficacia dell’accordo intercorso tra la Sig.ra Rasa Rumsaite e la procura federale di cui è verbale, come di seguito trascritto: “…mesi uno di squalifica come pena finale…dal 12/03/2026 al 12/04/26”

2 commina alla Società Asd Cycling Team Zerosei in persona del Sig. Mauro Madrigali, tenuto conto della limitata offensività della condotta come evidenziato anche in udienza, la sanzione dell’ammonimento con invito a non reiterare la condotta.

 

L’Estensore

Avv. Carlo Carpanelli

 

Il Presidente

Avv. Patrich Rabaini

N.° 1 del 2026

12 Marzo, 2026

1^ sezione - Procedimento RG 1/26

Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

Avv. Patrich Rabaini – Presidente

Avv. Mattia Cornazzani – Giudice

Avv. Carlo Carpanelli – Giudice Relatore

con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 1/26 R.G. Trib. a carico del tesserato Rasa Rumsaite, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

All’udienza collegiale ritualmente convocata per il giorno 12 marzo 2026 alle ore 11.00, verificata la regolarità delle convocazioni, si dà atto che risultano presenti:

  • per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Daniele Ripamonti nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
  • il deferito Rasa Rumsaite, in proprio, l’Avv. Staro in sostituzione dell’Avv. Stellacci per il Sig. Madrigali quale legale rapp.te della Società Asd Cycling Team Zerosei.

Fatto e svolgimento del procedimento disciplinare

La P.F., con atto di deferimento -protocollato in data 22/12/2025- e richiesta di fissazione udienza di discussione, nell’ambito del procedimento disciplinare 8/25, esercitava l’azione disciplinare nei confronti della tesserata Sig.Rasa Rumsaite (tessera A288882) e nei confronti della di lei società pro tempore ASD Cycling Team Zerosei, in persona del suo l.r.p.t.

La P.F. ha contestato all’atleta la violazione dell’art.1 punto 1 del R.G.F. e dell’art.1.3 delle norme attuative amatoriali S.A.N. anno 2025 per avere la stessa interferito (nell’ambito del XXVI Giro delle Miniere, tenutosi in Sardegna e specificamente nella tappa del 3 giugno 2025) nel corso della volata finale e superato per prima il traguardo nonostante alla stessa la partecipazione fosse consentita solo come “testimonial” a cagione della condizione soggettiva della stessa (pregressa militanza nell’anno 2023 in squadra UCI Continentale femminile).

La P.F. ha egualmente contestato detto addebito alla ASD Cycling Team Zerosei, in persona del suo l.r.p.t., a titolo di responsabilità oggettiva ex art.1 comma 8 lettera (b del R.G.F. con la recidiva ex art.51 commi 1 e 3 lettere a) e b) del R.G.F. per essere stata detta società, con provvedimento di questo Tribunale (in procedimento 8/24), già sanzionata, nel quinquennio, per violazione della stessa indole.

Le fonti di prova risultano essere:

-la segnalazione alla P.F. del Sig.Andrea Capelli;

-riprese video della volata del 3 giugno 2025 e fotogrammi.

La P.F., in data 1/12/2025, richiedeva al Settore Amatoriale un contributo a chiarimento del senso della norma di cui all’art.1.3 S.A.N. con riferimento all’espressione “incidere nel risultato della gara”.

Con comunicazione alla P.F. del 9/12/2025 il Settore Amatoriale comunicava che “solo a titolo esemplificativo la dicitura “”incidere nel risultato della gara”” si intende il contributore fattivamente al buon risultato di una fuga contribuendo o collaborando con altri atleti, o viceversa aiutare un gruppo a neutralizzare una fuga in atto, oppure sempre a titolo di esempio, durante una volata di gruppo partecipare attivamente alle dinamiche di preparazione e conclusione della volata stessa”.

La Sig.ra Rumsaite faceva pervenire alla P.F. una memoria difensiva in punto di fatto nella quale (per quanto qui ci occupa ed è oggetto di procedimento) precisava che il proprio posizionamento momentaneo davanti al gruppo femminile nell’ultima parte di percorso non sarebbe stato frutto di una condotta competitiva, attribuendone la causa ad una situazione occasionale; affermava di essersi trovata in testa al gruppo senza averlo previsto e di avere mantenuto nell’occasione dell’arrivo una traiettoria laterale senza ostacolare o influenzare l’azione delle concorrenti.

Deduceva infine la propria assenza dalla graduatoria di corsa, richiedendo alla P.F. la archiviazione del procedimento per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della contestata incolpazione.

Il Tribunale Federale I Sezione

visto l’art. 36 Regolamento di Giustizia FCI, verificatane l’ammissibilità stante l’insussistenza di recidive a carico della deferita Sig.ra Rasa Rumsaite, valutata la corretta qualificazione dei fatti prospettati dalle parti e ritenuta congrua la sanzione prospettata a carico della deferita Rasa Rumsaite, ritenuto altresì congrue al caso in esame le conclusioni cui la procura federale e il Sig. Madrigali sono pervenuti in udienza,

P.Q.M.

1 dichiara l’efficacia dell’accordo intercorso tra la Sig.ra Rasa Rumsaite e la procura federale di cui è verbale, come di seguito trascritto: “…mesi uno di squalifica come pena finale…dal 12/03/2026 al 12/04/26”

2 commina alla Società Asd Cycling Team Zerosei in persona del Sig. Mauro Madrigali, tenuto conto della limitata offensività della condotta come evidenziato anche in udienza, la sanzione dell’ammonimento con invito a non reiterare la condotta.

 

L’Estensore

Avv. Carlo Carpanelli

 

Il Presidente

Avv. Patrich Rabaini

Carica Altro