Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 gennaio 2020 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico β Curva nord β Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonchΓ© il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),
il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia
N. 11/2019 β PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. EMANUELE TRAVERSARI. UFFICIO PROCURA FEDERALE, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NΒ° 13/2019.
In punto contesta al Sig. Emanuele Traversari e alla tesserata Elena Chiti, nella qualitΓ di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Sog. ASD Cycling Team Seanese, a titolo di responsabilitΓ diretta ed oggettiva (ex art. 1.8 lett. b), le seguenti violazioni disciplinari:
- βEmanuele Traversari, in violazione dellβart. 1.1 e 1.2 RGF FCI in relazione allβart. 1.1.3 βRequisito Eticoβ Norme Attuative SAN FCI, in occasione della richiesta di tesseramento, ometteva di dichiarare che era stato assoggettato nellβanno 2008 a squalifica per doping per anni uno, sanzione cosΓ¬ definitivamente determinata in data 04.02.2008 in sede di Appello dal Giudice di Ultima Istanza in materia di doping. Il 31.12.2018, data di sottoscrizione della richiesta di tesseramento;
- Elena Chiti, nella sua qualitΓ di Presidente pro tempore e rappresentante legale della soc. ASD Cycling Team Seanese, in violazione dellβart. 1.1 e 1.2 RGF FCI in relazione allβart. 1.1.3 βRequisito Eticoβ Norme Attuative SAN FCI, ometteva ogni verifica e consequenziale controllo sullo status del richiedente sig. Emanuele Traversari e ciΓ² in occcasione della sottosrizione e della ratifica di richiesta di tesseramento FCI del predetto nella ctg Master per lβanno 2019. Il 31.12.2018, data di sottoscrizione della richiesta di tesseramento.β
NOMINATOΒ relatore lβAvv. Alessia Beghini che espone i fatti oggetto del procedimento nei confronti del tesserato Sig. Emanuele Traversari e della tesserata Elena Chiti, nella qualitΓ di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Soc. ASD Cycling Team Seanese cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata
PRESENTEΒ per lβU.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli ed il Sostituto Procuratore Federale Avv. Ida Blasi
NON PRESENTEΒ la tesserata Elena Chiti, nella qualitΓ di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Soc. ASD Cycling Team Seanese nonostante sia stata ritualmente invitata
Preliminarmente la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 Regolamento di giustizia federale per il tesserato Sig. Emanuele Traversari. La Procura Federale chiede la condanna della censura con ammenda pari ad β¬ 300,00 per la tesserata Elena Chiti, nella qualitΓ di Presidente pro tempore della Soc. ASD Cycling Team Seanese e la condanna della censura con ammenda pari ad β¬ 200,00 per la Soc. ASD Cycling Team Seanese.
Esaminata la documentazione prodotta, rilevato il comportamento omissivo del Presidente della SocietΓ , valutata la sussistenza della responsabilitΓ oggettiva in capo al sodalizio sopracitato ai sensi dellβart. 1 comma 8 del RGF della FCI, il Tribunale ritiene sussistente e provata la responsabilitΓ dei soggetti sopraindicati. A questo punto il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio.
- Β
Il Tribunale Federale I Sezione,
relativamente alla posizione del tesserato Traversari, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la seguente sanzione concordata commina la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) per il tesserato Sig. Emanuele Traversari.
Il Tribunale dichiara lβefficacia dellβaccordo fra le parti.
Relativamente alla posizione degli altri soggetti deferiti commina la sanzione della censura con ammenda pari ad β¬ 200,00 per la tesserata Elena Chiti, nella qualitΓ di Presidente pro tempore della Sog. ASD Cycling Team Seanese e della censura con ammenda pari ad β¬ 200,00 per la Soc. ASD Cycling Team Seanese
Β
N. 12/2019 β PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL sig. lucca pizzi. Ufficio Procura Federale, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 16/19
In punto contesta al Sig. Lucca Pizzi sia personalmente nonchΓ© come presidente della ASD Maniga Paracycling Team, a titolo di responsabilitΓ diretta ed oggettiva (ex art. 1.8 lett. b), le seguenti violazioni disciplinari:
- ββ¦art. 1, commi I, II, III, lett. a), b) e c), del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perchΓ©, il Signor Lucca Pizzi, nella sua qualitΓ di Presidente e rappresentante Legale pro tempore della ASD Mniga Paracycling team, in violazione dei principi e doveri di lealtΓ , correttezza e rettitudine anche morale imposti dal Regolamento, nonchΓ© in violazione dellβobbligo di astenersi dallβesprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone operanti in ambito Federale, utilizzando un profilo intestato a βLuca Pizziβ, cui Γ¨ associata una immagine del profilo che raffigura lo stesso soggetto identificabile nella anagrafiche federali in Lucca Pizzi nato a Toronto il 18.03.1974, tessera A120828 e titolare dellβaccount di posta elettronica luca.pizzi@alice.itβ comunicato alla F.C.I., offendeva la reputazione del Signor Mario Valentini, Commissario Tecnico della NazionaleΒ Paralimpica di Ciclismo, pubblicando a commento di una intervista rilasciata dal Valentini, diffusa il 29.09.2019 sulla pagina Facebook βLβora del ciclismo, le seguenti affermazioni 1) βancora non viene arrestato x lβindagine βMe Tooβ¦β nel ciclismoβ¦tra lβaltro anche sui disabiliβ, alludendo stante la notorietΓ dellβoggetto dellβinchiesta βMe Tooβ, a presunti abusi fisici o psicologici a sfondo βsessualeβ, posti in essere dal Valentini quale Commissario Tecnico della nazionale Paralimpica di Ciclismo, nei confronti di atleti disabili; 2) Giancarlo Masini Γ¨ la veritΓ la pura veritΓ β¦tu sei arrivato dopo di me e certe cose forse nn le sai o fai finta di nn saperleβ¦ma ci sono delle persone che hanno sofferto x questo che possono testimoniareβ¦nn nascondiamo sempre la testa sotto la sabbia, x interessi personali, sono cose importanti che vanno dette e denunciate. Il discorso mio personale nn cβentra nullaβ, cosΓ¬ ribadendo che il Valentini si sarebbe reso autore di condotte di tale rilevanza da richiederne lβarresto. Fatti caratterizzati da particolare gravitΓ , stante lβelevata diffusione delle notizie e dei commenti pubblicati sul social network Facebook e la reiterazione delle accuse rivolte al Valentini, senza che i fatti determinati a questβultimo attribuiti risultino provati nella loro veridicitΓ e senza che il Pizzi risulti aver mai reso alcuna segnalazione allβUfficio di Procura Federale circa tali presunti fattiβ¦β
NOMINATOΒ relatore lβAvv. Massimo Rosso che espone i fatti oggetto del procedimento nei confronti del tesserato Sig. Lucca Pizzi e dellβASD MITCHUMM TEAM cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata
PRESENTEΒ per lβU.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli e il sostituto Ida BlasiΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
Preliminarmente la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 Regolamento di giustizia federale per il tesserato Sig. Lucca Pizzi e lβASD MITCHUMM TEAM. A questo punto il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio.
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Il Tribunale Federale I Sezione,
reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le seguenti sanzioni concordate commina la sanzione della squalifica pari a mesi 3 (tre) e ammenda di β¬ 300,00 per il tesserato Sig. Lucca Pizzi; commina la sanzione della censura con ammenda pari ad β¬ 200,00 per lβASD Maniga Paracycling Team.
Il Tribunale dichiara lβefficacia dellβaccordo fra le parti.
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Il PresidenteΒ Β
Avv. Salvatore Minardi
Β