1^ Sezione – Procedimenti 11/2019 e 12/2019

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 gennaio 2020 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord – Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia

    N. 11/2019 – PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. EMANUELE TRAVERSARI. UFFICIO PROCURA FEDERALE, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 13/2019.

    In punto contesta al Sig. Emanuele Traversari e alla tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Sog. ASD Cycling Team Seanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (ex art. 1.8 lett. b), le seguenti violazioni disciplinari:

    1. “Emanuele Traversari, in violazione dell’art. 1.1 e 1.2 RGF FCI in relazione all’art. 1.1.3 “Requisito Etico” Norme Attuative SAN FCI, in occasione della richiesta di tesseramento, ometteva di dichiarare che era stato assoggettato nell’anno 2008 a squalifica per doping per anni uno, sanzione così definitivamente determinata in data 04.02.2008 in sede di Appello dal Giudice di Ultima Istanza in materia di doping. Il 31.12.2018, data di sottoscrizione della richiesta di tesseramento;
    2. Elena Chiti, nella sua qualità di Presidente pro tempore e rappresentante legale della soc. ASD Cycling Team Seanese, in violazione dell’art. 1.1 e 1.2 RGF FCI in relazione all’art. 1.1.3 “Requisito Etico” Norme Attuative SAN FCI, ometteva ogni verifica e consequenziale controllo sullo status del richiedente sig. Emanuele Traversari e ciò in occcasione della sottosrizione e della ratifica di richiesta di tesseramento FCI del predetto nella ctg Master per l’anno 2019. Il 31.12.2018, data di sottoscrizione della richiesta di tesseramento.”

    NOMINATO relatore l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti oggetto del procedimento nei confronti del tesserato Sig. Emanuele Traversari e della tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Soc. ASD Cycling Team Seanese così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

    PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli ed il Sostituto Procuratore Federale Avv. Ida Blasi

    NON PRESENTE la tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Soc. ASD Cycling Team Seanese nonostante sia stata ritualmente invitata

    Preliminarmente la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 Regolamento di giustizia federale per il tesserato Sig. Emanuele Traversari. La Procura Federale chiede la condanna della censura con ammenda pari ad € 300,00 per la tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore della Soc. ASD Cycling Team Seanese e la condanna della censura con ammenda pari ad € 200,00 per la Soc. ASD Cycling Team Seanese.

    Esaminata la documentazione prodotta, rilevato il comportamento omissivo del Presidente della Società, valutata la sussistenza della responsabilità oggettiva in capo al sodalizio sopracitato ai sensi dell’art. 1 comma 8 del RGF della FCI, il Tribunale ritiene sussistente e provata la responsabilità dei soggetti sopraindicati. A questo punto il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio.

    1.  

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    relativamente alla posizione del tesserato Traversari, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la seguente sanzione concordata commina la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) per il tesserato Sig. Emanuele Traversari.

    Il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo fra le parti.

    Relativamente alla posizione degli altri soggetti deferiti commina la sanzione della censura con ammenda pari ad € 200,00 per la tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore della Sog. ASD Cycling Team Seanese e della censura con ammenda pari ad € 200,00 per la Soc. ASD Cycling Team Seanese

     

    N. 12/2019 – PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL sig. lucca pizzi. Ufficio Procura Federale, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 16/19

    In punto contesta al Sig. Lucca Pizzi sia personalmente nonché come presidente della ASD Maniga Paracycling Team, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (ex art. 1.8 lett. b), le seguenti violazioni disciplinari:

    1. “…art. 1, commi I, II, III, lett. a), b) e c), del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché, il Signor Lucca Pizzi, nella sua qualità di Presidente e rappresentante Legale pro tempore della ASD Mniga Paracycling team, in violazione dei principi e doveri di lealtà, correttezza e rettitudine anche morale imposti dal Regolamento, nonché in violazione dell’obbligo di astenersi dall’esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone operanti in ambito Federale, utilizzando un profilo intestato a “Luca Pizzi”, cui è associata una immagine del profilo che raffigura lo stesso soggetto identificabile nella anagrafiche federali in Lucca Pizzi nato a Toronto il 18.03.1974, tessera A120828 e titolare dell’account di posta elettronica luca.pizzi@alice.it“ comunicato alla F.C.I., offendeva la reputazione del Signor Mario Valentini, Commissario Tecnico della Nazionale  Paralimpica di Ciclismo, pubblicando a commento di una intervista rilasciata dal Valentini, diffusa il 29.09.2019 sulla pagina Facebook “L’ora del ciclismo, le seguenti affermazioni 1) “ancora non viene arrestato x l’indagine “Me Too…” nel ciclismo…tra l’altro anche sui disabili”, alludendo stante la notorietà dell’oggetto dell’inchiesta “Me Too”, a presunti abusi fisici o psicologici a sfondo “sessuale”, posti in essere dal Valentini quale Commissario Tecnico della nazionale Paralimpica di Ciclismo, nei confronti di atleti disabili; 2) Giancarlo Masini è la verità la pura verità…tu sei arrivato dopo di me e certe cose forse nn le sai o fai finta di nn saperle…ma ci sono delle persone che hanno sofferto x questo che possono testimoniare…nn nascondiamo sempre la testa sotto la sabbia, x interessi personali, sono cose importanti che vanno dette e denunciate. Il discorso mio personale nn c’entra nulla”, così ribadendo che il Valentini si sarebbe reso autore di condotte di tale rilevanza da richiederne l’arresto. Fatti caratterizzati da particolare gravità, stante l’elevata diffusione delle notizie e dei commenti pubblicati sul social network Facebook e la reiterazione delle accuse rivolte al Valentini, senza che i fatti determinati a quest’ultimo attribuiti risultino provati nella loro veridicità e senza che il Pizzi risulti aver mai reso alcuna segnalazione all’Ufficio di Procura Federale circa tali presunti fatti…”

    NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti oggetto del procedimento nei confronti del tesserato Sig. Lucca Pizzi e dell’ASD MITCHUMM TEAM così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

    PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli e il sostituto Ida Blasi                  

    Preliminarmente la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 Regolamento di giustizia federale per il tesserato Sig. Lucca Pizzi e l’ASD MITCHUMM TEAM. A questo punto il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio.

    1.  

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le seguenti sanzioni concordate commina la sanzione della squalifica pari a mesi 3 (tre) e ammenda di € 300,00 per il tesserato Sig. Lucca Pizzi; commina la sanzione della censura con ammenda pari ad € 200,00 per l’ASD Maniga Paracycling Team.

    Il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo fra le parti.

     

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 1 del 2020

    17 Gennaio, 2020

    1^ Sezione - Procedimenti 11/2019 e 12/2019

    Comunicato N. 1 del 17/01/20

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 gennaio 2020 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord - Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia

    N. 11/2019 - PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. EMANUELE TRAVERSARI. UFFICIO PROCURA FEDERALE, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 13/2019.

    In punto contesta al Sig. Emanuele Traversari e alla tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Sog. ASD Cycling Team Seanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (ex art. 1.8 lett. b), le seguenti violazioni disciplinari:

    1. “Emanuele Traversari, in violazione dell’art. 1.1 e 1.2 RGF FCI in relazione all’art. 1.1.3 “Requisito Etico” Norme Attuative SAN FCI, in occasione della richiesta di tesseramento, ometteva di dichiarare che era stato assoggettato nell’anno 2008 a squalifica per doping per anni uno, sanzione così definitivamente determinata in data 04.02.2008 in sede di Appello dal Giudice di Ultima Istanza in materia di doping. Il 31.12.2018, data di sottoscrizione della richiesta di tesseramento;
    2. Elena Chiti, nella sua qualità di Presidente pro tempore e rappresentante legale della soc. ASD Cycling Team Seanese, in violazione dell’art. 1.1 e 1.2 RGF FCI in relazione all’art. 1.1.3 “Requisito Etico” Norme Attuative SAN FCI, ometteva ogni verifica e consequenziale controllo sullo status del richiedente sig. Emanuele Traversari e ciò in occcasione della sottosrizione e della ratifica di richiesta di tesseramento FCI del predetto nella ctg Master per l’anno 2019. Il 31.12.2018, data di sottoscrizione della richiesta di tesseramento.”

    NOMINATO relatore l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti oggetto del procedimento nei confronti del tesserato Sig. Emanuele Traversari e della tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Soc. ASD Cycling Team Seanese così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

    PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli ed il Sostituto Procuratore Federale Avv. Ida Blasi

    NON PRESENTE la tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Soc. ASD Cycling Team Seanese nonostante sia stata ritualmente invitata

    Preliminarmente la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 Regolamento di giustizia federale per il tesserato Sig. Emanuele Traversari. La Procura Federale chiede la condanna della censura con ammenda pari ad € 300,00 per la tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore della Soc. ASD Cycling Team Seanese e la condanna della censura con ammenda pari ad € 200,00 per la Soc. ASD Cycling Team Seanese.

    Esaminata la documentazione prodotta, rilevato il comportamento omissivo del Presidente della Società, valutata la sussistenza della responsabilità oggettiva in capo al sodalizio sopracitato ai sensi dell’art. 1 comma 8 del RGF della FCI, il Tribunale ritiene sussistente e provata la responsabilità dei soggetti sopraindicati. A questo punto il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio.

    1.  

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    relativamente alla posizione del tesserato Traversari, reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la seguente sanzione concordata commina la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) per il tesserato Sig. Emanuele Traversari.

    Il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo fra le parti.

    Relativamente alla posizione degli altri soggetti deferiti commina la sanzione della censura con ammenda pari ad € 200,00 per la tesserata Elena Chiti, nella qualità di Presidente pro tempore della Sog. ASD Cycling Team Seanese e della censura con ammenda pari ad € 200,00 per la Soc. ASD Cycling Team Seanese

     

    N. 12/2019 - PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL sig. lucca pizzi. Ufficio Procura Federale, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 16/19

    In punto contesta al Sig. Lucca Pizzi sia personalmente nonché come presidente della ASD Maniga Paracycling Team, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (ex art. 1.8 lett. b), le seguenti violazioni disciplinari:

    1. “…art. 1, commi I, II, III, lett. a), b) e c), del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché, il Signor Lucca Pizzi, nella sua qualità di Presidente e rappresentante Legale pro tempore della ASD Mniga Paracycling team, in violazione dei principi e doveri di lealtà, correttezza e rettitudine anche morale imposti dal Regolamento, nonché in violazione dell’obbligo di astenersi dall’esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone operanti in ambito Federale, utilizzando un profilo intestato a “Luca Pizzi”, cui è associata una immagine del profilo che raffigura lo stesso soggetto identificabile nella anagrafiche federali in Lucca Pizzi nato a Toronto il 18.03.1974, tessera A120828 e titolare dell’account di posta elettronica luca.pizzi@alice.it“ comunicato alla F.C.I., offendeva la reputazione del Signor Mario Valentini, Commissario Tecnico della Nazionale  Paralimpica di Ciclismo, pubblicando a commento di una intervista rilasciata dal Valentini, diffusa il 29.09.2019 sulla pagina Facebook “L’ora del ciclismo, le seguenti affermazioni 1) “ancora non viene arrestato x l’indagine “Me Too…” nel ciclismo…tra l’altro anche sui disabili”, alludendo stante la notorietà dell’oggetto dell’inchiesta “Me Too”, a presunti abusi fisici o psicologici a sfondo “sessuale”, posti in essere dal Valentini quale Commissario Tecnico della nazionale Paralimpica di Ciclismo, nei confronti di atleti disabili; 2) Giancarlo Masini è la verità la pura verità…tu sei arrivato dopo di me e certe cose forse nn le sai o fai finta di nn saperle…ma ci sono delle persone che hanno sofferto x questo che possono testimoniare…nn nascondiamo sempre la testa sotto la sabbia, x interessi personali, sono cose importanti che vanno dette e denunciate. Il discorso mio personale nn c’entra nulla”, così ribadendo che il Valentini si sarebbe reso autore di condotte di tale rilevanza da richiederne l’arresto. Fatti caratterizzati da particolare gravità, stante l’elevata diffusione delle notizie e dei commenti pubblicati sul social network Facebook e la reiterazione delle accuse rivolte al Valentini, senza che i fatti determinati a quest’ultimo attribuiti risultino provati nella loro veridicità e senza che il Pizzi risulti aver mai reso alcuna segnalazione all’Ufficio di Procura Federale circa tali presunti fatti…”

    NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti oggetto del procedimento nei confronti del tesserato Sig. Lucca Pizzi e dell’ASD MITCHUMM TEAM così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

    PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli e il sostituto Ida Blasi                  

    Preliminarmente la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 Regolamento di giustizia federale per il tesserato Sig. Lucca Pizzi e l’ASD MITCHUMM TEAM. A questo punto il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio.

    1.  

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le seguenti sanzioni concordate commina la sanzione della squalifica pari a mesi 3 (tre) e ammenda di € 300,00 per il tesserato Sig. Lucca Pizzi; commina la sanzione della censura con ammenda pari ad € 200,00 per l’ASD Maniga Paracycling Team.

    Il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo fra le parti.

     

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

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