La Corte Federale di appello, I Sezione, composta dai Signori:
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Avv. Gianluca Gulino β Presidente f.f. β estensore.
Avv. Rosita Gervasio β componente
Avv. Miriam Zanoli β componenteΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
con lβassistenza del Funzionario F.C.I., Avv. Marzia Picchioni;
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lette le richieste di revisione avanzate da Roscini Carlo ex art. 70 Regolamento di Giustizia Federale;
ha adottato la seguente decisione:
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In fatto.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1. β Roscini Carlo, a mezzo del proprio difensore, ha presentato β ex art. 70 Reg. Giust. β quattro istanze di revisione (nn. R.G. 4, 5, 6 del 2019; n. R.G. 1 del 2020) avverso quattro distinte decisioni emesse dalla I Sez. della Corte Federale di appello, rispettivamente, in data 3.4.2017 (comunicato 9/2017); 1.6.2018 (comunicati 10 e 11/2018); 23.7.2019 (comunicato 2/2019).
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1.1. β In sintesi, con le predette istanze di revisione ha censurato la legittimazione dei giudici chiamati a comporre quelle Corti in quanto, a detta dellβistante, essi non sarebbero stati tesserati F.C.I. per lβintera durata del giudizio cui avevano partecipato, ovvero non lo sarebbero stati per un tempo parziale (decisione del 3.4.2017). Invero, ad avviso, del Roscini il tesseramento F.C.I. dei giudici componenti la Corte sarebbe da ritenersi βcondizione imprescindibileβ¦per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla carica elettiva dai medesimi ricopertaβ, allβuopo argomentando sulla scorta dellβart. 4, co. 3, dello Statuto Federale e dalla comunicazione inviata dal Segretario generale della F.C.I. in data 11 febbraio 2019 ai sensi della citata disposizione statutaria.
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Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1.2. β Le istanze di revisione presentate concludono, pertanto, Β«per la nullitΓ assoluta e insanabile (da ritenersi tamquam non esset)Β» delle sopra indicate decisioni adottate dalla I Sez. della Corte Federale dβappello, con conseguente assoluzione, dellβallora incolpato Roscini, dalle contestazioni decise β appunto β con quelle pronunce.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1.3. β Alla fissata udienza di giorno 28.1.2020 la Corte procedeva, anzitutto, alla riunione delle istanze di revisione, attesa la sostanziale identitΓ delle regiudicande.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Dopo la disposta riunione il Procuratore del Roscini ha invitato i componenti della Corte ad astenersi βper gravi ragioni di convenienzaβ (art. 7, co. 2, Reg. Giust.) e altresΓ¬ perchΓ© la composizione della Corte non avrebbe compiutamente rispettato le indicazioni offerte dalla Commissione di garanzia di cui ai comunicati nn. 1 e 2 del 2020.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Dopo breve camera di consiglio la Corte riteneva insussistenti le ragioni di astensione e invitava le parti a concludere.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Le stesse concludevano come da verbale in atti.
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In diritto.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 2. β Va preliminarmente affrontata la questione concernente lβinvito allβastensione rivolto ai sensi dellβart. 7, co. 2, Reg. Giust.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Reputa questa Corte palesemente insussistente qualunque obiettiva ragione di convenienza, questβultima non potendo essere rappresentata dallβavere due dei componenti (Avv. Miriam Zanoli e Avv. Gianluca Gulino) fatto parte in precedenza di Collegi che hanno giudicato il Roscini, in fase rescissoria, nellβambito dei giudizi disciplinari nn. 5/2018; 6/2018 e 2/2019.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Fermo lβimportante caveat dettato proprio dal comma 2 dellβart. 7 cit., in base al quale un componente della Corte non deve astenersi nellβipotesi prevista dalla lettera f) del comma 1 del predetto art. 7 Reg. Giust., ossia Β«se nellβesercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la decisione, egli ha manifestato il suo convincimento sui fatti oggetto del deferimentoΒ», nel caso di specie, i due componenti Zanoli e Gulino hanno fatto parte di collegi che hanno emesso decisioni, sΓ¬ a carico del Roscini medesimo, ma su questioni affatto diverse da quelle oggetto del presente procedimento di revisione, di tal che in nessuna misura se ne potrebbe inferire, nella decisione delle istanze di revisione de qua, un approccio decisorio pregiudicato in danno del richiedente.
Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 2.1. β Quanto alla censura secondo la quale lβodierna composizione del collegio non avrebbe rispettato le indicazioni offerte dalla Commissione di garanzia, ne va, anzitutto, stigmatizzata lβestrema vaghezza, non avendo il proponente specificato in alcun modo la natura dellβomissione.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Va semmai evidenziato come la Commissione di garanzia, con argomentazioni assolutamente condivisibili, abbia spiegato lβindispensabilitΓ , in talune peculiari evenienze, causative di un vero e proprio stallo del procedimento, la necessitΓ del meccanismo della c.d. βcooptazioneβ: βcooptazioneβ ben estensibile anche a componenti del Tribunale Federale.
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Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 3. β Passando ora allβesame delle richieste di revisione, la Corte reputa le stesse manifestamente infondate.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Lβart. 31 dello Statuto Federale recita:
Β«1. Possono essere eletti o nominati alle cariche del presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti:
(omissis)
c) essere tesserati alla FCI o esserlo stati per almeno due anni nellβultimo decennio;
(omissis)
2. Il requisito di cui al precedente punto c) non Γ¨ richiesto per i componenti del Collegio dei revisori dei conti e degli Organi di Giustizia federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrΓ risultare da documentazione esistente negli archivi federali.
(omissis).Β»
Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 3.1. β Il tenore del comma 2 dell'art. 31 cit. Γ¨ chiaro.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Tanto la costanza del tesseramento alla F.C.I., quanto il tesseramento trascorso (per almeno due anni) non sono requisiti richiesti per la elezione a componenti degli Organi di Giustizia Federali.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β NΓ© sono rinvenibili altre norme che tali requisiti richiedono per il concreto esercizio del mandato successivo all'elezione.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Γ appena il caso di notare, d'altronde, come l'assenza dell'obbligo di tesseramento discenda, a guisa di corollario, dai principi fondamentali di piena indipendenza, autonomia e riservatezza cui, ai sensi degli artt. 35, co. 5, Statuto Generale e 19 Reg. Giust., gli Organi di Giustizia Federali devono attenersi.
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Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 3.2. β Una lettura non sistematica dei commi 1 e 2 dello Statuto potrebbe indurre a ritenere che, quanto meno per l'elezione/nomina, sia necessaria l'attualitΓ del tesseramento nel momento della fase finale dellβelettorato passivo (Β«Possono essere eletti o nominati alle cariche del presente StatutoΒ (β¦) i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura (β¦)Β»).
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
3.2.1. β Trattasi, all'evidenza, di un difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma, posto che quest'ultimo esclude, correttamente, tout court siffatto requisito.
Peraltro, ogni diversa interpretazione frustrerebbe i principi fondamentali sopra citati sub 3.2.
Β Il βtesseramentoβ Γ¨, infatti, nozione che evoca, se non altro, lβ Β«appartenenzaΒ» di taluno alla Federazione de qua: condizione β questβultima β che si pone in antitesi al principio di terzietΓ del giudicante.Β Β
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Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 3.2.2. β Ad ogni modo, dagli atti federali, richiesti da questa Corte, risulta che, alla data di presentazione della candidatura, ossia per l'anno 2017, erano regolarmente tesserati F.C.I.: Adami Martina, Antonini Elisabetta, Baratto Vogliano Barbara, Gervasio Rosita, Gulino Gianluca, Iacovoni Claudio Cesare, Tognon Jacopo, Villani Antonio, Zanoli Miriam.
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P.Q.M.
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visto l'art. 70 Reg. Giust. la Corte Federale d'Appello, I Sezione, rigetta le richieste di revisione nn. 4, 5, 6 del 2019 e 1 del 2020 avanzate da Roscini Carlo;
visto l'art. 45, co. 9, Reg. Giust. dispone l'incameramento della tassa di accesso e condanna lo stesso al pagamento di β¬ 500,00.
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 2020.
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IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Gianluca Gulino
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Data di pubblicazione: 31/01/2020
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