Obbligo di convocazione annuale per lβapprovazione del bilancio
Il Β Codice Civile stabilisce che lβassemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta allβanno per lβapprovazione del bilancio. Si tratta di un adempimento obbligatorio, finalizzato a garantire la trasparenza e il coinvolgimento degli associati nella gestione economico-finanziaria dellβente. La convocazione annuale dellβassemblea per lβapprovazione del rendiconto Γ¨ inoltre una condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per le ASD. Γ quindi fondamentale che gli amministratori rispettino questa scadenza, provvedendo a convocare lβassemblea entro 4 mesi dalla chiusura dellβesercizio sociale (per le ASD con esercizio coincidente con lβanno solare, il termine Γ¨ il 30 aprile).
Convocazione su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci
Oltre alla convocazione annuale obbligatoria, il Β Codice Civile prevede che lβassemblea debba essere convocata anche quando ne ravvisa la necessitΓ o quando ne fa richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In questβultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono entro 20 giorni dalla richiesta, la convocazione puΓ² essere ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di uno o piΓΉ soci.
ModalitΓ di convocazione previste dallo statuto
La convocazione dellβassemblea deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere lβordine del giorno degli argomenti da trattare. Lo statuto dellβassociazione deve quindi prevedere in modo chiaro e dettagliato le modalitΓ di convocazione dellβassemblea, indicando i mezzi da utilizzare (lettera, fax, e-mail, PEC, pubblicazione sul sito web, ecc.), i termini di preavviso e le informazioni da includere nellβavviso di convocazione (data, ora, luogo, ordine del giorno, eventuale seconda convocazione).
In mancanza di specifiche disposizioni statutarie, la convocazione va effettuata mediante avviso personale inviato a ciascun socio. Oggi si ritiene pacificamente ammissibile anche la convocazione tramite e-mail o altri mezzi telematici, purchΓ© sia garantita la prova dellβavvenuta ricezione da parte dei destinatari.
Contenuto dellβavviso di convocazione
Lβavviso di convocazione dellβassemblea deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci di parteciparvi in modo consapevole ed informato. In particolare, lβavviso deve indicare:
- La data, lβora e il luogo di svolgimento dellβassemblea, con lβeventuale previsione di una seconda convocazione in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo nella prima.
- Lβordine del giorno, ovvero lβelenco dettagliato degli argomenti che saranno trattati e delle decisioni da prendere. Lβassemblea non puΓ² deliberare su materie che non siano state preventivamente incluse nellβordine del giorno.
- Le modalitΓ di partecipazione e di voto, con particolare riferimento alla possibilitΓ di farsi rappresentare mediante delega scritta.
- Lβeventuale documentazione allegata (bilancio, relazioni, proposte di modifica dello statuto, ecc.) o le modalitΓ per prenderne visione prima dellβassemblea.
Termini di preavviso
Lo statuto dellβassociazione deve stabilire il termine minimo di preavviso per la convocazione dellβassemblea, che di regola non puΓ² essere inferiore a 8 giorni. Tale termine decorre dalla data di invio dellβavviso di convocazione e serve a garantire a tutti i soci la possibilitΓ di organizzarsi per partecipare alla riunione. In mancanza di una previsione statutaria, si ritiene congruo un preavviso di almeno 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza che dovranno essere adeguatamente motivati.
Svolgimento dellβassemblea e verbalizzazione
Lβassemblea Γ¨ presieduta dal presidente dellβassociazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un socio appositamente nominato dallβassemblea stessa. Durante la riunione viene discusso lβordine del giorno e vengono messe ai voti le relative delibere, con le maggioranze previste dallo statuto o, in mancanza, dalla legge (maggioranza dei presenti per lβassemblea ordinaria, maggioranza di almeno 3/4 degli associati per lβassemblea straordinaria).
Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, che riporti sinteticamente la discussione, le votazioni e le decisioni prese. Il verbale va trascritto nel libro delle assemblee e firmato dal presidente e dal segretario.