N.° 41 del 2026

30 Settembre, 2026

2^ SEZIONE PROCEDIMENTO N. 30/26 R.G.

Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

- Avv. Salvatore Minardi - Presidente

- Avv. Giovanni Petrella – Giudice

- Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

All’udienza collegiale ritualmente convocata per il giorno 30 settembre 2026 alle ore 10.30, verificata la regolarità delle convocazioni, si dà atto che risultano presenti:

per il Sig. Roberto Ciambetti gli Avv.ti Mario Vigna e Eugenio Corsi in sostituzione dell’Avv. Giovanni Montanaro. Per la Federazione Ciclistica Italiana è presente l’avv. Nuri Venturelli.

Il Presidente dà la parola al Giudice relatore per la relazione introduttiva.

Il presente procedimento iscritto al n. 30/26 R.G. Trib. Fed. Sez. II, è stato promosso dal Sig. Roberto Ciambetti per la sospensione degli effetti della delibera del Consiglio Federale n. 157 del 20/07/26 e della delibera del Presidente Federale n. 52 del 06/08/26, ratificata dal CF in data 18/08/26.

***

Con ricorso depositato in data 21/09/26 il Sig. Ciambetti, nella qualità di Vicepresidente della Lega del ciclismo professionistico commissariata, nel proprio interesse, chiedeva, in via cautelare, di sospendere l’esecuzione e gli effetti delle delibere sopraindicate con conseguente reintegrazione sino alla decisione di merito degli organi direttivi della Lega decaduti per effetto del commissariamento e, nel merito, di accogliere il ricorso e per l’effetto, sospendere, annullare e/o dichiarare nulle le delibere sopraindicate.

Nello specifico a supporto delle proprie istanze sosteneva l’illegittimità della delibera di commissariamento adottata dalla FCI in quanto non risultano circostanziate la gravità, la definitività dell’accertamento e la proporzionalità rispetto alla sanzione di massima gravità dello scioglimento degli organi elettivi dell’ente. Sosteneva, altresì, l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 38 dello Statuto della Lega nonché la legittimità della cessione da parte della Lega a favore della Rai dei diritti televisivi relativi al Campionato Femminile Donne Elite, sulla base di una prassi consolidata sin dal 2023. Contestava inoltre la sproporzione della sanzione da parte della FCI rispetto alla reale gravità del presunto inadempimento, non contemplando la convenzione alcuna clausola che attribuisca espressamente alla FCI un potere di sospensione immediato ed unilaterale dell’efficacia della stessa.

Contestava l’attribuzione da parte della FCI di comportamenti contrari all’etica sportiva posti alla base della delibera di commissariamento, in quanto del tutto generici e indeterminati.

In merito al diniego di accesso in occasione della verifica amministrativo/contabile il Ciambetti, facendo suo il comportamento della Lega di non aver mai negato la disponibilità della Lega a trasmettere la documentazione richiesta dalla Fci, si limitava a contestarne le modalità. Inoltre, osservava che non risulta in alcun modo provata la “conclamata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della Lega”; tale elemento in caso di effettiva sussistenza legittimerebbe il commissariamento ma, nel caso concreto, il Ciambetti ribadisce l’assoluta regolarità delle attività da parte della Lega.

Lamentava, inoltre: manifesta sproporzione della misura adottata, lesiva dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; il difetto assoluto di motivazione, in quanto la delibera si richiama a fatti e comportamenti generici senza indicare alcun fatto storico specifico; la violazione dei doveri di buona fede, leale collaborazione del contraddittorio; illegittimità derivata dalla delibera presidenziale che di fatto demanda al commissario straordinario  i poteri di gestione dell’attività professionistica; infine i vizi propri del verbale di verifica amministrativo/contabile del 15/07/26 posta a fondamento, tra gli altri, della delibera di commissariamento.

In merito all’istanza cautelare ex art. 41 RGF, insisteva sulla sussistenza del fumus boni iuris per i motivi ampiamente descritti in ricorso e nella sussistenza del periculum in mora, in quanto il ricorrente e la stessa Lega sarebbero esposti ad un grave pregiudizio, imminente e di difficile riparazione; in particolare, il conferimento della gestione dell’ente al commissario e la protratta sottrazione della gestione agli organi eletti dagli associati comporterebbe una compromissione irreversibile della democrazia interna all’ente; le eventuali decisioni assunte dal commissario creerebbero grave pregiudizio, come attestato da comunicazioni di preoccupazione pervenute alla Lega da parte di diversi organizzatori di manifestazioni del calendario professionistico (giusta documentazione in atti); creerebbero pregiudizio reputazionale all’immagine della Lega e dei suoi organi elettivi e danneggerebbe la credibilità degli stessi nei confronti di sponsor e partner istituzionali; esporrebbe al rischio di irreversibilità sostanziale il ricorrente rispetto alla nuova elezione di organi direttivi.

Con atto del 28/09/26 si costituiva la Fci che di fatto contestava integralmente tutti i motivi di ricorso, segnatamente punto per punto, in quanto l’attività della FCI risulta pedissequamente legittima. Con riferimento all’istanza cautelare contestava, ampiamente motivando, la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum, e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale, preso atto della legittimazione in capo al ricorrente ad agire innanzi agli organi di giustizia della FCI per la tutela dei diritti e degli interessi riconosciuti dall’ordinamento sportivo, tuttavia non ritiene sussistenti i presupposti regolamentari per accogliere l’istanza cautelare.

La dettagliata e puntuale istanza cautelare, invero, non consente a questo Tribunale di individuare le violazioni di norme federali e/o della convenzione tali da permetterne l’accoglimento. L’attuale situazione successiva al commissariamento ha di fatto garantito la continuazione dell’attività da parte della Lega; l’eventuale protrarsi del commissariamento, paventato dal Ciambetti nel proprio ricorso, non può quindi essere considerato motivo di irreversibilità sostanziale degli effetti pregiudizievoli lamentati dal ricorrente. Inoltre, dall’istanza cautelare emerge chiaramente che le doglianze mosse dal ricorrente afferiscono più all’attività della Lega che a quelle ricadenti nella propria sfera personale quale Vicepresidente. Inoltre, nelle memorie difensive della FCI la rappresentazione completa e circostanziata di alcuni fatti che hanno indotto la Federazione al commissariamento, riguardano periodi antecedenti al mese di giugno 2026; la specificazione dei fatti richiamati genericamente nelle delibere impugnate, elimina o quantomeno attenua la lamentata genericità. Ne consegue che le valutazioni di merito rispetto ai fatti indicati saranno oggetto del successivo giudizio di merito davanti a questo Tribunale.

Il Tribunale Federale

PQM

Rigetta l’Istanza cautelare di sospensione della delibera del Consiglio Federale n. 157 del 20/07/26 e della delibera del Presidente Federale n. 52 del 06/08/26, ratificata dal CF in data 18/08/26; dispone il prosieguo del giudizio, ai fini della valutazione del merito, all’udienza del 22/10/26 ore 10.30 concedendo alle parti il termine fino a giorni 7 (sette) prima della data indicata per il deposito di memorie integrative delle domande introdotte dalle parti costituite.

Roma, 30/09/2026

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi