Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
- Avv. Patrich Rabaini – Presidente
- Avv. Carlo Carpanelli - Giudice
- Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Relatore
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al n° 7/26 R.G. Trib. a carico di Sara Ismail, nata a Casoli il 30 maggio 1984, chiamata a rispondere della “violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per aver, in violazione dei doveri inderogabili di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, strumentalmente ed opportunisticamente trasferito, per un brevissimo periodo di tempo, la residenza del figlio minore F.C., atleta categoria Esordienti secondo anno, nella Regione Campania al solo scopo di ottenere facilmente – aggirando le disposizioni regolamentari – il nulla osta al trasferimento del giovane atleta alla Società Team Cesaro – Franco Ballerini, salvo poi rientrare dopo pochi giorni nella Regione Abruzzo”.
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata il giorno 21 luglio 2026 alle ore 11.30, verificata la regolarità delle convocazioni presenti:
- per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Luca Torregrossa nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
- la parte deferita, personalmente, sig.ra Sara Ismail, assistita dal legale nominato Avv. Paola Marinari del Foro di Pescara;
esperita la relazione introduttiva a cura del Giudice designato, la Parte e la Procura Federale concludevano rispettivamente, ai sensi dell’art. 36 Regolamento di Giustizia FCI, manifestando di aver raggiunto un accordo sull’applicazione della sanzione disciplinare concordemente individuata.
Il Tribunale Federale I Sezione
in camera di consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Il giudizio odierno trae origine da una pregressa vicenda federale, insorta con la richiesta dei genitori del minore Francesco Coletta di trasferirlo dalla ASD Spezia Bike al Team Cesaro–Franco Ballerini. Il nulla osta, inizialmente rilasciato il 9 gennaio 2026 dopo il pagamento del premio di valorizzazione, veniva successivamente revocato dalla società a seguito del rientro della famiglia in Abruzzo.
Investita della questione la competente sezione di questo Tribunale Federale, all’esito dell’udienza del 25 febbraio 2026, veniva accolto il ricorso dei genitori, per l’effetto riconosciuta la validità e l’efficacia del nulla osta e ratificata l’autorizzazione al trasferimento del minore. Detta decisione, impugnata dalla ASD Spezia Bike, veniva successivamente confermata dalla Corte Federale d’Appello FCI.
Nell’ambito del giudizio di primo grado, precisamente all’udienza del 25 febbraio 2026, l’odierna deferita riferiva la frase di seguito riportata: «il cambio di residenza è stata una mia scelta per favorire in maniera rapida e senza problemi il trasferimento di mio figlio ad altra società», poi aggiungendo di aver riportato la residenza a Pescara dopo circa venti giorni.
In seno alla decisione del Collegio federale di secondo grado, la Corte rilevava quanto di seguito: «In questo senso la condotta della signora Sara Ismail è stata improntata al perseguimento dell’interesse del minore senza alcuna finalità intesa a sminuire il contesto ciclistico abruzzese o a negare la presenza di società sportive operanti sul territorio, ma operando una scelta dettata dalla preferenza per una realtà organizzativa operante in altra regione. In relazione alla condotta tenuta dalla sig.ra Ismail, questa Corte rileva tuttavia un serio profilo di criticità per l’uso strumentale del trasferimento di regione anche se lo stesso è stato attuato, come pure si evince dalle parole della stessa sig.ra Ismail, in totale buona fede».
Alla luce dei su esposti rilievi la Procura Federale, ricevuti gli atti e la decisione della Corte Federale, attribuiva alle parole della sig.ra Ismail valore confessorio, qualificando il temporaneo cambio di residenza come un espediente consapevolmente diretto ad agevolare il trasferimento e ad aggirare la disciplina federale e, per l’effetto – peraltro confortata dall’assunto motivazionale della Corte Federale d’Appello – deferiva a codesto Tribunale la sig.ra Ismail per l’accertamento della responsabilità disciplinare in relazione alla condotta ascrittale e per la comminazione di idonea sanzione.
All’udienza del 21 luglio 2026, la difesa della deferita ribadiva al Tribunale le medesime argomentazioni portate alla Procura Federale nel corso delle indagini, precisando di aver agito nella convinzione di rispettare le regole federali, avendo proceduto al trasferimento di residenza secondo le indicazioni ricevute ed escludendo di avere in qualunque modo inteso perseguire altra finalità che non fosse orientata al benessere del proprio figlio, atleta minorenne, senza voler contravvenire ad alcuna disposizione comportamentale, di natura sportiva o regolamentare.
Alla luce del quadro istruttorio emerso, sia con riferimento ai documenti costituenti il fascicolo del presente giudizio, sia le dichiarazioni e le informazioni emerse nel corso dell’udienza, il Tribunale Federale ritiene di poter superare l’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 36 RG, in senso favorevole all’odierna deferita, ben potendo ritenere che la condotta posta in essere non abbia rilevanza in ambito disciplinare.
Rilevano, nella conformazione del convincimento del Collegio, alcune circostanze di valore dirimente: in primo luogo il fatto che la sig.ra Ismail abbia agito nella convinzione di rispettare quanto disposto dalla normativa circa il trasferimento degli atleti, essendosi comportata secondo le indicazioni ricevute da soggetti all’uopo qualificati, sulla cui correttezza e conformità regolamentare ben poteva fare affidamento.
Nondimeno, la buona fede dell’incolpata non è stata messa in discussione né, per quanto occorrer possa, dalla decisione della Corte Federale d’Appello, né tanto meno dalla Procura Federale che, pur nel disvalore attribuito alla condotta contestata, ne ha positivamente apprezzati gli elementi di contorno.
È peraltro emerso nel corso dell’udienza che il trasferimento di residenza sia, in concreto, effettivamente avvenuto: l’atleta e la madre si sono effettivamente trasferiti in Campania; tuttavia, quest’ultima ha dovuto repentinamente riconsiderare la decisione appena presa, alla luce dell’oggettiva insostenibilità dei maggiori oneri economici correlati ad un trasferimento di residenza, ai frequenti spostamenti tra le due Regioni, nonché per le ripercussioni sul percorso scolastico del figlio.
Non sussiste, pertanto, nemmeno l’intento di aggirare la norma regolamentare ovvero di fruirne in modo opportunistico e strumentale mediante artifici od espedienti di convenienza.
Da ultimo, non per importanza, si evidenzia come l’episodio non abbia avuto alcun risvolto sul piano dell’attività sportiva, neanche in termini di alterazione della regolarità delle competizioni.
Ne consegue, in via definitiva per l’avviso di codesto intestato Collegio che – secondo il giudizio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) quale primario criterio di valutazione della condotta dell’agente ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare – la condotta posta in essere dalla sig.ra Ismail sia del tutto priva di ogni connotato di rilevanza disciplinare, potendosi ritenere che ella abbia agito in buona fede, nel perseguimento di un interesse primario costituito dal benessere per il proprio figlio, attenendosi ad indicazioni sulla cui correttezza ben poteva riporre il proprio legittimo affidamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale I Sezione,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7/2026 proscioglie Sara Ismail dall’incolpazione a lei ascritta, in quanto la condotta non costituisce illecito disciplinare.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Roma il 21 luglio 2026.
f.to Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini
f.to L’Estensore
Avv. Mattia Cornazzani