Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
Avv. Patrich Rabaini – Presidente
Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Relatore
Avv. Carlo Carpanelli – Giudice
con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 2/26 R.G. Trib. a carico del sig. Riccardo Moret, corrente in Località La Cure 14, 11020 Saint Christophe (AO), nella propria qualità di organizzatore della gara “Giro della Valle d’Aosta 2025”, del sig. Filippo Borrione, Via Quintino Sella 88, 13855 Valdengo (BI), nella propria qualità di direttore di corsa e responsabile della sicurezza con riferimento alla gara “Giro della Valle d’Aosta 2025”, entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall’Avv. Pietro Giovanardi del Foro di Milano, nonché la Società Ciclistica Valdostana, presso il sig. Luciano Vierin, Via Cavour 19, 10060 Virle Piemonte (TO) per responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 8 lettera b) del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
Violazione dell’art. 1 del regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (in violazione, tra l’altro, con specifico riferimento agli obblighi del Direttore di Corsa, agli artt. 58, 97, 99 e 106 del Regolamento Tecnico Settore Strada, come da ultimo modificato con delibera del C.F. del 21.12.2024 e Comunicato n. 1 del 10.01.2025 del Settore Strada);
per avere, in occasione della manifestazione ciclistica Giro della Valle d’Aosta 2025, durante la quale, in data 16.07.2025, intorno alle ore 15.50, sulla Strada Regionale della Valle d’Aosta n. 10, all’altezza del civico n. 31, nella frazione Torin del comune di Pontey (AO), l’atleta Samuele Privitera, che si trovava tra le prime posizioni del gruppo dei ciclisti, superando ad elevata velocità un dosso dissuasore di velocità, perdeva il controllo della propria bicicletta e rovinava sull’asfalto, urtando violentemente il capo contro la ringhiera metallica che delimitava la fermata dell’autobus e quella del civico n. 31 dell’altezza di circa 1,05 metri, così subendo un gravissimo politraumatismo che ne determinava il decesso, constatato alle ore 16.50 del medesimo giorno, omesso di prevedere:
– protezioni precauzionali a ridosso della ringhiera metallica costituente il punto d’urto;
– segnalazioni del dosso dissuasore;
in violazione:
– del generale dovere di correttezza nello svolgimento dell’attività sportiva e di rispetto di tutte le norme federali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza degli atleti tesserati;
– dello specifico dovere, come espressamente previsto – tra l’altro a carico del Direttore di Corsa – della previa individuazione di pericoli per i concorrenti, di approntare una struttura organizzativa capace di realizzare le misure tecniche e di sicurezza per l’intero percorso di gara, sin dal luogo di raduno e di partenza sino alla linea d’arrivo, della comunicazione di eventuali pericoli lungo il percorso ai responsabili delle squadre ed ai concorrenti con indicazione di ubicazione e tipologia, della predisposizione di adeguate segnalazioni dei punti pericolosi (mediante cartelli o personale munito di segni di riconoscimento) e di idonee misure di protezione, tutte prescrizioni contenute – inter alia – negli artt. 58, 97, 99 e 106 del Regolamento Tecnico del Settore Strada, nonché nel caso in esame nella autorizzazione della gara emessa dal Presidente della Regione Valle d’Aosta.
FATTO
All’udienza Collegiale ritualmente convocata per il 17 aprile 2026 alle ore 11.00, verificata la regolarità delle convocazioni e la rituale costituzione delle parti il Presidente, dava la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Udita la relazione introduttiva il Procuratore Federale Aggiunto, richiamandosi alle dichiarazioni del ciclista Masciarelli, poneva l’attenzione sulla pericolosità di quel tratto di strada, caratterizzato da una discesa appena terminata, per effetto della quale si sarebbe determinata l’elevata velocità di transito in corsa, come peraltro si desumerebbe dalle indicazioni che lo stesso Masciarelli avrebbe ricevuto dal direttore sportivo della squadra per cui è tesserato. Secondo la Procura Federale la pericolosità intrinseca del tratto di strada deriverebbe, ad uno sguardo integrato, dall’elevata velocità di percorrenza del ciclista, sopraggiunto al termine di una discesa e dalla contestuale presenza di molteplici ostacoli fissi in prossima vicinanza alla sede stradale.
La difesa degli incolpati, integralmente richiamandosi alle proprie deduzioni difensive ed istanze istruttorie, rileva ex adverso che il punto in cui accade il tragico evento non sarebbe caratterizzato da intrinseca pericolosità, trattandosi di un rettilineo nel quale, quella in cui il Privitera cadeva fatalmente, sarebbe in realtà l’ultima di una serie di variazioni altimetriche presenti sul tracciato, a distanza tra loro ravvicinata. La difesa conclude ascrivendo il tragico evento alla condotta abnorme dell’atleta, cd. bunny hop, quale manovra non consentita nel ciclismo su strada, pericolosa anche per la potenziale idoneità a mettere in pericolo altri corridori oltre al soggetto agente, la quale nel caso di specie sarebbe peraltro riuscita male. Riportandosi agli atti di indagine, la difesa evidenzia che il primo arresto cardiaco occorso all’atleta sarebbe stato ricondotto, in sede autoptica, al primo impatto del petto del corridore sul manubrio della propria bici.
A seguito di repliche reciproche, la Procura Federale ritenendo accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, nonché quella oggettiva dell’affiliata, chiede l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 8 alle persone fisiche, nonché dell’ammenda per Euro 2.000,00 all’affiliata.
La difesa, richiamandosi all’art. 39 comma 3 CONI ed al relativo richiamo della corrispettiva norma del regolamento di giustizia federale, con richiesta di assoluzione degli incolpati per insussistenza degli addebiti disciplinari loro ascritti.
Il Tribunale Federale si riuniva in camera di consiglio e, all’esito, disponeva l’acquisizione del profilo altimetrico del tratto di strada antecedente e seguente il punto dell’incidente, nonché idonea documentazione attestante il pagamento delle prestazioni svolte da Safe Cycling, onerando la parte interessata delle predette produzioni e rinviava all’udienza del 5 maggio 2026 per repliche e discussione.
All’udienza Collegiale ritualmente convocata per il giorno 5 maggio 2026 alle ore 10.30, in assenza di repliche delle parti, il Tribunale leggeva il dispositivo indicando in giorni 10 il termine per il deposito delle motivazioni.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
In sintesi, questi i fatti devoluti al giudizio del Tribunale:
Il 16 luglio 2025, nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta 2025, disputatasi in frazione Torin del Comune di Pontey (AO), l’atleta Samuele Privitera, collocato nelle prime posizioni del gruppo, perdeva il controllo della bicicletta e rovinava al suolo urtando violentemente contro una ringhiera metallica posta a margine della carreggiata.
A seguito della caduta, il corridore veniva immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Umberto Parini di Aosta; tuttavia a cagione della gravità del politraumatismo riportato dal giovane, il suo decesso veniva constatato alle ore 16:50 del medesimo giorno;
La Procura Generale dello Sport presso il CONI trasmetteva alla Procura Federale F.C.I. segnalazione di quanto accaduto, corredata con articolo di stampa recante la notizia, al fine di evocare ogni opportuna valutazione di competenza dell’ufficio inquirente e l’iscrizione del procedimento disciplinare; la quale veniva prontamente radicato il giorno seguente, nel quale prendeva avvio la fase di indagini preliminari;
Nell’espletamento delle proprie funzioni istruttorie la Procura Federale richiedeva acquisizioni documentali sia alla Polizia Stradale di Aosta sia alla società organizzatrice della manifestazione, al fine di raccogliere gli atti necessari alla ricostruzione dei fatti e delle eventuali responsabilità;
Alle predette istanze, in data 22-23 luglio 2025 la Società Ciclistica Valdostana forniva riscontro con successive integrazioni; parimenti provvedeva anche l’Ufficio Infortunistica della Polstrada di Aosta, mediante invio di note informative successivamente acquisite al fascicolo istruttorio;
Nell’ottobre 2025 la Procura Federale richiedeva alla Procura della Repubblica di Aosta gli atti del procedimento penale e, ricevuti gli atti di indagine e la videoripresa del sinistro, presentava istanza di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, poi concessa dalla Procura Generale dello Sport per ulteriori quaranta giorni. In pari data veniva acquisita la relazione conclusiva dell’Ufficio Infortunistica della Polizia Stradale secondo la ricostruzione della quale emergeva, in sintesi, che l’atleta avrebbe affrontato ad elevata velocità il dosso artificiale, per poi perdere progressivamente il controllo del velocipede e, dopo la caduta, impattare rovinosamente contro la ringhiera metallica ubicata presso la fermata dell’autobus;
Dall’esame degli atti del procedimento penale emergeva che la Procura della Repubblica, con atto del 19 luglio 2026 chiedeva disporsi l’archiviazione del procedimento per insussistenza degli elementi idonei alla prosecuzione dell’azione penale;
Nel mese di novembre 2025, la Procura Federale comunicava l’intendimento di archiviare il procedimento, ritenuto che, allo stato degli atti, non emergevano profili di responsabilità disciplinare a carico di soggetti tesserati coinvolti nell’organizzazione della gara;
La Procura Generale dello Sport ordinava l’effettuazione di ulteriori approfondimenti istruttori, rimettendo in termini la Procura Federale;
Il giorno 16 dicembre 2025 venivano assunte le dichiarazioni dell’atleta Lorenzo Masciarelli, successivamente richiamate dalla Procura Federale quali elementi di conferma della ricostruzione dei fatti e delle verifiche ulteriormente svolte;
Esaurita l’attività investigativa, la Procura Federale comunicava l’intendimento di deferimento nei confronti di Riccardo Moret e Filippo Borrione, nonché la responsabilità diretta della Società Ciclistica Valdostana ASD, contestando l’omessa predisposizione di adeguate segnalazioni e protezioni in corrispondenza del punto d’urto.
All’esito del giudizio disciplinare, esaminato il complessivo compendio probatorio acquisito nonché le ulteriori acquisizioni istruttorie disposte dal Tribunale, gli incolpati devono essere mandati assolti dagli addebiti disciplinari loro ascritti, poiché il fatto non sussiste, per i seguenti motivi.
All’esame degli atti del fascicolo disciplinare la ricostruzione della dinamica dell’evento, peraltro documentata da un frammento di videoripresa, è come di seguito univocamente acquisita.
Il 16 luglio 2025, verso le ore 15:50, durante la competizione ciclistica “61° Giro ciclistico della Valle d’Aosta”, in territorio del Comune di Pontey, lungo la S.R. 10, alla progressiva chilometrica 4+000, con direzione Pontey–Châtillon, l’atleta Samuele Privitera, a bordo di bicicletta da gara Giant modello Propel, mentre percorreva la strada regionale, perdeva il controllo della biciletta e dopo essere rovinato al suolo e scivolato sull’asfalto per alcuni metri, urtava violentemente il capo contro la barra metallica posizionata sopra il margine sinistro della carreggiata, delimitante l’ingresso dell’abitazione sita al civico 31 della località indicata negli atti. A seguito dell’urto, rovinava al suolo.
Nel verbale di sequestro della bicicletta e del casco si dà atto che il mezzo presentava deformazione del cerchione della ruota posteriore e rottura del manubrio nella parte centrale, oltre a rottura del supporto del ciclo-computer.
All’esito, l’atleta si presentava in gravi condizioni correlate ad un “politrauma ciclistico ad elevata cinetica”, a cui conseguiva il decesso non tanto quale immediata e diretta conseguenza della sola caduta, bensì – e soprattutto – al successivo impatto del capo contro la base della ringhiera metallica posta a margine della carreggiata.
Benché la relazione della Polizia stradale non consenta di apprezzare profili positivi e specifici di rilevanza colposa della condotta dell’atleta nella causazione dell’evento, elementi sostanziali vengono in rilievo dalle dichiarazioni rese dal sig. Lorenzo Masciarelli alla Procura Federale in data 16 dicembre 2025.
Dall’esame delle stesse, peraltro riscontrate dalla videoripresa in atti, si evince che la causazione dell’evento promana da una perdita di equilibrio e/o di controllo della bici da parte dell’atleta, in corrispondenza di una variazione altimetrica posta sulla sede stradale.
Riferisce il Masciarelli di aver visto la caduta del Privitera “… in quanto si trovava cinque/sei metri davanti a me sulla sinistra. … passando sopra il dosso ha perso il controllo del manubrio con entrambe le mani ed il suo corpo è scivolato davanti sul tubo centrale della bicicletta, per poi perdere il contatto tra i piedi ed i pedali e poi rovinare a terra…”.
Acquisito, per coerenza degli elementi di cui al compendio probatorio, che la caduta del Privitera si sia determinata per una perdita di controllo, questo Tribunale ha inteso valutare se la perdita del controllo in quel tratto del tracciato di gara potesse essere ascritta alla prevedibilità ex ante a cui deve tendere la condotta dei soggetti posti in posizione di garanzia, odierni deferiti.
In altre parole, il Collegio ha ritenuto opportuno formare un proprio convincimento in punto alla sussistenza di una potenziale situazione di pericolo per gli atleti, allo scopo di valutare – secondo il criterio del giudizio ex ante in concreto (cd. prognosi postuma) – l’idoneità della condotta posta in essere dai soggetti rivestiti della posizione di garanzia.
Rilevato che sia le dichiarazioni di Masciarelli che il frame video confermano l’elevata velocità di percorrenza di quel tratto di gara, il Collegio ha acquisito il profilo altimetrico del tracciato interessato dall’evento, dal quale si evince che il punto dell’incidente coincide con un tratto pianeggiante e rettilineo al termine di un tratto in discesa ed antistante una successiva discesa non caratterizzata da significativa pendenza.
In particolare il Masciarelli – pur non ricordano se la variazione altimetrica sulla quale il Privitera ha perso il controllo fosse precedentemente segnalata – riferisce che “…sui percorsi è usuale trovare questi dossi che sono dei dissuasori di velocità per le autovetture. Normalmente questi dossi non sono segnalati, salvo che per i segnali permanenti destinati agli automobilisti…”.
Si rileva, ulteriormente, che la società organizzatrice della gara ciclistica ha affidato a Safe Cycling (società di diritto norvegese specializzata nella predisposizione di dispositivi segnaletici e di protezione per gare ciclistiche) una consulenza relativa alla messa in sicurezza del percorso.
Benché tale condotta non costituisca alcuna migrazione solidaristica della responsabilità derivante dalla posizione di garanzia in capo ai deferiti, nell’avviso di questo Collegio l’affidamento ad un soggetto all’uopo specializzato denota il pregio della valutazione che il soggetto debitore di sicurezza ha effettuato all’atto dell’organizzazione della manifestazione sportiva.
Si ritiene, pertanto, che il fatale incidente occorso all’atleta Privitera – che ha perso il controllo della bici in corrispondenza di una variazione altimetrica posta sulla sede stradale in corrispondenza di un centro abitato – non possa essere ascritto alla responsabilità disciplinare degli odierni deferiti, non potendo ravvedersi alcuna omissione sia in termini di prevedibilità della condotta del singolo, sia di prevedibilità di una oggettiva o quanto meno potenziale situazione di pericolo nel tratto in cui è occorso l’incidente.
Del pari deve essere respinta la tesi propugnata dalla difesa dei deferiti, in quanto priva di idoneo riscontro probatorio, secondo la quale l’atleta avrebbe perso il controllo della bici nel tentativo di effettuare un cd. bunny hop, con ciò ponendo in essere una condotta abnorme.
Al contrario, nell’avviso di questo Tribunale, l’elevata velocità di percorrenza da parte degli atleti in un tratto rettilineo attiene alla specificità ed alla peculiarità della competizione sportiva, ciò al punto da poter desumere da parte degli stessi partecipanti una sorta di mutua e reciproca accettazione dei cd. rischi “normali” e intrinseci ad una specifica disciplina sportiva (cd. cosiddetto rischio consentito).
Ne consegue che, in via definitiva, ad avviso del collegio che – secondo il giudizio della preponderanza dell’evidenza (più probabile che non) quale primario criterio di valutazione delle prove in seno al procedimento disciplinare – deve ritenersi accertato che il tragico incidente occorso all’atleta Privitera sia da ricondurre ad una infausta fatalità più che quale conseguenza, anche mediata o indiretta, della violazione da parte degli odierni deferiti di un obbligo di prevenzione o protezione degli atleti partecipanti alla competizione rispetto a una situazione di pericolo oggettivo, o comunque prevedibile ex ante, da cui gli stessi si sarebbero sottratti, anche incolpevolmente, nonostante la loro posizione di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale I Sezione
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2/2026 R.G. Trib., visto l’art. 43 del Regolamento di Giustizia Federale assolve Borrione Filippo e Moret Riccardo dalle incolpazioni disciplinari loro ascritte perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 43 comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale fissa in giorni 10 (dieci) il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Roma, 5 maggio 2026
L’Estensore
Avv. Mattia Cornazzani
Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini
Pubblicato il: 14/05/2026