2^ sezione – Procedimento RG 5/26

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi – Presidente

Avv. Giovanni Petrella – Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

Β 

Nel procedimento iscritto al NΒ° 5/26 R.G. i Sigg.ri Daniele Oteri e Francesca Cocco, nella loro qualitΓ  di genitori dell’atleta minore N.O. (tessera federale n. A301037), tesserato presso l’A.S.D. Spakkaruote Team (Codice FCI 18U0420), si rivolgevano al Tribunale Federale per la concessione d’ufficio del nulla osta al trasferimento verso altro sodalizio sportivo.

Nello specifico, il ricorso veniva proposto in opposizione al diniego al trasferimento dell’atleta formalizzato dal Comitato Regionale Sardegna in data 21.01.2026 con la delibera 7/SD. La ridetta presa di posizione del Comitato era stata motivata dal fatto che il giovane vive e risiede in Sardegna oltre che dalla ritenuta operativitΓ  del c.d. vincolo regionale previsto in ambito federale per la valorizzazione e trasferimento degli atleti.

A fronte di ciΓ², a sostegno della propria istanza, i ricorrenti lamentavano come la permanenza di N.O. presso la societΓ  di attuale tesseramento limitasse il percorso di crescita personale e sportiva del giovane atleta ed impattasse sull’organizzazione familiare. Gli stessi ricorrenti deducevano, in tal senso, le limitazioni organizzative imputabili alla ridetta A.S.D. Spakkaruote Team, che non sarebbe stata in grado di fornire a N.O, nell’ultimo biennio, un adeguato supporto di natura personale/tecnico/agonistica sia negli allenamenti, sia nelle β€œpoche” competizioni di downhill organizzate nella regione. Parimenti, in occasione delle molteplici competizioni federali organizzate al di fuori dalla Sardegna, la societΓ  non avrebbe garantito all’atleta un adeguato accompagnamento e supporto tecnico, mettendo a rischio la partecipazione alle gare, facendo mancare le verifiche tecniche sul veicolo nonchΓ© i necessari test di sicurezza (che venivano condotti dagli stessi genitori oppure subordinati a richieste occasionali di supporto rivolte a meccanici di altri team).

Le suddette circostanze spingevano pertanto N.O. a manifestare l’intenzione di procedere al tesseramento presso altra societΓ , anche al fine di potersi allenare e competere con pari etΓ , consolidando cosΓ¬ il percorso sportivo intrapreso e volendo fruire di una preparazione tecnico/agonistica adatta al livello dei risultati raggiunti che, per ammissione della societΓ  di attuale tesseramento, quest’ultima non era in grado di fornire.

A fronte del ridetto diniego opposto dal Comitato Regionale, gli odierni ricorrenti deducevano altresΓ¬ la concessione del nulla osta informatico al trasferimento da parte della stessa A.S.D. Spakkaruote Team (comprensiva della formale rinuncia all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione previsto dalle norme federali) nonchΓ© la disponibilitΓ  di altro team – nello specifico dell’A.S.D. Top Bike School (Codice FCI 06Q1413) – a procedere al tesseramento dell’atleta.

Una volta incardinato il procedimento in parola, all’udienza di prima comparizione, tenuta in data 17 marzo 2026, compariva il Signor Daniele Oteri, nella propria qualitΓ  di genitore dell’atleta minore, mentre nessuno compariva per il Comitato Regionale Sardegna, per la A.S.D. Spakkaruote Team e per l’A.S.D. Top Bike School.

All’udienza, i ricorrenti ribadivano che la A.S.D. Spakkaruote Team avesse ammesso apertamente di non poter garantire la possibilitΓ  di svolgere la pratica sportiva del downhill in modo strutturato, escludendo che anche le altre realtΓ  sportive della regione potessero assicurare un ambiente tecnico/agonistico consono ai risultati sportivi comunque raggiunti dal giovane nell’ultimo biennio. Ancora, i ricorrenti precisavano che il tesseramento presso societΓ  collocata fuori regione, come ipotizzato, non avrebbe avuto ripercussioni sull’organizzazione familiare e sul percorso scolastico del ragazzo.

Il Tribunale Federale – II sezione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola meritevole di accoglimento, con conseguente rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore N.O. del nulla osta al trasferimento presso altra societΓ .

Quanto sopra, in primis, in base alla volontΓ  al trasferimento palesata dai ricorrenti e al consenso giΓ  espressamente manifestato, per iscritto, dalle due societΓ , rispettivamente, di attuale tesseramento nonchΓ© di nuova destinazione nel tesseramento (tanto che la A.S.D. Spakkaruote Team ha formalmente rinunciato all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione disciplinato nell’allegato 2 delle norme di trasferimento/valorizzazione degli atleti FCI 2025/2026 settore fuoristrada).

In secundis, a seguito di una valutazione in concreto del caso, in forza della insussistenza di ragioni oggettive e motivate tali da giustificare il diniego al nulla osta.

D’altronde, la sola circostanza che il ragazzo risieda attualmente in Sardegna non puΓ² ritenersi sufficiente a giustificare ex se l’opposizione del vincolo regionale. Considerando l’art. 24 del Regolamento tecnico settore fuoristrada nella parte in cui, in tema di vincoli al trasferimento degli atleti, richiama il rispetto e qualifica in linea prioritaria l’operativitΓ  delle norme del diritto di famiglia, avallare la suddetta logica argomentativa comporterebbe una indebita compressione del principio di autonomia genitoriale nonchΓ© della libertΓ  di scelta educativa e sportiva del minore.

E ciΓ² Γ¨ tanto piΓΉ vero valorizzando i principi fondamentali del CONI nonchΓ© della FCI, che garantiscono la paritΓ  di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza limitazioni territoriali; ancor prima, considerando il dettato normativo ex art. 33 Cost. nella parte in cui Γ¨ riconosciuto, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport. Orbene, il contesto sportivo deve essere quindi inquadrato quale ambiente di educazione e formazione, complementare e non alternativo rispetto alla famiglia e alla scuola, ove l’atleta, specie se minore, possa essere messo nelle condizioni di sviluppare a pieno la propria personalitΓ , vedendosi cosΓ¬ assicurata la possibilitΓ  di intraprendere un percorso di crescita agonistica, ma soprattutto personale tramite lo sport.

Nella vicenda de qua, Γ¨ stata dedotta una dettagliata pianificazione di un programma di allenamenti compatibile innanzi tutto con la prosecuzione del percorso di formazione scolastica del ragazzo, che potrΓ  proseguire lo svolgimento ad alto livello della pratica del downhill continuando a frequentare il medesimo istituto. Al contempo, Γ¨ emersa la mancanza di supporto logistico, l’impossibilitΓ  di garantire una preparazione agonistica consona ai risultati finora ottenuti e alle potenzialitΓ  sportive dell’atleta, la carenza di una progettualitΓ  organizzativa e tecnica adeguata alla specialitΓ  del downhill, la indisponibilitΓ  di soluzioni sportive alternative attive sul territorio regionale sardo. Tutti indici che non hanno trovato smentita da parte dell’ASD Spakkaruote e dal C.R. e consentono di motivare lo svincolo del tesseramento richiesto dagli odierni ricorrenti.

Per quanto sopra, pertanto, ai fini del rilascio del predetto nulla osta al trasferimento, nessun esborso economico dovrΓ  essere riconosciuto in favore dell’A.S.D. Spakkaruote Team da parte degli odierni ricorrenti i quali, dunque, saranno tenuti al solo versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa federale in materia.

Tutto ciΓ² premesso, il Tribunale Federale Sezione II

P.Q.M.

Dispone che nulla osta al trasferimento alla societΓ  ASD Top Bike School (cod. 06Q1413) dell’atleta O.N. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

Roma, 17/03/26

 

Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

N.Β° 17 del 2026

17 Marzo, 2026

2^ sezione - Procedimento RG 5/26

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi - Presidente

Avv. Giovanni Petrella - Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

Β 

Nel procedimento iscritto al NΒ° 5/26 R.G. i Sigg.ri Daniele Oteri e Francesca Cocco, nella loro qualitΓ  di genitori dell’atleta minore N.O. (tessera federale n. A301037), tesserato presso l’A.S.D. Spakkaruote Team (Codice FCI 18U0420), si rivolgevano al Tribunale Federale per la concessione d'ufficio del nulla osta al trasferimento verso altro sodalizio sportivo.

Nello specifico, il ricorso veniva proposto in opposizione al diniego al trasferimento dell’atleta formalizzato dal Comitato Regionale Sardegna in data 21.01.2026 con la delibera 7/SD. La ridetta presa di posizione del Comitato era stata motivata dal fatto che il giovane vive e risiede in Sardegna oltre che dalla ritenuta operativitΓ  del c.d. vincolo regionale previsto in ambito federale per la valorizzazione e trasferimento degli atleti.

A fronte di ciΓ², a sostegno della propria istanza, i ricorrenti lamentavano come la permanenza di N.O. presso la societΓ  di attuale tesseramento limitasse il percorso di crescita personale e sportiva del giovane atleta ed impattasse sull’organizzazione familiare. Gli stessi ricorrenti deducevano, in tal senso, le limitazioni organizzative imputabili alla ridetta A.S.D. Spakkaruote Team, che non sarebbe stata in grado di fornire a N.O, nell’ultimo biennio, un adeguato supporto di natura personale/tecnico/agonistica sia negli allenamenti, sia nelle β€œpoche” competizioni di downhill organizzate nella regione. Parimenti, in occasione delle molteplici competizioni federali organizzate al di fuori dalla Sardegna, la societΓ  non avrebbe garantito all’atleta un adeguato accompagnamento e supporto tecnico, mettendo a rischio la partecipazione alle gare, facendo mancare le verifiche tecniche sul veicolo nonchΓ© i necessari test di sicurezza (che venivano condotti dagli stessi genitori oppure subordinati a richieste occasionali di supporto rivolte a meccanici di altri team).

Le suddette circostanze spingevano pertanto N.O. a manifestare l’intenzione di procedere al tesseramento presso altra societΓ , anche al fine di potersi allenare e competere con pari etΓ , consolidando cosΓ¬ il percorso sportivo intrapreso e volendo fruire di una preparazione tecnico/agonistica adatta al livello dei risultati raggiunti che, per ammissione della societΓ  di attuale tesseramento, quest’ultima non era in grado di fornire.

A fronte del ridetto diniego opposto dal Comitato Regionale, gli odierni ricorrenti deducevano altresΓ¬ la concessione del nulla osta informatico al trasferimento da parte della stessa A.S.D. Spakkaruote Team (comprensiva della formale rinuncia all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione previsto dalle norme federali) nonchΓ© la disponibilitΓ  di altro team - nello specifico dell’A.S.D. Top Bike School (Codice FCI 06Q1413) – a procedere al tesseramento dell’atleta.

Una volta incardinato il procedimento in parola, all’udienza di prima comparizione, tenuta in data 17 marzo 2026, compariva il Signor Daniele Oteri, nella propria qualitΓ  di genitore dell’atleta minore, mentre nessuno compariva per il Comitato Regionale Sardegna, per la A.S.D. Spakkaruote Team e per l’A.S.D. Top Bike School.

All’udienza, i ricorrenti ribadivano che la A.S.D. Spakkaruote Team avesse ammesso apertamente di non poter garantire la possibilitΓ  di svolgere la pratica sportiva del downhill in modo strutturato, escludendo che anche le altre realtΓ  sportive della regione potessero assicurare un ambiente tecnico/agonistico consono ai risultati sportivi comunque raggiunti dal giovane nell’ultimo biennio. Ancora, i ricorrenti precisavano che il tesseramento presso societΓ  collocata fuori regione, come ipotizzato, non avrebbe avuto ripercussioni sull’organizzazione familiare e sul percorso scolastico del ragazzo.

Il Tribunale Federale - II sezione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola meritevole di accoglimento, con conseguente rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore N.O. del nulla osta al trasferimento presso altra societΓ .

Quanto sopra, in primis, in base alla volontΓ  al trasferimento palesata dai ricorrenti e al consenso giΓ  espressamente manifestato, per iscritto, dalle due societΓ , rispettivamente, di attuale tesseramento nonchΓ© di nuova destinazione nel tesseramento (tanto che la A.S.D. Spakkaruote Team ha formalmente rinunciato all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione disciplinato nell’allegato 2 delle norme di trasferimento/valorizzazione degli atleti FCI 2025/2026 settore fuoristrada).

In secundis, a seguito di una valutazione in concreto del caso, in forza della insussistenza di ragioni oggettive e motivate tali da giustificare il diniego al nulla osta.

D’altronde, la sola circostanza che il ragazzo risieda attualmente in Sardegna non puΓ² ritenersi sufficiente a giustificare ex se l’opposizione del vincolo regionale. Considerando l’art. 24 del Regolamento tecnico settore fuoristrada nella parte in cui, in tema di vincoli al trasferimento degli atleti, richiama il rispetto e qualifica in linea prioritaria l’operativitΓ  delle norme del diritto di famiglia, avallare la suddetta logica argomentativa comporterebbe una indebita compressione del principio di autonomia genitoriale nonchΓ© della libertΓ  di scelta educativa e sportiva del minore.

E ciΓ² Γ¨ tanto piΓΉ vero valorizzando i principi fondamentali del CONI nonchΓ© della FCI, che garantiscono la paritΓ  di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza limitazioni territoriali; ancor prima, considerando il dettato normativo ex art. 33 Cost. nella parte in cui Γ¨ riconosciuto, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport. Orbene, il contesto sportivo deve essere quindi inquadrato quale ambiente di educazione e formazione, complementare e non alternativo rispetto alla famiglia e alla scuola, ove l’atleta, specie se minore, possa essere messo nelle condizioni di sviluppare a pieno la propria personalitΓ , vedendosi cosΓ¬ assicurata la possibilitΓ  di intraprendere un percorso di crescita agonistica, ma soprattutto personale tramite lo sport.

Nella vicenda de qua, Γ¨ stata dedotta una dettagliata pianificazione di un programma di allenamenti compatibile innanzi tutto con la prosecuzione del percorso di formazione scolastica del ragazzo, che potrΓ  proseguire lo svolgimento ad alto livello della pratica del downhill continuando a frequentare il medesimo istituto. Al contempo, Γ¨ emersa la mancanza di supporto logistico, l’impossibilitΓ  di garantire una preparazione agonistica consona ai risultati finora ottenuti e alle potenzialitΓ  sportive dell’atleta, la carenza di una progettualitΓ  organizzativa e tecnica adeguata alla specialitΓ  del downhill, la indisponibilitΓ  di soluzioni sportive alternative attive sul territorio regionale sardo. Tutti indici che non hanno trovato smentita da parte dell’ASD Spakkaruote e dal C.R. e consentono di motivare lo svincolo del tesseramento richiesto dagli odierni ricorrenti.

Per quanto sopra, pertanto, ai fini del rilascio del predetto nulla osta al trasferimento, nessun esborso economico dovrΓ  essere riconosciuto in favore dell’A.S.D. Spakkaruote Team da parte degli odierni ricorrenti i quali, dunque, saranno tenuti al solo versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa federale in materia.

Tutto ciΓ² premesso, il Tribunale Federale Sezione II

P.Q.M.

Dispone che nulla osta al trasferimento alla societΓ  ASD Top Bike School (cod. 06Q1413) dell'atleta O.N. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

Roma, 17/03/26

 

Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

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