2^ sezione – Procedimento RG 5/26

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi – Presidente

Avv. Giovanni Petrella – Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

 

Nel procedimento iscritto al N° 5/26 R.G. i Sigg.ri Daniele Oteri e Francesca Cocco, nella loro qualità di genitori dell’atleta minore N.O. (tessera federale n. A301037), tesserato presso l’A.S.D. Spakkaruote Team (Codice FCI 18U0420), si rivolgevano al Tribunale Federale per la concessione d’ufficio del nulla osta al trasferimento verso altro sodalizio sportivo.

Nello specifico, il ricorso veniva proposto in opposizione al diniego al trasferimento dell’atleta formalizzato dal Comitato Regionale Sardegna in data 21.01.2026 con la delibera 7/SD. La ridetta presa di posizione del Comitato era stata motivata dal fatto che il giovane vive e risiede in Sardegna oltre che dalla ritenuta operatività del c.d. vincolo regionale previsto in ambito federale per la valorizzazione e trasferimento degli atleti.

A fronte di ciò, a sostegno della propria istanza, i ricorrenti lamentavano come la permanenza di N.O. presso la società di attuale tesseramento limitasse il percorso di crescita personale e sportiva del giovane atleta ed impattasse sull’organizzazione familiare. Gli stessi ricorrenti deducevano, in tal senso, le limitazioni organizzative imputabili alla ridetta A.S.D. Spakkaruote Team, che non sarebbe stata in grado di fornire a N.O, nell’ultimo biennio, un adeguato supporto di natura personale/tecnico/agonistica sia negli allenamenti, sia nelle “poche” competizioni di downhill organizzate nella regione. Parimenti, in occasione delle molteplici competizioni federali organizzate al di fuori dalla Sardegna, la società non avrebbe garantito all’atleta un adeguato accompagnamento e supporto tecnico, mettendo a rischio la partecipazione alle gare, facendo mancare le verifiche tecniche sul veicolo nonché i necessari test di sicurezza (che venivano condotti dagli stessi genitori oppure subordinati a richieste occasionali di supporto rivolte a meccanici di altri team).

Le suddette circostanze spingevano pertanto N.O. a manifestare l’intenzione di procedere al tesseramento presso altra società, anche al fine di potersi allenare e competere con pari età, consolidando così il percorso sportivo intrapreso e volendo fruire di una preparazione tecnico/agonistica adatta al livello dei risultati raggiunti che, per ammissione della società di attuale tesseramento, quest’ultima non era in grado di fornire.

A fronte del ridetto diniego opposto dal Comitato Regionale, gli odierni ricorrenti deducevano altresì la concessione del nulla osta informatico al trasferimento da parte della stessa A.S.D. Spakkaruote Team (comprensiva della formale rinuncia all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione previsto dalle norme federali) nonché la disponibilità di altro team – nello specifico dell’A.S.D. Top Bike School (Codice FCI 06Q1413) – a procedere al tesseramento dell’atleta.

Una volta incardinato il procedimento in parola, all’udienza di prima comparizione, tenuta in data 17 marzo 2026, compariva il Signor Daniele Oteri, nella propria qualità di genitore dell’atleta minore, mentre nessuno compariva per il Comitato Regionale Sardegna, per la A.S.D. Spakkaruote Team e per l’A.S.D. Top Bike School.

All’udienza, i ricorrenti ribadivano che la A.S.D. Spakkaruote Team avesse ammesso apertamente di non poter garantire la possibilità di svolgere la pratica sportiva del downhill in modo strutturato, escludendo che anche le altre realtà sportive della regione potessero assicurare un ambiente tecnico/agonistico consono ai risultati sportivi comunque raggiunti dal giovane nell’ultimo biennio. Ancora, i ricorrenti precisavano che il tesseramento presso società collocata fuori regione, come ipotizzato, non avrebbe avuto ripercussioni sull’organizzazione familiare e sul percorso scolastico del ragazzo.

Il Tribunale Federale – II sezione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola meritevole di accoglimento, con conseguente rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore N.O. del nulla osta al trasferimento presso altra società.

Quanto sopra, in primis, in base alla volontà al trasferimento palesata dai ricorrenti e al consenso già espressamente manifestato, per iscritto, dalle due società, rispettivamente, di attuale tesseramento nonché di nuova destinazione nel tesseramento (tanto che la A.S.D. Spakkaruote Team ha formalmente rinunciato all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione disciplinato nell’allegato 2 delle norme di trasferimento/valorizzazione degli atleti FCI 2025/2026 settore fuoristrada).

In secundis, a seguito di una valutazione in concreto del caso, in forza della insussistenza di ragioni oggettive e motivate tali da giustificare il diniego al nulla osta.

D’altronde, la sola circostanza che il ragazzo risieda attualmente in Sardegna non può ritenersi sufficiente a giustificare ex se l’opposizione del vincolo regionale. Considerando l’art. 24 del Regolamento tecnico settore fuoristrada nella parte in cui, in tema di vincoli al trasferimento degli atleti, richiama il rispetto e qualifica in linea prioritaria l’operatività delle norme del diritto di famiglia, avallare la suddetta logica argomentativa comporterebbe una indebita compressione del principio di autonomia genitoriale nonché della libertà di scelta educativa e sportiva del minore.

E ciò è tanto più vero valorizzando i principi fondamentali del CONI nonché della FCI, che garantiscono la parità di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza limitazioni territoriali; ancor prima, considerando il dettato normativo ex art. 33 Cost. nella parte in cui è riconosciuto, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport. Orbene, il contesto sportivo deve essere quindi inquadrato quale ambiente di educazione e formazione, complementare e non alternativo rispetto alla famiglia e alla scuola, ove l’atleta, specie se minore, possa essere messo nelle condizioni di sviluppare a pieno la propria personalità, vedendosi così assicurata la possibilità di intraprendere un percorso di crescita agonistica, ma soprattutto personale tramite lo sport.

Nella vicenda de qua, è stata dedotta una dettagliata pianificazione di un programma di allenamenti compatibile innanzi tutto con la prosecuzione del percorso di formazione scolastica del ragazzo, che potrà proseguire lo svolgimento ad alto livello della pratica del downhill continuando a frequentare il medesimo istituto. Al contempo, è emersa la mancanza di supporto logistico, l’impossibilità di garantire una preparazione agonistica consona ai risultati finora ottenuti e alle potenzialità sportive dell’atleta, la carenza di una progettualità organizzativa e tecnica adeguata alla specialità del downhill, la indisponibilità di soluzioni sportive alternative attive sul territorio regionale sardo. Tutti indici che non hanno trovato smentita da parte dell’ASD Spakkaruote e dal C.R. e consentono di motivare lo svincolo del tesseramento richiesto dagli odierni ricorrenti.

Per quanto sopra, pertanto, ai fini del rilascio del predetto nulla osta al trasferimento, nessun esborso economico dovrà essere riconosciuto in favore dell’A.S.D. Spakkaruote Team da parte degli odierni ricorrenti i quali, dunque, saranno tenuti al solo versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa federale in materia.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Sezione II

P.Q.M.

Dispone che nulla osta al trasferimento alla società ASD Top Bike School (cod. 06Q1413) dell’atleta O.N. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

Roma, 17/03/26

 

Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

N.° 17 del 2026

17 Marzo, 2026

2^ sezione - Procedimento RG 5/26

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi - Presidente

Avv. Giovanni Petrella - Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

 

Nel procedimento iscritto al N° 5/26 R.G. i Sigg.ri Daniele Oteri e Francesca Cocco, nella loro qualità di genitori dell’atleta minore N.O. (tessera federale n. A301037), tesserato presso l’A.S.D. Spakkaruote Team (Codice FCI 18U0420), si rivolgevano al Tribunale Federale per la concessione d'ufficio del nulla osta al trasferimento verso altro sodalizio sportivo.

Nello specifico, il ricorso veniva proposto in opposizione al diniego al trasferimento dell’atleta formalizzato dal Comitato Regionale Sardegna in data 21.01.2026 con la delibera 7/SD. La ridetta presa di posizione del Comitato era stata motivata dal fatto che il giovane vive e risiede in Sardegna oltre che dalla ritenuta operatività del c.d. vincolo regionale previsto in ambito federale per la valorizzazione e trasferimento degli atleti.

A fronte di ciò, a sostegno della propria istanza, i ricorrenti lamentavano come la permanenza di N.O. presso la società di attuale tesseramento limitasse il percorso di crescita personale e sportiva del giovane atleta ed impattasse sull’organizzazione familiare. Gli stessi ricorrenti deducevano, in tal senso, le limitazioni organizzative imputabili alla ridetta A.S.D. Spakkaruote Team, che non sarebbe stata in grado di fornire a N.O, nell’ultimo biennio, un adeguato supporto di natura personale/tecnico/agonistica sia negli allenamenti, sia nelle “poche” competizioni di downhill organizzate nella regione. Parimenti, in occasione delle molteplici competizioni federali organizzate al di fuori dalla Sardegna, la società non avrebbe garantito all’atleta un adeguato accompagnamento e supporto tecnico, mettendo a rischio la partecipazione alle gare, facendo mancare le verifiche tecniche sul veicolo nonché i necessari test di sicurezza (che venivano condotti dagli stessi genitori oppure subordinati a richieste occasionali di supporto rivolte a meccanici di altri team).

Le suddette circostanze spingevano pertanto N.O. a manifestare l’intenzione di procedere al tesseramento presso altra società, anche al fine di potersi allenare e competere con pari età, consolidando così il percorso sportivo intrapreso e volendo fruire di una preparazione tecnico/agonistica adatta al livello dei risultati raggiunti che, per ammissione della società di attuale tesseramento, quest’ultima non era in grado di fornire.

A fronte del ridetto diniego opposto dal Comitato Regionale, gli odierni ricorrenti deducevano altresì la concessione del nulla osta informatico al trasferimento da parte della stessa A.S.D. Spakkaruote Team (comprensiva della formale rinuncia all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione previsto dalle norme federali) nonché la disponibilità di altro team - nello specifico dell’A.S.D. Top Bike School (Codice FCI 06Q1413) – a procedere al tesseramento dell’atleta.

Una volta incardinato il procedimento in parola, all’udienza di prima comparizione, tenuta in data 17 marzo 2026, compariva il Signor Daniele Oteri, nella propria qualità di genitore dell’atleta minore, mentre nessuno compariva per il Comitato Regionale Sardegna, per la A.S.D. Spakkaruote Team e per l’A.S.D. Top Bike School.

All’udienza, i ricorrenti ribadivano che la A.S.D. Spakkaruote Team avesse ammesso apertamente di non poter garantire la possibilità di svolgere la pratica sportiva del downhill in modo strutturato, escludendo che anche le altre realtà sportive della regione potessero assicurare un ambiente tecnico/agonistico consono ai risultati sportivi comunque raggiunti dal giovane nell’ultimo biennio. Ancora, i ricorrenti precisavano che il tesseramento presso società collocata fuori regione, come ipotizzato, non avrebbe avuto ripercussioni sull’organizzazione familiare e sul percorso scolastico del ragazzo.

Il Tribunale Federale - II sezione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola meritevole di accoglimento, con conseguente rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore N.O. del nulla osta al trasferimento presso altra società.

Quanto sopra, in primis, in base alla volontà al trasferimento palesata dai ricorrenti e al consenso già espressamente manifestato, per iscritto, dalle due società, rispettivamente, di attuale tesseramento nonché di nuova destinazione nel tesseramento (tanto che la A.S.D. Spakkaruote Team ha formalmente rinunciato all’incasso del bonus di addestramento e valorizzazione disciplinato nell’allegato 2 delle norme di trasferimento/valorizzazione degli atleti FCI 2025/2026 settore fuoristrada).

In secundis, a seguito di una valutazione in concreto del caso, in forza della insussistenza di ragioni oggettive e motivate tali da giustificare il diniego al nulla osta.

D’altronde, la sola circostanza che il ragazzo risieda attualmente in Sardegna non può ritenersi sufficiente a giustificare ex se l’opposizione del vincolo regionale. Considerando l’art. 24 del Regolamento tecnico settore fuoristrada nella parte in cui, in tema di vincoli al trasferimento degli atleti, richiama il rispetto e qualifica in linea prioritaria l’operatività delle norme del diritto di famiglia, avallare la suddetta logica argomentativa comporterebbe una indebita compressione del principio di autonomia genitoriale nonché della libertà di scelta educativa e sportiva del minore.

E ciò è tanto più vero valorizzando i principi fondamentali del CONI nonché della FCI, che garantiscono la parità di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza limitazioni territoriali; ancor prima, considerando il dettato normativo ex art. 33 Cost. nella parte in cui è riconosciuto, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport. Orbene, il contesto sportivo deve essere quindi inquadrato quale ambiente di educazione e formazione, complementare e non alternativo rispetto alla famiglia e alla scuola, ove l’atleta, specie se minore, possa essere messo nelle condizioni di sviluppare a pieno la propria personalità, vedendosi così assicurata la possibilità di intraprendere un percorso di crescita agonistica, ma soprattutto personale tramite lo sport.

Nella vicenda de qua, è stata dedotta una dettagliata pianificazione di un programma di allenamenti compatibile innanzi tutto con la prosecuzione del percorso di formazione scolastica del ragazzo, che potrà proseguire lo svolgimento ad alto livello della pratica del downhill continuando a frequentare il medesimo istituto. Al contempo, è emersa la mancanza di supporto logistico, l’impossibilità di garantire una preparazione agonistica consona ai risultati finora ottenuti e alle potenzialità sportive dell’atleta, la carenza di una progettualità organizzativa e tecnica adeguata alla specialità del downhill, la indisponibilità di soluzioni sportive alternative attive sul territorio regionale sardo. Tutti indici che non hanno trovato smentita da parte dell’ASD Spakkaruote e dal C.R. e consentono di motivare lo svincolo del tesseramento richiesto dagli odierni ricorrenti.

Per quanto sopra, pertanto, ai fini del rilascio del predetto nulla osta al trasferimento, nessun esborso economico dovrà essere riconosciuto in favore dell’A.S.D. Spakkaruote Team da parte degli odierni ricorrenti i quali, dunque, saranno tenuti al solo versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa federale in materia.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Sezione II

P.Q.M.

Dispone che nulla osta al trasferimento alla società ASD Top Bike School (cod. 06Q1413) dell'atleta O.N. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.

Roma, 17/03/26

 

Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi