2^ sezione – Procedimento RG 17/25

Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

– Avv. Salvatore Minardi – Presidente

– Avv. Giovanni Petrella – Giudice

– Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 17/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera nei confronti del C.R. Puglia della FCI avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento fuori regione della minore M.P., tesserata con l’ASD Avis Bike Ruvo, presso la ASD Biesse Carrera, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con il ricorso del 20.11.2025  i Sigg.ri Pugliese e Laera esercenti la potestà genitoriale della minore M.P. chiedevano all’intestato Tribunale la concessione del nulla osta al trasferimento fuori regione della propria figlia, e per l’effetto di annullare il provvedimento del C.R. Puglia di cui al Comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 con cui il C.R. ha deliberato di non concedere più nulla osta ai trasferimenti fuori regione per gli atleti delle categorie esordienti e allievi, maschili e femminili.

A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti adducevano che in Puglia l’attività strada, pista e cronometro femminile sono inesistenti e che pertanto ciò preclude la crescita professionale e atletica della propria figlia. Sostenevano, altresì, che il provvedimento del C.R. Puglia è “un atto arbitrario e privo di fondamento normativo”, dal momento che il Regolamento della FCI consente che il trasferimento possa avvenire con il consenso dei genitori e della società di appartenenza.

I ricorrenti richiamavano inoltre il rispetto delle norme del diritto di famiglia rivendicando la propria potestà genitoriale nelle decisioni inerenti “dove e con chi la propria figlia debba svolgere la propria attività sportiva, educativa e formativa”, oltre al rischio della configurazione di una violazione del principio costituzionale di cui all’art. 3 della Costituzione in tema di uguaglianza.

Sostenevano, infine, i ricorrenti che “quando un comitato si arroga il potere di decidere al posto delle famiglie… non è più tutela, ma sconfinamento istituzionale

Con la memoria del 5.12.2025 si costituiva nel procedimento il C.R. Puglia chiedendo in via preliminare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei presupposti di cui all’art. 38 del Regolamento di Giustizia.

Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso richiamando i principi dettati dall’ordinamento sportivo in materia di “vincolo sportivo” ed in particolare gli artt. 26 e 26 ter del Regolamento Tecnico dell’attività agonistica, e le Norme Attuative del medesimo Regolamento (nello specifico il Prospetto riassuntivo trasferimenti atleti) nonché la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Sportiva d’Appello che hanno affrontato la questione “ resa annosa dai continui tentativi di parte del mondo sportivo di sottrarsi ad un “vincolo” inteso in chiave limitativa della libertà dei singoli e rispetto al quale, invece, è possibile una rilettura in termini positivi, potendolo declinare come strumento di tutela della posizione individuale di talune categorie di atleti”.

Argomentava inoltre che vi sia un “vincolo sportivo” riservato al Consiglio federale di carattere nazionale, ma che al tempo stesso ve ne sia un altro di carattere regionale.

E ciò secondo il C.R. Puglia “agevolmente” farebbe superare l’apparente contrasto tra il dettato normativo di cui all’art. 26 con l’art. 26 ter dal momento che nell’ordinamento federale esiste un vincolo regionale che “attribuisce in modo stabile e permanente la possibilità di concedere o negare il nulla osta al trasferimento fuori regione degli atleti delle categorie esordienti, allievi e junior uomini e donne, under 23 e donne elite”. Sempre secondo l’assunto difensivo del C.R. Puglia il vincolo a livello nazionale sarebbe soltanto “eventuale” e andrebbe ad affiancarsi e ad aggiungersi al vincolo regionale. Tutto ciò risponderebbe alla esigenza non solo di salvaguardare il patrimonio sportivo esistente in ciascuna regione ma anche alla tutela dell’atleta minore le cui esigenze di crescita atletica vanno contemperate con le esigenze di vicinanza alla propria famiglia che costituisce un limite, invalicabile anche dal Consiglio Federale. Per tutte le ragioni sopra esposte il C.R. Puglia avrebbe pertanto deciso di negare il nulla osta per le categorie infra citate di atleti nati negli anni dal 2010 al 2013.

Il C.R. Puglia concludeva il proprio scritto difensivo chiedendo il rigetto della richiesta del ricorso proposto dai genitori della minore M.P.  poiché “inopportuno” oltreché precluso dalla indefettibile necessità di applicare gli insuperabili principi del diritto di famiglia in relazione ai quali esiste un obbligo di sorveglianza e cura costanti che sarebbero precluse in caso di accoglimento della richiesta di trasferimento fuori regione.

All’udienza del 18 dicembre 2025 comparivano il ricorrente sig. Nicola Pugliese, anche per conto e nell’interesse della sig.ra Annamaria Laera e della minore M.P., e l’Avv. Marco Castellano, con delega conferita dal presidente C.R. Puglia Tommaso De Palma. Nessuno compariva per la società ASD Avis Bike Ruvo.

Preliminarmente il Presidente del Tribunale chiedeva all’Avv. Castellano se intendeva insistere sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo il medesimo comunque raggiunto il suo scopo, nel rispetto dei principi generali di giustizia sportiva emanati dal Coni.  L’Avv. Castellano prendeva atto di quanto esposto dal Presidente del Tribunale e l’udienza proseguiva con la trattazione della causa.

Il sig. Pugliese insisteva nell’accoglimento del ricorso specificando che nel corso dell’anno 2025 nella regione Puglia non si sono svolte gare femminili, relativamente alla categoria di appartenenza della minore M.P., né su pista né su strada, bensì soltanto il Campionato regionale all’interno di una gara maschile. Faceva altresì presente che la partecipazione alle gare femminili era stata possibile solo perché il medesimo si era fatto carico dell’organizzazione, anche e soprattutto in termini economici. L’unica eccezione era consistita nella partecipazione ai campionati nazionali che hanno visto la presenza del CR e il coinvolgimento della figlia nella rappresentativa. Specificava di essere stato contattato dalla società Biesse Carrera (C.R. Lombardia) attesi i risultati conseguiti durante l’anno dall’atleta M.P., la quale proponeva un programma di allenamenti in seguito alla chiusura delle scuole, con ospitalità presso la sede sociale al fine di seguire l’atleta negli allenamenti per la durata di mesi tre circa. Precisava, infine, che il trasferimento della figlia consentirebbe un risparmio da un punto di vista sia economico che logistico ma, aspetto ancora più importante, permetterebbe di dedicare del tempo anche alle altre due figlie contrariamente a quello che accade attualmente a causa della dedizione quasi totale nel seguire l’attività sportiva e agonistica di M. A richiesta del Tribunale dichiarava che M. è tesserata con la ASD Avis Bike Ruvo da due anni.

L’Avv. Castellano sottolinea che non è assolutamente l’intento del C.R Puglia di voler impedire lo svolgimento delle attività dei singoli atleti né tantomeno quella della atleta M.P. e nel contempo dichiara  la volontà ferma dello stesso CR  a voler dare avvio ad un programma di attività femminile, in particolare sfruttando l’attività su pista a Barletta, senza tuttavia tralasciare le altre attività cicloturistiche e fuoristrada o mountain bike che a tutt’oggi e con la gestione del precedente C.R., hanno goduto di  massima attenzione e prevalenza. L’Avv. Castellano precisa che la stessa ASD Avis Bike Ruvo è nata ed è stata coadiuvata nella sua attività proprio per rilanciare il ciclismo femminile in Puglia; precisava, altresì, che nell’anno 2025 non si sono svolte manifestazioni femminili nella regione Puglia ma che è intenzione del CR sostenere l’organizzazione di manifestazioni femminili per il 2026 e che in ogni caso  è volontà politica dello stesso CR consentire il confronto con atleti di altri territori e la partecipazione presso le manifestazioni che si svolgono nelle regioni del nord Italia.

********

Il Tribunale, letti gli atti, e sentite le parti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

MOTIVI

Dall’esame e dalla comparazione degli atti posti a corredo del ricorso nonché della memoria resa dal C.R. Puglia, il Tribunale rileva che:

a) per la fattispecie dedotta in giudizio si manifesta un palese vizio di competenza, in quanto il provvedimento del CR Puglia che ha disposto un blocco generalizzato ai trasferimenti fuori regione, si pone in contrasto con le norme federali che attribuiscono al solo Consiglio Federale la competenza esclusiva in materia di regolamentazione dei trasferimenti e di controllo di legittimità sugli atti dei comitati regionali. È quindi di palmare evidenza che Il Comitato Regionale Puglia ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, adottando un provvedimento ultra vires.  L’art. 26 del Regolamento Tecnico, infatti, attribuisce al solo Consiglio Federale la facoltà di introdurre vincoli di appartenenza, con durata massima di 4 anni (che ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia- come si dirà infra -sono ridotti ad un massimo di due anni) e nel rispetto del diritto di famiglia. Nessuna disposizione attribuisce ai Comitati Regionali il potere di introdurre dei vincoli, peraltro, di carattere generale e permanenti. La delibera n. 23/2025 è quindi illegittima avendo il CR Puglia esercitato un potere ad essa non riconosciuto dall’ordinamento federale.

b) L’art. 26-ter RTAA prevede un vaglio discrezionale caso per caso da parte del Comitato Regionale. Il divieto assoluto introdotto dal CR Puglia elimina ogni valutazione individuale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone di bilanciare gli interessi in gioco senza sacrificare in modo indiscriminato la libertà degli atleti. Analogamente la delibera regionale pugliese attenzionata mostra palesi elementi di criticità, in quanto la misura adottata è in re ipsa viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, sproporzione e disparità di trattamento. Il blocco generalizzato non solo non rientra nella competenza dei CR ma non supportato da esigenze concrete, non è proporzionato allo scopo perseguito e non tiene conto delle situazioni individuali degli atleti, oltre che la medesima misura risulta in accertata violazione di norme superiori e principi statutari della FCI e dell’Ordinamento sportivo in generale. Invero è pacifico che la delibera viola le norme richiamate che garantiscono la libertà di circolazione sportiva, la parità di trattamento e la tutela dei diritti degli atleti. Tutto questo configura, certamente, una violazione della gerarchia delle fonti e dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, anche alla luce delle novità legislative introdotte con il decreto attuativo n.36/21 della legge 86/19 sulla riforma dello sport., che ha inteso gradatamente modificare le norme relative al vincolo sportivo, limitando al minimo (due anni) il periodo temporale di validità dello stesso. Diversamente da quanto prospettato dal C.R. Puglia, infatti, la ratio della novità legislativa, che andrà recepita nei propri regolamenti da parte di tutte le federazioni, è proprio quella di garantire agli atleti una maggiore libertà, a fronte del pagamento di premi per la formazione tecnica che il nuovo sodalizio è obbligato a corrispondere.

c) Con il suo atto il C.R. Puglia ha senza dubbio violato gran parte dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Risulta, pertanto, che la misura adottata è irragionevole, sproporzionata e discriminatoria, in quanto impedisce indiscriminatamente il trasferimento di tutti gli atleti pugliesi delle categorie esordienti e allievi, senza valutazione delle singole situazioni e senza motivazione specifica.

d) Tutela del diritto di famiglia e libertà di circolazione sportiva

Il provvedimento del C.R. Puglia si appalesa illegittimo anche in considerazione del rispetto delle norme di diritto di famiglia dallo stesso richiamati nel proprio atto difensivo, sia pur da una prospettazione errata.

Nel caso di specie, la famiglia e la società cedente hanno espresso il proprio consenso al trasferimento: il diniego del C.R. Puglia, pertanto, contrasta con il principio di autonomia genitoriale e con la libertà di scelta educativa e sportiva in capo esclusivamente ai genitori del minore.

La tutela del minore non può tradursi in una limitazione arbitraria, specie in assenza di prova concreta di un pregiudizio. L’emergente criticità che presenta la delibera è proprio la violazione della libertà di circolazione sportiva. Quest’ultima è un principio fondamentale riconosciuto dall’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e può essere limitata solo per ragioni oggettive, motivate e proporzionate. Il blocco generalizzato non risponde a tali requisiti e si pone in contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

e) Contrasto con lo Statuto FCI e principi CONI

D’altronde anche i principi del CONI e lo Statuto FCI garantiscono la parità di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza discriminazioni territoriali. Viceversa, il vincolo regionale assoluto crea una disparità ingiustificata tra atleti pugliesi e atleti di altre regioni, violando il principio di uguaglianza interna all’ordinamento sportivo.

f) Precedenti giurisprudenziali federali

La decisione della Corte Federale d’Appello citata dal C.R. Puglia nel proprio scritto difensivo (decisione Frigo, 31.01.2022) ha chiarito che la permanenza in regione è la regola, ma con possibilità di deroga discrezionale. Il C.R. Puglia ha trasformato tale regola in un divieto assoluto, eliminando la discrezionalità prevista dal regolamento. Ne consegue che la delibera pugliese è contra legem anche sotto questo profilo e andrà disattesa.

Ad ogni buon conto il caso posto al vaglio del Tribunale rientra nell’ipotesi di cui all’art. 26 del Regolamento tecnico della FCI, ultimo capoverso, il quale espressamente statuisce che è consentito, per tutti gli atleti soggetti a vincolo, trasferirsi se le Società manifestano per iscritto il loro reciproco consenso; circostanza che nella fattispecie per cui è causa è stata ampiamente e documentalmente dimostrata dai ricorrenti.

Nonostante le superiori motivazioni e considerazioni siano chiare a questo Tribunale, nonché ben comprensibili e motivate, le ragioni per le quali il Comitato Regionale Puglia abbia agito a tutela della propria struttura federale, nonché della crescita e dello sviluppo dell’attività ciclistica nella regione, hanno contrastato con i principi esposi in parte motiva.

Il Tribunale Federale Sezione II 

P.Q.M.

dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai Sigg.ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera  n.q. di genitori del minore M.P., non può essere applicata la delibera regionale del CR Puglia  di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore M.P. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI  alla società ciclistica Biesse Carrera che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della  ASD Avis Bike Ruvo quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

 

Roma 18.12.2025

 

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

N.° 23 del 2025

18 Dicembre, 2025

2^ sezione - Procedimento RG 17/25

Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

- Avv. Salvatore Minardi - Presidente

- Avv. Giovanni Petrella – Giudice

- Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 17/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera nei confronti del C.R. Puglia della FCI avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento fuori regione della minore M.P., tesserata con l’ASD Avis Bike Ruvo, presso la ASD Biesse Carrera, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con il ricorso del 20.11.2025  i Sigg.ri Pugliese e Laera esercenti la potestà genitoriale della minore M.P. chiedevano all’intestato Tribunale la concessione del nulla osta al trasferimento fuori regione della propria figlia, e per l’effetto di annullare il provvedimento del C.R. Puglia di cui al Comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 con cui il C.R. ha deliberato di non concedere più nulla osta ai trasferimenti fuori regione per gli atleti delle categorie esordienti e allievi, maschili e femminili.

A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti adducevano che in Puglia l’attività strada, pista e cronometro femminile sono inesistenti e che pertanto ciò preclude la crescita professionale e atletica della propria figlia. Sostenevano, altresì, che il provvedimento del C.R. Puglia è “un atto arbitrario e privo di fondamento normativo”, dal momento che il Regolamento della FCI consente che il trasferimento possa avvenire con il consenso dei genitori e della società di appartenenza.

I ricorrenti richiamavano inoltre il rispetto delle norme del diritto di famiglia rivendicando la propria potestà genitoriale nelle decisioni inerenti “dove e con chi la propria figlia debba svolgere la propria attività sportiva, educativa e formativa”, oltre al rischio della configurazione di una violazione del principio costituzionale di cui all’art. 3 della Costituzione in tema di uguaglianza.

Sostenevano, infine, i ricorrenti che “quando un comitato si arroga il potere di decidere al posto delle famiglie… non è più tutela, ma sconfinamento istituzionale

Con la memoria del 5.12.2025 si costituiva nel procedimento il C.R. Puglia chiedendo in via preliminare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei presupposti di cui all’art. 38 del Regolamento di Giustizia.

Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso richiamando i principi dettati dall’ordinamento sportivo in materia di “vincolo sportivo” ed in particolare gli artt. 26 e 26 ter del Regolamento Tecnico dell’attività agonistica, e le Norme Attuative del medesimo Regolamento (nello specifico il Prospetto riassuntivo trasferimenti atleti) nonché la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Sportiva d’Appello che hanno affrontato la questione “ resa annosa dai continui tentativi di parte del mondo sportivo di sottrarsi ad un “vincolo” inteso in chiave limitativa della libertà dei singoli e rispetto al quale, invece, è possibile una rilettura in termini positivi, potendolo declinare come strumento di tutela della posizione individuale di talune categorie di atleti”.

Argomentava inoltre che vi sia un “vincolo sportivo” riservato al Consiglio federale di carattere nazionale, ma che al tempo stesso ve ne sia un altro di carattere regionale.

E ciò secondo il C.R. Puglia “agevolmente” farebbe superare l’apparente contrasto tra il dettato normativo di cui all’art. 26 con l’art. 26 ter dal momento che nell’ordinamento federale esiste un vincolo regionale che “attribuisce in modo stabile e permanente la possibilità di concedere o negare il nulla osta al trasferimento fuori regione degli atleti delle categorie esordienti, allievi e junior uomini e donne, under 23 e donne elite”. Sempre secondo l’assunto difensivo del C.R. Puglia il vincolo a livello nazionale sarebbe soltanto “eventuale” e andrebbe ad affiancarsi e ad aggiungersi al vincolo regionale. Tutto ciò risponderebbe alla esigenza non solo di salvaguardare il patrimonio sportivo esistente in ciascuna regione ma anche alla tutela dell’atleta minore le cui esigenze di crescita atletica vanno contemperate con le esigenze di vicinanza alla propria famiglia che costituisce un limite, invalicabile anche dal Consiglio Federale. Per tutte le ragioni sopra esposte il C.R. Puglia avrebbe pertanto deciso di negare il nulla osta per le categorie infra citate di atleti nati negli anni dal 2010 al 2013.

Il C.R. Puglia concludeva il proprio scritto difensivo chiedendo il rigetto della richiesta del ricorso proposto dai genitori della minore M.P.  poiché “inopportuno” oltreché precluso dalla indefettibile necessità di applicare gli insuperabili principi del diritto di famiglia in relazione ai quali esiste un obbligo di sorveglianza e cura costanti che sarebbero precluse in caso di accoglimento della richiesta di trasferimento fuori regione.

All’udienza del 18 dicembre 2025 comparivano il ricorrente sig. Nicola Pugliese, anche per conto e nell’interesse della sig.ra Annamaria Laera e della minore M.P., e l’Avv. Marco Castellano, con delega conferita dal presidente C.R. Puglia Tommaso De Palma. Nessuno compariva per la società ASD Avis Bike Ruvo.

Preliminarmente il Presidente del Tribunale chiedeva all’Avv. Castellano se intendeva insistere sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo il medesimo comunque raggiunto il suo scopo, nel rispetto dei principi generali di giustizia sportiva emanati dal Coni.  L’Avv. Castellano prendeva atto di quanto esposto dal Presidente del Tribunale e l’udienza proseguiva con la trattazione della causa.

Il sig. Pugliese insisteva nell’accoglimento del ricorso specificando che nel corso dell’anno 2025 nella regione Puglia non si sono svolte gare femminili, relativamente alla categoria di appartenenza della minore M.P., né su pista né su strada, bensì soltanto il Campionato regionale all’interno di una gara maschile. Faceva altresì presente che la partecipazione alle gare femminili era stata possibile solo perché il medesimo si era fatto carico dell’organizzazione, anche e soprattutto in termini economici. L’unica eccezione era consistita nella partecipazione ai campionati nazionali che hanno visto la presenza del CR e il coinvolgimento della figlia nella rappresentativa. Specificava di essere stato contattato dalla società Biesse Carrera (C.R. Lombardia) attesi i risultati conseguiti durante l’anno dall’atleta M.P., la quale proponeva un programma di allenamenti in seguito alla chiusura delle scuole, con ospitalità presso la sede sociale al fine di seguire l’atleta negli allenamenti per la durata di mesi tre circa. Precisava, infine, che il trasferimento della figlia consentirebbe un risparmio da un punto di vista sia economico che logistico ma, aspetto ancora più importante, permetterebbe di dedicare del tempo anche alle altre due figlie contrariamente a quello che accade attualmente a causa della dedizione quasi totale nel seguire l’attività sportiva e agonistica di M. A richiesta del Tribunale dichiarava che M. è tesserata con la ASD Avis Bike Ruvo da due anni.

L’Avv. Castellano sottolinea che non è assolutamente l’intento del C.R Puglia di voler impedire lo svolgimento delle attività dei singoli atleti né tantomeno quella della atleta M.P. e nel contempo dichiara  la volontà ferma dello stesso CR  a voler dare avvio ad un programma di attività femminile, in particolare sfruttando l’attività su pista a Barletta, senza tuttavia tralasciare le altre attività cicloturistiche e fuoristrada o mountain bike che a tutt’oggi e con la gestione del precedente C.R., hanno goduto di  massima attenzione e prevalenza. L’Avv. Castellano precisa che la stessa ASD Avis Bike Ruvo è nata ed è stata coadiuvata nella sua attività proprio per rilanciare il ciclismo femminile in Puglia; precisava, altresì, che nell’anno 2025 non si sono svolte manifestazioni femminili nella regione Puglia ma che è intenzione del CR sostenere l’organizzazione di manifestazioni femminili per il 2026 e che in ogni caso  è volontà politica dello stesso CR consentire il confronto con atleti di altri territori e la partecipazione presso le manifestazioni che si svolgono nelle regioni del nord Italia.

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Il Tribunale, letti gli atti, e sentite le parti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

MOTIVI

Dall’esame e dalla comparazione degli atti posti a corredo del ricorso nonché della memoria resa dal C.R. Puglia, il Tribunale rileva che:

a) per la fattispecie dedotta in giudizio si manifesta un palese vizio di competenza, in quanto il provvedimento del CR Puglia che ha disposto un blocco generalizzato ai trasferimenti fuori regione, si pone in contrasto con le norme federali che attribuiscono al solo Consiglio Federale la competenza esclusiva in materia di regolamentazione dei trasferimenti e di controllo di legittimità sugli atti dei comitati regionali. È quindi di palmare evidenza che Il Comitato Regionale Puglia ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, adottando un provvedimento ultra vires.  L’art. 26 del Regolamento Tecnico, infatti, attribuisce al solo Consiglio Federale la facoltà di introdurre vincoli di appartenenza, con durata massima di 4 anni (che ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia- come si dirà infra -sono ridotti ad un massimo di due anni) e nel rispetto del diritto di famiglia. Nessuna disposizione attribuisce ai Comitati Regionali il potere di introdurre dei vincoli, peraltro, di carattere generale e permanenti. La delibera n. 23/2025 è quindi illegittima avendo il CR Puglia esercitato un potere ad essa non riconosciuto dall’ordinamento federale.

b) L’art. 26-ter RTAA prevede un vaglio discrezionale caso per caso da parte del Comitato Regionale. Il divieto assoluto introdotto dal CR Puglia elimina ogni valutazione individuale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone di bilanciare gli interessi in gioco senza sacrificare in modo indiscriminato la libertà degli atleti. Analogamente la delibera regionale pugliese attenzionata mostra palesi elementi di criticità, in quanto la misura adottata è in re ipsa viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, sproporzione e disparità di trattamento. Il blocco generalizzato non solo non rientra nella competenza dei CR ma non supportato da esigenze concrete, non è proporzionato allo scopo perseguito e non tiene conto delle situazioni individuali degli atleti, oltre che la medesima misura risulta in accertata violazione di norme superiori e principi statutari della FCI e dell’Ordinamento sportivo in generale. Invero è pacifico che la delibera viola le norme richiamate che garantiscono la libertà di circolazione sportiva, la parità di trattamento e la tutela dei diritti degli atleti. Tutto questo configura, certamente, una violazione della gerarchia delle fonti e dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, anche alla luce delle novità legislative introdotte con il decreto attuativo n.36/21 della legge 86/19 sulla riforma dello sport., che ha inteso gradatamente modificare le norme relative al vincolo sportivo, limitando al minimo (due anni) il periodo temporale di validità dello stesso. Diversamente da quanto prospettato dal C.R. Puglia, infatti, la ratio della novità legislativa, che andrà recepita nei propri regolamenti da parte di tutte le federazioni, è proprio quella di garantire agli atleti una maggiore libertà, a fronte del pagamento di premi per la formazione tecnica che il nuovo sodalizio è obbligato a corrispondere.

c) Con il suo atto il C.R. Puglia ha senza dubbio violato gran parte dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Risulta, pertanto, che la misura adottata è irragionevole, sproporzionata e discriminatoria, in quanto impedisce indiscriminatamente il trasferimento di tutti gli atleti pugliesi delle categorie esordienti e allievi, senza valutazione delle singole situazioni e senza motivazione specifica.

d) Tutela del diritto di famiglia e libertà di circolazione sportiva

Il provvedimento del C.R. Puglia si appalesa illegittimo anche in considerazione del rispetto delle norme di diritto di famiglia dallo stesso richiamati nel proprio atto difensivo, sia pur da una prospettazione errata.

Nel caso di specie, la famiglia e la società cedente hanno espresso il proprio consenso al trasferimento: il diniego del C.R. Puglia, pertanto, contrasta con il principio di autonomia genitoriale e con la libertà di scelta educativa e sportiva in capo esclusivamente ai genitori del minore.

La tutela del minore non può tradursi in una limitazione arbitraria, specie in assenza di prova concreta di un pregiudizio. L’emergente criticità che presenta la delibera è proprio la violazione della libertà di circolazione sportiva. Quest’ultima è un principio fondamentale riconosciuto dall’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e può essere limitata solo per ragioni oggettive, motivate e proporzionate. Il blocco generalizzato non risponde a tali requisiti e si pone in contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

e) Contrasto con lo Statuto FCI e principi CONI

D’altronde anche i principi del CONI e lo Statuto FCI garantiscono la parità di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza discriminazioni territoriali. Viceversa, il vincolo regionale assoluto crea una disparità ingiustificata tra atleti pugliesi e atleti di altre regioni, violando il principio di uguaglianza interna all’ordinamento sportivo.

f) Precedenti giurisprudenziali federali

La decisione della Corte Federale d’Appello citata dal C.R. Puglia nel proprio scritto difensivo (decisione Frigo, 31.01.2022) ha chiarito che la permanenza in regione è la regola, ma con possibilità di deroga discrezionale. Il C.R. Puglia ha trasformato tale regola in un divieto assoluto, eliminando la discrezionalità prevista dal regolamento. Ne consegue che la delibera pugliese è contra legem anche sotto questo profilo e andrà disattesa.

Ad ogni buon conto il caso posto al vaglio del Tribunale rientra nell’ipotesi di cui all’art. 26 del Regolamento tecnico della FCI, ultimo capoverso, il quale espressamente statuisce che è consentito, per tutti gli atleti soggetti a vincolo, trasferirsi se le Società manifestano per iscritto il loro reciproco consenso; circostanza che nella fattispecie per cui è causa è stata ampiamente e documentalmente dimostrata dai ricorrenti.

Nonostante le superiori motivazioni e considerazioni siano chiare a questo Tribunale, nonché ben comprensibili e motivate, le ragioni per le quali il Comitato Regionale Puglia abbia agito a tutela della propria struttura federale, nonché della crescita e dello sviluppo dell'attività ciclistica nella regione, hanno contrastato con i principi esposi in parte motiva.

Il Tribunale Federale Sezione II 

P.Q.M.

dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai Sigg.ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera  n.q. di genitori del minore M.P., non può essere applicata la delibera regionale del CR Puglia  di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore M.P. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI  alla società ciclistica Biesse Carrera che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della  ASD Avis Bike Ruvo quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

 

Roma 18.12.2025

 

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

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