RIUNITOSI in teleconferenza in data 17 Marzo 2023,Β nelle persone dellβAvv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonchΓ© il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 07/2023 β C77 PERFORMANCE BIKE SRLD β RICHIESTA SVINCOLO E TESSERAMENTO DβUFFICIO ATLETA BASSIGNANA FABIO
Con ricorso trasmesso in data 6.3.2023 la societΓ C77 Performance Bike Srld chiedeva a questo Tribunale, in via preliminare ed urgente, lβemissione della misura cautelare β ai sensi di cui allβart.41 del vigente Regolamento di Giustizia β di svincolo dellβatleta Fabio Bassignana dalla societΓ ASD Team Bramati e lβimmediato tesseramento dβufficio alla societΓ ricorrente.
Chiedeva altresΓ¬ nel merito lβaccoglimento del ricorso disponendo in via definitiva lo svincolo/nulla osta dellβatleta Bassignana con conseguente tesseramento presso la societΓ istante e il risarcimento dei danni, oltre alla refusione delle spese legali.
Il ricorso veniva notificato dalla Segreteria del Tribunale unitamente alla istanza cautelare ai sensi dellβart 40 del Regolamento di Giustizia.
Con memoria del 16 marzo si costituiva nel presente procedimento la societΓ ASD Team Bramati, sostenendo essenzialmente di non aver mai ricevuto una richiesta di trasferimento se non dopo la chiusura dei termini federali a ciΓ² preposti. Dichiarava altresΓ¬ nella stessa memoria che la societΓ ricorrente avesse provveduto a saldare soltanto il punteggio federale ma non anche un βbenefit β del lavoro svolto per la crescita dellβatleta.
Allβudienza del 17 marzo 2023 comparivano la societΓ ricorrente β nelle persone dellβAvv. Paolo Bertozzi e dellβAmministratore Unico Stefano Chiari β e lβAsd Team Bramati tramite il Team Manager Luca Riccardo Bramati.
Motivi della decisione
Il ricorso Γ¨ inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo alla societΓ ricorrente.
Γ pacifico che in ossequio ai principi generali del codice di procedura civile, richiamati anche dal Regolamento di Giustizia federale, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La stessa, pertanto, mancherΓ tutte le volte in cui dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartenga allβattore.
Come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n 2951 del 16.02.2016 infatti, la legittimazione ad agire non va confusa con la titolaritΓ del diritto fatto valere in giudizio, dal momento che tale aspetto attiene al merito, e quindi alla fondatezza della domanda.
Orbene dagli atti del procedimento de quo nonchΓ© dalle dichiarazioni assunte in udienza Γ¨ emerso che la societΓ C77 Performance Bike srld non Γ¨ titolare del tesseramento dellβatleta Bassignana, tanto vero che ne chiede lo svincolo da altra societΓ . Pertanto Γ¨ si titolare di un interesse allβottenimento del nulla osta al fine di poter tesserare lβatleta in questione, ma non risulta essere titolare del diritto di azione che fa capo esclusivamente allβatleta stesso.
Il ricorso de quo verte infatti sul mancato rilascio del nulla osta da parte della societΓ Asd Team Bramati, precedente titolare del tesseramento dellβatleta Bassignana, conditio sine qua non ai sensi dellβart. 25 del RTD per poter proseguire la sua attivitΓ di corridore, vuoi per C77 Performance Bike Srld vuoi per altro sodalizio sportivo.
IL TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Β
Β Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT
Β
data di pubblicazione: 17/03/2017