Nellβudienza collegiale, Β ritualmente convocata, svoltasi Β in videoconferenza il giorno 21 Dicembre Β 2020, presenti il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonchΓ© il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 15/2020Β β NICOLA CASADEI β RICORSO PER LβAUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO E/O AL RILASCIO DI NULLA OSTA DELLβATLETA TESSERATO CON LβASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIGNOR LUPO.
Γ presente il ricorrente personalmente, assistito dallβavv. Giovanni Solazzi.
Per la SocietΓ Signor Lupo ASD Γ¨ presente il sig. Michele Businaro Presidente della SocietΓ , assistito dagli avvocati Letinic e Avanza. Sono inoltre presentiΒ Ivano Camozzi e Eleonora Arrigoni, rappresentanti della Scott Italia, Sponsor del Team.
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identitΓ dei presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale dβudienza. Si impegnano inoltre a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dellβudienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire lβordinato svolgimento dellβudienza.
Il Presidente avverte che la registrazione dellβudienza Γ¨ vietata.
Allβesito della discussione, il Tribunale federale
PREMESSO
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
β di essere stato tesserato e di aver svolto attivitΓ agonistica, nel corso della stagione 2019, con la ASD Signor Lupo con sede in Brescia;
β che sponsor della ASD erano il negozio EBIKE Store e la societΓ Mr Wolf s.r.l.;
β che la collaborazione Γ¨ continuata nellβanno 2020, ma senza la sottoscrizione del relativo contratto;Β
β che nel marzo 2020 la stagione agonistica si Γ¨ interrotta per la nota emergenza sanitaria;
β che in data 24 luglio 2020 la ASD Signor Lupo ha comunicato al sig. Casadei βlβimmediata interruzione del rapporto di collaborazione in corsoβ, specificando nella medesima comunicazione di essere a disposizione per valutare lβeventuale svincolo della licenza;
β che il ricorrente, pur contestando la risoluzione del rapporto, ha comunque tempestivamente riconsegnato tutta lβattrezzatura ed ha immediatamente chiestoΒ la restituzione della licenza, maΒ taleΒ richiesta non ha avuto seguito;
β che, pertanto, con raccomandata del 30 ottobre 2020 indirizzata alla ASD Signor Lupo, alla EBIKE s.r.l. e alla MR Wolf s.r.l., il sig. Casadei ha richiesto formalmente il nulla osta per il recesso dal proprio tesseramentoΒ dalla ASD Mister Lupo,Β onde procedereΒ al trasferimento pressoΒ la ASD Team HERO MY Bike;
βΒ che alcun riscontro Γ¨ stato dato neppure a tale richiesta formale;
β che pertanto, con istanza del 16 novembre 2020 il sig. Casadei si Γ¨ rivolto al Comitato Regionale della Lombardia, rappresentando il caso e chiedendo il rilascio dello svincolo dal tesseramento con la Asd Signor Lupo s.r.l.;
β che il 1Β° dicembre 2020 il Comitato Regionale Lombardia comunicava di non avere i poteri per concedere il rilascio del nulla osta e segnalava allβatleta la possibilitΓ di ricorrere allo scrivente Tribunale;
β con lβodierno ricorso, pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la concessione del nulla osta per il trasferimento ad altra societΓ , con conseguente riconsegna del cartellino da parte ella ASD Signor Lupo.
*
La ASD Signor Lupo non ha presentato memorie, ma allβudienza del 21 dicembre 2020 ha preliminarmente eccepito la tardivitΓ del ricorso e, nel merito,Β ha chiesto alΒ Tribunale di valutare lβeccepita inadempienza dellβatleta relativamente al rapporto economico in esso con laΒ sua societΓ di appartenenza,Β Β riguardante nello specifico una penale di β¬ 5.000 che non risulterebbe essere stata onorata. Non si Γ¨ comunque opposta alla riconsegna del cartellino.
CONSIDERATO
Preliminarmente ritiene il Collegio cheΒ Β vadaΒ disattesa lβeccezione di asserita tardivitΓ del ricorso formulata dalla SocietΓ in quantoΒ essoΒ risulta essere stato tempestivamente proposto nel termine di 15 gg. dalla comunicazione del Comitato Regionale Lombardia del 1Β° dicembre 2020, come previsto dallβart. 28 del Regolamento Tecnico.
CiΓ² premesso, occorre ulteriormente specificare che esulano dalla competenza del presente Tribunale tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali e/o di natura economica intercorsi tra le parti, le quali sono demandate alla esclusiva competenza del giudice ordinario.
Il Tribunale Federale, nella specie la II sezione, Γ¨ infatti competente a giudicare esclusivamente sulle βcontroversie tra societΓ , tesserati (anche stranieri), Comitati RegionaliΒ in materia di tesseramento e svincoloβ.
Fermo quanto sopra, venendo al merito del ricorso, si osserva quanto segue:
come noto il trasferimento dei corridori Γ¨ disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli dal n.Β 25 al n.Β 35/bis. Tali articoli regolamentano,Β in linea generale,Β Β i tempi e le modalitΓ della richiesta di trasferimentoΒ dei corridori da una societΓ ad unβaltra; in particolare,Β si richiama lβart. 28, il qualeΒ prevede che βLa richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla SocietΓ di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre. In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della SocietΓ cui la richiesta di trasferimento Γ¨ stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrΓ indirizzare il reclamo alla Corte Federale.β
Ebbene, nel caso di specie, Γ¨ emerso come il ricorrente si sia perfettamente attenuto alle norme regolamentari per la richiesta delΒ rilascio del nulla osta al trasferimento: risultano infatti agli atti lβinvio nei termini (30 ottobre 2020) della raccomandata a/r alla societΓ , rimasta senza riscontro; la successiva istanza al Comitato Regionale ed infine il ricorso al presente Tribunale.
Accertata pertanto la regolaritΓ formale della richiesta delΒ rilascio del nulla osta da parte dellβatleta; considerato, inoltre,Β che per la categoria del ricorrente non sussistono vincoli;Β preso atto,Β altresΓ¬,Β che nellβanno 2020 lβatleta non ha ottenuto alcun punteggio cheΒ giustifichiΒ a suo carico lβobbligo diΒ pagamento; rilevato, infine,Β che la ASD Signor Lupo in udienza non si Γ¨ opposta al richiesto rilascio, sollevando esclusivamente eccezioni e questioni che, come sopra detto, esulano dalla competenza del presente Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale II sezione, accoglie il ricorso promosso da Nicola Casadei e concede il richiesto nulla osta al rilascio delΒ suo trasferimento ad altra SocietΓ .
Β
Il Presidente Tribunale Federale II Sez.
avv. Adriano Simonetti
Β
Data di pubblicazione: 31/12/2020