2^ sezione – Pronuncia n. 17/2019

    Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 luglio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico –  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonchΓ© il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    NΒ° 17/2019 – Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina n.q. di genitori esercenti la potestΓ  sul minore Cristiano Martinelli (allievo 2Β°anno) – ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra societΓ  appartenente ad un diverso comitato regionale.

    Sono presenti per il ricorrente i sigg.ri Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina genitori del minore Cristiano, i quali si riportano integralmente al proprio ricorso insistendo per il rilascio in favore del figlio Cristiano del nulla osta al trasferimento ad altra societΓ  β€œfuori regione”.

    Il Comitato regionale Liguria non presente in udienza, ha comunicato le ragioni del diniego al rilascio del nulla osta con comunicazione del 4.7.2019, confermata da successiva memoria del 16.7.2019; tale memoria Γ¨ stata acquisita agli atti e comunicata in pari data ai ricorrenti dalla Segreteria del tribunale, a mezzo pec.Β 

    All’esito della discussione, il Tribunale federale

    Premesso

    I ricorrenti, con ricorso trasmesso in data 18.6.2019 hanno dedotto, in sintesi, quanto segue:

    • che l’atleta minorenne Cristiano MartinelliΒ  Γ¨ attualmente tesseratoΒ  . Β tessera n. A046666 – Β Β nella categoria Allievi 2Β° anno con la societΓ  Rusty Bike Team di Imperia;
    • che nel maggio 2019 si Γ¨ sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla destra per eliminare una instabilitΓ  cronicizzata della stessa;
    • che in ragione di ciΓ² ha dovuto interrompere il ciclocross 2018 -2019 oltrechΓ© il corrente campionato mtb (dopo solo 3 gare nazionali);
    • che attualmente la prognosi per la ripresa dell’attivitΓ  Γ¨ di circa 3 mesi salvo complicazioni;
    • che poichΓ© l’intervento prevede una riabilitazione molto lunga e molto dolorosa, il ragazzo avrebbe bisogno di nuovi stimoli, che potrebbero derivargliΒ  Β dall’assistenza, con relativa Β totale libertΓ  di azione, Β dell’attuale preparatore che risiede fuori regione (Valle Β d’Aosta), da qui la necessitΓ  Β di trasferirsiΒ  per un periodo congruoΒ  fuori dalla Liguria,Β Β  al fine di procedere, con l’aiuto di taleΒ  suo preparatore,Β  allaΒ Β  rimessa in sellaΒ  e, quindi, Β Β alla ripresa di allenamenti mirati, onde poterΒ Β  Β riprendere l’attivitΓ  agonistica con maggiore serenitΓ .

    Di qui la richiesta di trasferimento del minore ad altra societΓ  di altra regione (nello specifico la Valle D’Aosta).

    *

    Mentre l’attuale societΓ  di appartenenza Rusty Bike, non ha opposto diniego al trasferimento, il Comitato Regionale della Liguria ha eccepito, in primis, che il trasferimento fosse stato richiesto in corso di stagione (ben oltre i termini indicati dal regolamento) ed inoltre ha eccepito la sussistenza delΒ Β  vincolo regionale, garantendo in ogni caso la possibilitΓ  di un β€œprestito autorizzato fuori regione” ad altra societΓ .

    CONSIDERATO CHE

    Come noto, il trasferimento dei corridori Γ¨ disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli da 25 a 35/bis.
    Detti articoli, nel disciplinare in linea generale i tempi e le modalitΓ  della richiesta diΒ  trasferimento dei corridori da una societΓ  ad un’altra, prevedono altresΓ¬ che il Consiglio Federale disciplini annualmente e piΓΉ specificatamente, β€œle modalitΓ  attuative per ottenere il trasferimento” (art. 25 comma 2), oltrechΓ¨ β€œle modalitΓ  attuative delle categorie soggette o non a vincoli societari e regionali, i relativi bonus ed il premio di addestramento” (art. 26/ter), ed infine β€œi valori dei punteggi per ogni specialitΓ  e categoria, e gli eventuali bonus β€œ(art. 29 comma 3).

    Il riferimento normativo per la richiesta oggetto del presente procedimento risiede pertanto nelle norme β€œtrasferimento atleti” per la stagione agonistica 2019 approvate dal Consiglio Federale, ove, in relazione alla categoria del ricorrente Martinelli (allievo 2Β° anno) Γ¨ previsto il vincolo regionale.

    CiΓ² chiarito, il Collegio ritiene che nel caso di specie non siano emersi elementi cosΓ¬ eccezionaliΒ  o, comunque,Β  talmente significativiΒ  da potere ammettereΒ  una deroga al dato normativo suindicato, anche in considerazione della β€œtempistica” della richiesta, avvenuta in pieno corso di stagione e ben oltre i termini indicati dall’art. 28 delRegolamento.

    Infatti, a ben vedere, nulla osta a che il Martinelli possa essere seguito e stimolato dal proprio preparatoreΒ  anche β€œfuori regione”,Β  purchè  in costanza del vincolo con la attuale societΓ  di appartenenza, tanto piΓΉ che, pur augurando una pronta, celere e definitiva guarigione, la ripresa in concreto dell’attivitΓ  ciclistica non potrΓ  realisticamente avvenire prima del prossimo mese diΒ  ottobre.

    Si sottolinea, inoltre, come i genitori del Martinelli abbianoΒ  esclusoΒ  di cambiare laΒ  residenzaΒ  del ragazzo nella regione alpina del suo asserito preparatore.
    Tutto ciΓ² premesso, anche in ragione della dichiarata disponibilitΓ  del Comitato Regionale Liguria ad un β€œprestito temporaneo fuori regione” ad altra societΓ , il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per derogare alla previsione normativa del vincolo regionale prevista per la categoria del ricorrente.Β 

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso dai sigg.ri Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina nella qualitΓ  di genitori esercenti la potestΓ  sul minore Cristiano Martinelli.

    Β 

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sez.

    Β 

    Giudice relatore

    avv. Adriano Simonetti

    Avv. Laura Olivieri

    Β 

    Pubblicato in data 24 Luglio 2019

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    N.Β° 13 del 2019

    24 Luglio, 2019

    2^ sezione - Pronuncia n. 17/2019

    Comunicato N. 13 del 24/07/19

    Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 luglio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico -  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    N° 17/2019 – Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore Cristiano Martinelli (allievo 2°anno) – ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società appartenente ad un diverso comitato regionale.

    Sono presenti per il ricorrente i sigg.ri Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina genitori del minore Cristiano, i quali si riportano integralmente al proprio ricorso insistendo per il rilascio in favore del figlio Cristiano del nulla osta al trasferimento ad altra società “fuori regione”.

    Il Comitato regionale Liguria non presente in udienza, ha comunicato le ragioni del diniego al rilascio del nulla osta con comunicazione del 4.7.2019, confermata da successiva memoria del 16.7.2019; tale memoria è stata acquisita agli atti e comunicata in pari data ai ricorrenti dalla Segreteria del tribunale, a mezzo pec. 

    All’esito della discussione, il Tribunale federale

    Premesso

    I ricorrenti, con ricorso trasmesso in data 18.6.2019 hanno dedotto, in sintesi, quanto segue:

    • che l’atleta minorenne Cristiano Martinelli  è attualmente tesserato  .  tessera n. A046666 -   nella categoria Allievi 2° anno con la società Rusty Bike Team di Imperia;
    • che nel maggio 2019 si è sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla destra per eliminare una instabilità cronicizzata della stessa;
    • che in ragione di ciò ha dovuto interrompere il ciclocross 2018 -2019 oltreché il corrente campionato mtb (dopo solo 3 gare nazionali);
    • che attualmente la prognosi per la ripresa dell’attività è di circa 3 mesi salvo complicazioni;
    • che poiché l’intervento prevede una riabilitazione molto lunga e molto dolorosa, il ragazzo avrebbe bisogno di nuovi stimoli, che potrebbero derivargli   dall’assistenza, con relativa  totale libertà di azione,  dell’attuale preparatore che risiede fuori regione (Valle  d’Aosta), da qui la necessità  di trasferirsi  per un periodo congruo  fuori dalla Liguria,   al fine di procedere, con l’aiuto di tale  suo preparatore,  alla   rimessa in sella  e, quindi,   alla ripresa di allenamenti mirati, onde poter    riprendere l’attività agonistica con maggiore serenità.

    Di qui la richiesta di trasferimento del minore ad altra società di altra regione (nello specifico la Valle D’Aosta).

    *

    Mentre l’attuale società di appartenenza Rusty Bike, non ha opposto diniego al trasferimento, il Comitato Regionale della Liguria ha eccepito, in primis, che il trasferimento fosse stato richiesto in corso di stagione (ben oltre i termini indicati dal regolamento) ed inoltre ha eccepito la sussistenza del   vincolo regionale, garantendo in ogni caso la possibilità di un “prestito autorizzato fuori regione” ad altra società.

    CONSIDERATO CHE

    Come noto, il trasferimento dei corridori è disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli da 25 a 35/bis.
    Detti articoli, nel disciplinare in linea generale i tempi e le modalità della richiesta di  trasferimento dei corridori da una società ad un’altra, prevedono altresì che il Consiglio Federale disciplini annualmente e più specificatamente, “le modalità attuative per ottenere il trasferimento” (art. 25 comma 2), oltrechè “le modalità attuative delle categorie soggette o non a vincoli societari e regionali, i relativi bonus ed il premio di addestramento” (art. 26/ter), ed infine “i valori dei punteggi per ogni specialità e categoria, e gli eventuali bonus “(art. 29 comma 3).

    Il riferimento normativo per la richiesta oggetto del presente procedimento risiede pertanto nelle norme “trasferimento atleti” per la stagione agonistica 2019 approvate dal Consiglio Federale, ove, in relazione alla categoria del ricorrente Martinelli (allievo 2° anno) è previsto il vincolo regionale.

    Ciò chiarito, il Collegio ritiene che nel caso di specie non siano emersi elementi così eccezionali  o, comunque,  talmente significativi  da potere ammettere  una deroga al dato normativo suindicato, anche in considerazione della “tempistica” della richiesta, avvenuta in pieno corso di stagione e ben oltre i termini indicati dall’art. 28 delRegolamento.

    Infatti, a ben vedere, nulla osta a che il Martinelli possa essere seguito e stimolato dal proprio preparatore  anche “fuori regione”,  purchè  in costanza del vincolo con la attuale società di appartenenza, tanto più che, pur augurando una pronta, celere e definitiva guarigione, la ripresa in concreto dell’attività ciclistica non potrà realisticamente avvenire prima del prossimo mese di  ottobre.

    Si sottolinea, inoltre, come i genitori del Martinelli abbiano  escluso  di cambiare la  residenza  del ragazzo nella regione alpina del suo asserito preparatore.
    Tutto ciò premesso, anche in ragione della dichiarata disponibilità del Comitato Regionale Liguria ad un “prestito temporaneo fuori regione” ad altra società, il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per derogare alla previsione normativa del vincolo regionale prevista per la categoria del ricorrente. 

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso dai sigg.ri Leonardo Martinelli e Rosalia Gallina nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Cristiano Martinelli.

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sez.

     

    Giudice relatore

    avv. Adriano Simonetti

    Avv. Laura Olivieri

     

    Pubblicato in data 24 Luglio 2019

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