RICORRENTE Β Asd Cipriani Gestri β Team Hato Green Tea Beer avverso provvedimento giudice Sportivo Piemonte (Comunicato n. 15 del 28.20.2019 β Gara 87Β° Circuito Molinese del 5.10.2019)
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Β La Corte Sportiva dβAppello, riunita in camera di consiglio in data 4 Dicembre, formata dai seguenti componenti:
Β PAOLO PADOINΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β PRESIDENTE
Β Samuel LORENZETTOΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β COMPONENTE
Β Luca MENICHETTIΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β COMPONENTE
assistiti dal Sig.Β FRANCO FANTINI (funzionario FCI) β Segretario
A scioglimento della riserva espressa a seguito dellβudienza del 04/12/2019 la Corte:
1) in merito allβeccezione di incompatibilitΓ dellβAvv. Campus, conferma quanto giΓ deciso con precedente provvedimento n. 4/2019 del 26/11/2019.
2) con riferimento allβeccezione di inammissibilitΓ della memoria depositata il 02/12/2019 dal procuratore della resistente la Corte ritiene condivisibile lβeccezione cosi come esposta, ritenendo quindi ritualmente prodotti i documenti inerenti lβordine di esibizione. Infatti nel comunicato n. 4/2019 questa Corte si limitava a chiedere la produzione documentale senza autorizzare la resistente al deposito di ulteriori scritti difensivi.
3) in relazione alla richiesta di rimessione in termini per la produzione del video di Telecity, si deve anzitutto prendere atto che il deposito del video del 20/11/2019 presso la Segreteria della Corte Γ¨ avvenuto in forma irrituale ed inammissibile ex art. 29 co. 7 Reg. Giust. nΓ¨ espressamente richiesto o autorizzato dalla Corte stessa (infatti detta norma impone, nellβottica di produzione di nuovi documenti, una indicazione analitica degli stessi nellβatto di reclamo e non una mera generica riserva come quella formulata nel reclamo introduttivo).
AltresΓ¬ a mente dellβistanza di rimessione nei termini formulata con apposita richiesta del 20/11/2019 e rinnovata a verbale del 04/12/2019 deve rilevare la Corte che sin dal 15/11/2019 la reclamante aveva notizia dellβesistenza di un video emesso da Telecity e ciononostante non ha formulato nessuna riserva analitica di produzione nΓ© di acquisizione da parte della Corte nella propria memoria depositata allβudienza del 18/11/2019 nΓ© nel corso dellβudienza stessa, come risulta dal verbale del procedimento. CiΓ² comporta lβintervenuta decadenza della reclamante la quale era onerata a farne istanza nella prima difesa successiva alla notizia, a mente dei generali principi processual civilistici.
4) in relazione alle osservazioni e richieste relative alla produzione documentale, si ritiene di accogliere lβistanza di parte reclamante e quindi di disporre lβacquisizione dei documenti relativi alla gara presso il CR Piemonte, ritenendo tale acquisizione utile ai fini del completamento dellβistruttoria.
Parimenti la Corte ritiene che per il completamento dellβistruttoria sia imprescindibile lβacquisizione di copia integrale del fascicolo inerente alla gara 149087 del 05/10/2019 esistente presso il CR Piemonte nonchΓ© lβacquisizione -limitatamente ai profili di competenza della Corte Sportiva dβAppello β di quanto contenuto nel fascicolo relativo al procedimento pendente presso la Procura Federale e relativo alla gara di cui sopra.
Tanto esposto, la Corte Sportiva dβAppello,
PQM
Rigetta lβeccezione di cui al punto n. 1;
Accoglie lβeccezione di cui al punto n. 2;
Rigetta lβistanza di rimessione in termini di cui al punto n. 3;
Accoglie lβistanza di cui al punto n. 4,
il tutto come da parte motiva. Ai fini del completamento dellβistruttoria, la Corte
Ordina
- lβacquisizione di copia integrale del fascicolo inerente alla gara 149087 del 05/10/2019 esistente presso il CR Piemonte;
- lβacquisizione -limitatamente ai profili di competenza della Corte Sportiva dβAppello β di quanto contenuto nel fascicolo relativo al procedimento pendente presso la Procura Federale e relativo alla gara di cui sopra.
Dispone
di mantenere la sospensione dei termini del procedimento.
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IL PRESIDENTE
Dott. Paolo PADOIN
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Pubblicato in data 5/12/2019