Esecuzione delle sanzioni – modifica Regolamento di Giustizia Federale

    OGGETTO:Β ESECUZIONE DELLE SANZIONI

    MODIFICA DELL’ART. 56 E DELL’ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE.

    Β 

    La Giunta Nazionale del CONI, con la deliberazione n. 386 del 6 settembre 2016 ha approvato la modifica dell’articolo 56, comma 4 e dell’Allegato 1 del Regolamento di Giustizia Federale.

    Β 

    Il comma 4 dell’art. 56 Γ¨ quindi ora il seguente:

    β€œ4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, l’Affiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate Γ¨ automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attivitΓ  federale (o la sua sospensione od inibizione giΓ  in atto viene prolungata) fino a quando la totalitΓ  della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.”

    Β 

    Nell’allegato n. 1 (relativo alla tabella delle violazioni e sanzioni) Γ¨ stato inserito il seguente testo:

    Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminateΒ dagli Organi diΒ Giustizia Federale,Β da parte di soggetti tesserati e/o da parte di SocietΓ  affiliate

    Β 

    Β 

    Β 

    –Sospensione (oΒ  prolungamento della stessa se giΓ  disposta come sanzione) da ogni attivitΓ  sportiva della SocietΓ  affiliata fino all’avvenuto pagamento della sanzione comminata


    –Sospensione o Inibizione temporanea del tesserato (o prolungamento della stessa se giΓ  disposta come sanzione) fino all’avvenuto pagamento della sanzione comminata

    Β 

    Le suddette modifiche sono immediatamente esecutive.

    Β 

    IL SEGRETARIO GENERALE

    (Maria Cristina Gabriotti) Β 

    Β 

    In allegato Comunicato e Delibera n. 386 della Giunta Nazionale CONI

    Allegati:

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    N.Β° 17 del 2016

    13 Settembre, 2016

    Esecuzione delle sanzioni - modifica Regolamento di Giustizia Federale

    Comunicato N. 17 del 13/09/16

    OGGETTO: ESECUZIONE DELLE SANZIONI

    MODIFICA DELL’ART. 56 E DELL’ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE.

     

    La Giunta Nazionale del CONI, con la deliberazione n. 386 del 6 settembre 2016 ha approvato la modifica dell’articolo 56, comma 4 e dell’Allegato 1 del Regolamento di Giustizia Federale.

     

    Il comma 4 dell’art. 56 è quindi ora il seguente:

    “4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, nel termine di giorni 30 dalla loro irrogazione, a mezzo di versamento presso il Comitato Regionale per quelle disposte da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle disposte da Organi di Giustizia Nazionali. Qualora le sanzioni pecuniarie non siano corrisposte entro il termine suddetto, l’Affiliato o/e il tesserato a cui sono state irrogate è automaticamente sospeso o inibito con effetto immediato da ogni attività federale (o la sua sospensione od inibizione già in atto viene prolungata) fino a quando la totalità della sanzione pecuniaria non venga integralmente corrisposta.”

     

    Nell’allegato n. 1 (relativo alla tabella delle violazioni e sanzioni) è stato inserito il seguente testo:

    Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia Federale, da parte di soggetti tesserati e/o da parte di Società affiliate

     

     

     

    -Sospensione (o  prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) da ogni attività sportiva della Società affiliata fino all’avvenuto pagamento della sanzione comminata


    -Sospensione o Inibizione temporanea del tesserato (o prolungamento della stessa se già disposta come sanzione) fino all’avvenuto pagamento della sanzione comminata

     

    Le suddette modifiche sono immediatamente esecutive.

     

    IL SEGRETARIO GENERALE

    (Maria Cristina Gabriotti)  

     

    In allegato Comunicato e Delibera n. 386 della Giunta Nazionale CONI

    Allegati:

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