La Corte Federale dβAppello composta dai Signori:
Avv. Jacopo Tognon PRESIDENTE
Avv. Miriam Zanoli COMPONENTE RELATORE
Avv. Duccio Punti COMPONENTE
E con lβassistenza dellβAvv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) β Segretario;
Nel reclamo avverso il comunicato n. 1 del 10 aprile 2015 del Tribunale Federale, sez. II, provvedimento n. 3/15, del 10 aprile 2015, pubblicato in data 13 aprile 2015 proposto da
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO
Contro
Roberto FERRARIO, genitore dellβesordiente Lorenzo FERRARIO
Oggetto: richiesta di nulla osta per lo svincolo del minore Lorenzo FERRARIO, tesserato per lβA.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO
Ha assunto la seguente decisione
IN FATTO
La controversia nasce dalla decisione dellβA.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO di domandare allβatleta minorenne Lorenzo FERRARIO, a seguito della sua rituale richiesta di svincolo e rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra SocietΓ , datata 30 settembre 2014, una somma complessivamente maggiore, rispetto a quella determinabile utilizzando le norme federali vigenti in materia.
Per giustificare detta richiesta economica, lβAssociazione Sportiva richiamava il punto 4) di una delibera, che il proprio Consiglio Direttivo aveva adottato in data 4 agosto 2014.
Ritenendo non dovuto il predetto pagamento ed in assenza di riscontro da parte dellβadito Comitato Regionale Lombardo, il Sig. Roberto FERRARIO, quale padre dellβatleta, presentava ricorso al Tribunale Federale F.C.I., sez. II, chiedendogli di concedere il nulla osta per lo svincolo del proprio figlio dallβAssociazione Sportiva.
Avverso il provvedimento di accoglimento del ricorso, proponeva reclamo lβAssociazione Sportiva, sostenendo, da un lato, che mai il trasferimento ad altra SocietΓ era stato formalmente consentito allβatleta in questione e, dallβaltro, che la pretesa economica andava considerata correttamente calcolata; lβart. 29, parzialmente riportato nellβatto a sostegno di questβultimo punto Γ¨, in veritΓ , quello del Regolamento Tecnico dellβAttivitΓ Agonistica F.C.I. Strada e non, come ivi affermato, quello del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Nel procedimento così instauratosi il Sig. FERRARIO depositava una memoria in data 20 luglio 2015, nella quale ribadiva, in sostanza, concetti già in precedenza esposti.
La Corte si riuniva nella seduta odierna per decidere sul reclamo de quo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 33, letto. g) del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana nonchΓ© la tempestivitΓ del deposito del reclamo presso la Segreteria della Corte Federale, poichΓ© il termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione, che sarebbe scaduto sabato 2 maggio 2015, deve, ai sensi dellβart. 155, comma 4, C.P.C., (norma che ben puΓ² applicarsi al caso in oggetto) considerarsi prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia al 4 maggio 2015, data in cui, appunto, esso Γ¨ avvenuto.
Si puΓ² dunque procedere ad esaminare la controversia nel merito, muovendo dalla ricostruzione della fattispecie ed individuando le norme ed i principi applicabili.
Come sopra si Γ¨ anticipato, una volta ricevuta, nelle forme e nei termini prescritti, la richiesta di svincolo e rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra SocietΓ , lβA.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO, in data 12 ottobre 2014, comunicava al padre dellβatleta Lorenzo FERRARIO che il proprio Consiglio Direttivo, con delibera adottata il 4 agosto 2014, aveva cosΓ¬ determinato la somma da versare, allβatto del rilascio del nulla osta per i corridori esordienti del secondo anno: valorizzazione dei punteggi federali conseguiti nelle ultime due stagioni (punti 31 x β¬ 21 x 2), Formazione tecnica (β¬ 500,00 x 3), Bonus federale (β¬ 250,00).
La somma complessiva calcolata in base a tali indicazioni, risultava (e risulta), maggiore di quella derivante dallβapplicazione del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 29 del Regolamento Tecnico dellβAttivitΓ Agonistica F.C.I. Strada, che ancorano il calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica dovuto in questi casi ai parametri dellβallegato 7 del Regolamento stesso, nonchΓ© al βvalore puntoβ stabilito dal Consiglio Federale.
Detta circostanza veniva immediatamente contestata dal Sig. Roberto FERRARIO, che, con missiva datata 28 ottobre 2014, esponeva le proprie doglianze tanto al Comitato Regionale Lombardo, quanto allβAssociazione Sportiva.
Nella raccomandata di replica, firmata dal Presidente dellβAssociazione Sportiva e protocollata il 10 novembre successivo, dopo alcune puntualizzazioni di ordine generale, puΓ² peraltro leggersi: βil Gruppo Sportivo Prealpino non si oppone alla concessione del NULLA-OSTA necessario per il trasferimento ad altra associazione, nonostante il vincolo federale, solamente non ritiene corretto consentire ad altre associazioni βpiΓΉ riccheβ di beneficiare del lavoro svolto da chi si impegna nel settore giovanile e promozionale, senza che venga riconosciuta una particolare indennitΓ β.
Dal testo della missiva, specie avuto riguardo alla parte sopra riportata, non emerge tuttavia alcuna intenzione di rinviare la concessione del nulla osta in oggetto ad una decisione futura (come avrebbe potuto essere a fronte dellβutilizzo della formula βnon negherΓ β), nΓ© lβespressione di una volontΓ condizionata (come nel caso in cui fossero state utilizzate costruzioni del tipo βnon negherebbe se β¦β oppure βnon intende negare qualora β¦β).
CiΓ² che viene subito dopo argomentato esprime, semplicemente, il motivo fondante della delibera del Consiglio Direttivo (in parte trascritta in calce alla missiva), ma non la volontΓ di porre una condizione al rilascio del nulla osta e, di tale atteggiamento, si trova conferma anche nelle conclusioni rassegnate dallβAssociazione Sportiva nella memoria difensiva dellβ8 aprile 2015, depositata nel giudizio di primo grado.
Stante quanto sopra specificato, la manifestazione della volontΓ dallβatleta di passare ad un nuovo gruppo sportivo, espresso nella raccomandata datata 30 settembre 2014, unitamente a quella dellβAssociazione Sportiva di non opporsi alla concessione del nulla osta, palesata nella raccomandata del 10 novembre 2014, appare sufficiente a soddisfare il presupposto richiesto dallβart. 26, comma 2, del Regolamento Tecnico dellβAttivitΓ Agonistica.
Evidentemente, le regole sancite per quantificare il premio di addestramento e formazione tecnica venivano giudicate dallβAssociazione Sportiva inadeguate a tutelare il lavoro svolto e, di conseguenza, essa aveva creduto possibile, da un lato, sostituire le norme federali con criteri che le consentissero un maggiore introito e, dallβaltro, ritenere detti criteri applicabili automaticamente ai propri tesserati, allβatto di concedere loro il nulla osta al trasferimento.
Come sopra si Γ¨ detto, lβesposta ricostruzione risulta coerente con le conclusioni rassegnate dallβodierna reclamante nella memoria depositata in primo grado, dove, in via principale, viene chiesto al Tribunale Federale di accertare e dichiarare che il Gruppo Sportivo Prealpino non aveva negato il nulla osta allβatleta Lorenzo FERRARIO previo pagamento di quanto economicamente richiesto quantificato in Euro 2.123,00 e, in via subordinata, di voler determinare lβobbligo dellβatleta di versare in favore il Gruppo Sportivo Prealpino cedente la somma suddetta, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
LβAssociazione Sportiva stessa, dunque, si qualifica nel predetto atto come βcedenteβ, consentendo cosΓ¬ di superare ogni dubbio sulla volontΓ che aveva in precedenza manifestata in forma scritta tramite il Presidente ed Γ¨ proprio su tale presupposto, che chiede al Giudicante di determinare lβobbligo dellβatleta di versare in suo favore la somma reputata come dovuta.
Di fatto, perΓ², in base allβart. 2, comma 9, dello Statuto Federale FCI, lβA.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO, quale affiliata, Γ¨ tenuta ad osservare lo Statuto stesso, le Norme Sportive Antidoping, il Codice di Comportamento etico-sportivo emanato dal CONI, il Regolamento di Giustizia Federale e gli altri Regolamenti Federali, nonchΓ© le decisioni e le delibere degli organi della Federazione.
Allβatleta Lorenzo FERRARIO, per contro, quale tesserato spetta lβobbligo di osservare, ex art. 4, comma 5, il predetto Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.
In sostanza, quindi, la fase di chiusura del rapporto intercorrente tra le parti andava regolata attenendosi alle norme federali sul trasferimento degli atleti e non tramite lβapplicazione di una decisione unilaterale dellβAssociazione Sportiva, oltretutto penalizzante per lβatleta stesso.
Rispetto alla fattispecie in esame, lβart. 6, comma 6, dello Statuto, prevede che le modalitΓ di trasferimento e di svincolo sono deliberate dal Consiglio Federale e riportate nel Regolamento dellβAttivitΓ Agonistica, mentre lβart. 1, comma 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva FCI dispone che lβignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali non puΓ² essere invocata a nessun effetto.
Nel caso di specie dunque, quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dellβAssociazione Sportiva in data 4 agosto 2014, o quanto dalla stessa creduto (erroneamente)Β βcorrettoβ, non aveva certamente la capacitΓ di soppiantare sic et simpliciter le norme federali le quali, va evidenziato, sono dettate anche allo scopo di garantire regole ponderate circa modalitΓ ed importi connessi allβepilogo del rapporto tra SocietΓ di appartenenza e atleti, specie in presenza di soggetti minorenni, da salvaguardare con particolare scrupolo.
Nello specifico, le modalitΓ di applicazione dei parametri per la categoria di riferimento dellβatleta Lorenzo FERRARIO appaiono ben sintetizzati nel Prospetto Riassuntivo Trasferimento Atleti Anno 2014-2015, reperibile nel sito della Federazione Ciclistica Italiana e redatto a cura della Struttura Tecnica Federale β Settore Strada, essendo sufficiente individuare lβapposita colonna per verificare che il calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica va fatto utilizzando il solo punteggio dellβultima stagione agonistica.
Non diversamente peraltro si ragionerebbe nella denegata ipotesi per cui si potesse sostenere (ma così non è) che la associazione reclamante avesse voluto realmente condizionare il consenso alla corresponsione di una somma, peraltro unilateralmente determinata e di molto superiore ai parametri federali.
Difatti, Γ¨ evidente che siffatta asserita condizione sarebbe come non apposta trattandosi pacificamente di determinazione contra just (rictus: contro i regolamenti vigenti) oltre ad apparire di per sΓ© come una sorta di βclausola capestroβ (ove cioΓ¨ davvero si volesse subordinare al pagamento di una somma non dovuta il rilascio dellβagognato nulla osta).
Anche sotto questo profilo il reclamo risulta pertanto infondato e ogni ulteriore domanda ed eccezione risulta quindi assorbita.
PQM
La Corte, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, rigetta il reclamo proposto dallβA.S.D. GRUPPO SPORTIVO PREALPINO avverso il comunicato n. 1 del 10 aprile 2015 del Tribunale Federale, sez. II, provvedimento n. 3/15, emesso in pari data, pubblicato il 13 aprile 2015 e, per lβeffetto, dispone lβincameramento della tassa di accesso alla giustizia, ai sensi dellβart. 45, IX comma, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Così deciso in Bologna, il 21 luglio 2015
Β
Il Presidente
Avv. Jacopo Torgnon
Β
Data di pubblicazione 23/07/2015