Circolare Elettorale n.1
D: Un Atleta o un Tecnico avente diritto di voto puΓ² votare in unβassemblea per i delegati di atleti e tecnici per cui esso stesso risulta candidato?
R: Nello statuto federale non si rinviene alcuna specifica norma che privi del diritto di voto un atleta o un tecnico nel momento in cui lo stesso sia anche candidato
D: quale Γ¨ il quorum per le assemblee di atleti e tecnici?
R: Le Assemblee Elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui allβart. 8 comma 11. Il quorum assembleare dovrΓ calcolarsi esclusivamente sul numero delle societΓ presenti o delegati (no atleti β no tecnici) e non sul numero dei voti.
Analogamente lo stesso si applica alle assemblee di atleti e tecnici: con riferimento a dette assemblee il raggiungimento di tale quorum andrΓ verificato, perΓ², non in sede assembleare, ma, in un secondo momento, prima dello scrutinio che avverrΓ in sede di assemblea regionale, lΓ dove si provvederΓ , ai fini del quorum di ciascun assemblea, anche a conteggiare il numeroΒ degli atleti e tecnici che hanno espresso il loro voto in provincia differente rispetto a quella dove risultano tesserati.
D: Un candidato puΓ² votare nellβassemblea della provincia/regione presso la quale ha presentato la candidatura?
R: I riferimenti si trovano nello Statuto Federale ai seguenti articoli
- 11 co.12 – I membri del Consiglio Federale, i Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e societΓ , nΓ© direttamente nΓ© per delega.
- 12 co.11 – I Membri del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati.
D: Chiedo di sapere se nelle elezioni Provinciali e Regionali Γ¨ prevista la quota di genere riguardante le donne ( c.d.quota rosa) ed in che termini.
R: In risposta al suo quesito evidenziamo come lo statuto federale, attualmente in vigore, prevede allβart. 16 co.1 disposizioni in ordine al βgenereβ esclusivamente con riferimento alla composizione del consiglio federale.
D:Β Ci Γ¨ stato chiesto come determinare il superamento della soglia di sbarramento dei 2/3 di voti necessari per lβelezione di Presidente con mandati superiori a tre nel caso in cui il calcolo dei 2/3 dei voti necessari esprima un numero decimale. Esempio: 67 voti disponibili. 2/3 dei 67 voti = 44,66.
I voti necessari per lβelezione sono 44 o 45?
R: Sulla base della giurisprudenza, ritenuta applicabile anche alla fattispecie, che ha affermato che nei casi in cui ilΒ computo del quorum deliberativo conduca allβindividuazione di una cifra decimale, lβarrotondamento deve essere operato per eccesso allβunitΓ superiore, dal momento che la soluzione contraria dellβarrotondamento per difetto allβunitΓ inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente prevista (cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 15 novembre 2017, n. 1224; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 settembre 2012, n. 4694; sent. 11 marzo 2005, n.1038).Β Pertanto lβarrotondamento deve essere operato per eccesso allβunitΓ superiore.
Quindi, tornando allβesempio, i voti necessari dovranno essere 45.
R: Γ pervenuta richiesta da parte di taluni Comitati Provinciali in ordine ai soggetti destinatari della convocazione dellβAssemblea provinciale.
Sul punto richiamiamo lβattenzione allβArt. 12 co. 1 dello statuto federale che prevede la costituzione dellβAssemblea mediante la partecipazione di soggetti che possano esprimere il voto.
La convocazione dellβAssemblea provinciale andrΓ indirizzata a tutte le SocietΓ affiliate ancorchΓ© alcune di esse, in quanto non aventi diritto al voto, non possano parteciparvi.
R: Abbiamo ricevuto da parte di taluni Comitati richiesta in merito alla diffusione degli elenchi delle societΓ affiliate con indicazione, tra queste, di quelle aventi diritto al voto.
La Federazione nazionale ha giΓ provveduto a rendere lβaccessibilitΓ a detti elenchi da parte dei Comitati Regionali (fornendo, su indicazione degli stessi le necessarie abilitazioni di accesso riservato al portale).
Sulla base delle norme, anche regolamentari, di questa federazione detti elenchi devono essere messi a disposizione almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle assemblee mediante pubblicazione.
Al fine di consentire il rispetto di tale previsione normativa Γ¨ necessario, per ciΓ² che concerne lo svolgimento delle assemblee provinciali, che ogni Comitato Regionale trasmetta ai singoli Comitati Provinciali di riferimento una copia di detti elenchi.
I singoli Comitati Provinciali dovranno, quindi, curarne la pubblicazione.
La pubblicazione dovrΓ avvenire, nel predetto termine indicato (almeno 10 gg prima dellβAssemblea) presso le bacheche dei Comitati Provinciali ove concretamente sussista detta possibilitΓ .
In mancanza, il requisito della pubblicazione potrΓ essere soddisfatto con lβinvio di detti elenchi da parte dei Comitati Provinciali alle societΓ affiliate.
D: In riferimento all’ argomento in oggetto, siamo tutti in attesa di indicazioni dalla Segreteria Generale FCI. Allo stato attuale l’unico dato certo Γ¨ la data dell’Assemblea Elettiva Nazionale fissata per il 19 Gennaio 2025?
R: Come noto, l’indizione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Γ¨ disposta dal Consiglio Federale, non appena lo stesso avrΓ deliberato in merito verrΓ data comunicazione ufficiale come da statuto.

