20/06/23: La richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazioni ai servizi di scorta tecnica esenti da bollo

    La richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazioni ai servizi di scorta tecnica esenti da bollo

    Con la Risposta n. 346/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione relativa all’imposta di bollo sulle richieste di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta per le gare ciclistiche e sugli attestati rilasciati dagli organi competenti.

    Ai fini dell’esercizio dell’attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche viene infatti specificato che il personale deve essere dipendente, socio o avere un rapporto di collaborazione non occasionale con associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana oppure essere dipendente, socio o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

    Il comma 6-bis del DL 285/1992 (“Nuovo codice della Strada) stabilisce che, qualora la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada può essere previsto l’intervento della scorta tecnica della polizia stradale ovvero, in loro vece o ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione fissandone le modalità e le relative prescrizioni.

    La Tabella B del DPR 642/1982 riporta gli atti e i documenti esenti dall’imposta di bollo. Il relativo art. 27-bis prevede l’esenzione per gli ”atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociali (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

    Tuttavia, con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si ricorda la mutata situazione conseguente alla Riforma dello sport, per effetto della quale le associazioni e le società ciclistiche dilettantistiche ottengono (art. 10 del D.Lgs. 36/2021):

    • il riconoscimento ai fini sportivi dalla Federazione Ciclistica Italiana mediante l’affiliazione alla stessa;
    • la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta avviene mediante l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RAS) tenuto dal Dipartimento dello sport.

    Giuste le premesse, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le istanze, anche in forma cumulativa, di rinnovo o rilascio degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada possono godere dell’esenzione dall’imposta di bollo se presentate da associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate regolarmente alla Federazione Ciclistica Italiana.

    Diversamente da quanto sopra l’imposta di rilascio o rinnovo sconta l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio e, in caso di richieste cumulative, andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente.

    Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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    20/06/23: La richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazioni ai servizi di scorta tecnica esenti da bollo

    La richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazioni ai servizi di scorta tecnica esenti da bollo

    Con la Risposta n. 346/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione relativa all’imposta di bollo sulle richieste di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta per le gare ciclistiche e sugli attestati rilasciati dagli organi competenti.

    Ai fini dell’esercizio dell’attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche viene infatti specificato che il personale deve essere dipendente, socio o avere un rapporto di collaborazione non occasionale con associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana oppure essere dipendente, socio o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

    Il comma 6-bis del DL 285/1992 (“Nuovo codice della Strada) stabilisce che, qualora la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada può essere previsto l’intervento della scorta tecnica della polizia stradale ovvero, in loro vece o ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione fissandone le modalità e le relative prescrizioni.

    La Tabella B del DPR 642/1982 riporta gli atti e i documenti esenti dall’imposta di bollo. Il relativo art. 27-bis prevede l’esenzione per gli ”atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociali (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

    Tuttavia, con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si ricorda la mutata situazione conseguente alla Riforma dello sport, per effetto della quale le associazioni e le società ciclistiche dilettantistiche ottengono (art. 10 del D.Lgs. 36/2021):

    • il riconoscimento ai fini sportivi dalla Federazione Ciclistica Italiana mediante l’affiliazione alla stessa;
    • la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta avviene mediante l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RAS) tenuto dal Dipartimento dello sport.

    Giuste le premesse, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le istanze, anche in forma cumulativa, di rinnovo o rilascio degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada possono godere dell’esenzione dall’imposta di bollo se presentate da associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate regolarmente alla Federazione Ciclistica Italiana.

    Diversamente da quanto sopra l’imposta di rilascio o rinnovo sconta l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio e, in caso di richieste cumulative, andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente.

    Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI


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