A partire dal 1° luglio è venuta meno la disciplina contenuta nel Tuir che permetteva la possibilità di erogare “premi” nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche, fiscalmente neutrali entro la soglia annua di Euro 10.000, a favore degli atleti (propri ovvero di altre associazioni e società sportive), nonché delle altre figure sportive (direttori sportivi, dirigenti accompagnatori, ecc.).
L’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021 prevede ora che “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Con effetto da tale data (e in attesa di possibili variazioni contenute in un decreto correttivo di prossima emanazione) i premi sportivi relativi a manifestazioni e gare dilettantistiche non sono più disciplinati nell’ambito dei “redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir e non potranno quindi essere più corrisposti indistintamente ed in modo arbitrario essendo questi ora legati a:
- “risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni” [i premi sarebbero limitati ai risultati ottenuti in gare e in altre manifestazioni Federali];
da parte di:
- “propri tesserati” [soggetti, minorenni o maggiorenni, in possesso di tessera federale FCI o UCI];
in qualità di:
“atleti” e “tecnici” [sembrano quindi escluse figure come “dirigente”, “presidente”, ecc.] “che operano nell’area del dilettantismo” [sono esclusi ad esempio gli atleti professionisti delle realtà Continental e Professional per i quali è previsto un compenso];
quali:
- “componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali” [sembrano esclusi gli atleti stranieri di squadre estere ovvero gli atleti italiani che militano in squadre estere].
Tali premi possono essere erogati ai soggetti di cui sopra sia da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva che dalle Associazioni e società sportive dilettantistiche.
Si esclude quindi che i premi siano erogabili a favore di professionisti.
Le somme erogate a titolo di premio non saranno più da considerarsi fiscalmente neutrali entro il tetto annuale di Euro 10.000 per percipiente, bensì dovranno essere erogate (sempre e comunque) al netto di una ritenuta del 20% a titolo di imposta ai sensi dell’art. 30, comma 2 del DPR 600/73. L’articolo in oggetto disciplina la materia di “Ritenute sui premi e sulle vincite”: in dettaglio, è previsto che “l’aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso”. Il successivo comma 3 prevede inoltre (come spesso può accadere nel caso di gare ciclistiche) che “Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro”.
Concludendo, si ricorda che nel modello 770 (quadro SH, prospetto G) dovranno essere indicati i menzionati premi, divenuti esigibili nell’anno di riferimento del presente dichiarativo, ancorché non corrisposti.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI