Il giorno 1° dicembre 2024 la Commissione Nazionale Elettorale, così composta:
- Vincenzo Ioffredi – Presidente
- Gaia Campus – Componente
- Emanuele Calcagno – Componente
si è riunita per la verifica dell’ammissibilità delle candidature presentate entro il 29 novembre 2024 per l’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale convocata per il giorno 14 dicembre 2024 dal Comitato Regionale FCI Umbria, per l’elezione degli organi regionale – Quadriennio Olimpico 2025/2028.
Presidente
candidature pervenute n. 2
- COCCHIERI ROBERTO
- ROSCINI CARLO
Vice Presidente
candidature pervenute n. 4 – Vice Presidenti assegnati da Statuto (art. 24 co.1) n. 2
- SACCARELLI LUCIO
- MASSARUCCI ERNELIO
- BIANCHI ENRICO
- BRAGANTI PATRIZIO
Consigliere
candidature pervenute n. 4 – Consiglieri previsti da Statuto (art. 24 co.1) n. 2
- COSENZA ORNELLA
- FONDACCI MAURO
- BELIA RICCARDO
- ASCANI PIERLUIGI
Visto l’art. 31 dello Statuto Federale;
la Commissione Nazionale Elettorale ha valutato le candidature ed ha reputato
AMMISSIBILI
Presidente
- COCCHIERI ROBERTO
Vice Presidente
- SACCARELLI LUCIO
- MASSARUCCI ERNELIO
- BIANCHI ENRICO
Consigliere
- COSENZA ORNELLA
- FONDACCI MAURO
- BELIA RICCARDO
- ASCANI PIERLUIGI
NON AMMISSIBILI
Presidente
- ROSCINI CARLO
Il candidato non è in possesso del requisito di cui all’art. 31), comma 1), lett. b) dello Statuto Federale: dalla consultazione delle risultanze del casellario disciplinare della FCI risultano sanzioni, nell’ultimo decennio (tra l’altro definitive) per un periodo superiore ad un anno.
Non rileva, nella fattispecie, il “provvedimento di grazia”, a firma del Presidente Federale, del 31.07.2023, emesso ai sensi dell’art. 75), comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale, con riferimento al predetto soggetto.
Il provvedimento di grazia, di cui al richiamato art. 75) comma 1, del Reg. Giust., incide, su richiesta del tesserato, unicamente sul residuo periodo di durata della sanzione potendolo, in tutto e/o in parte annullarlo o commutarlo in altra sanzione. Il concesso provvedimento di grazia non è intervenuto né sulla riduzione di sanzione né sulla commutazione della stessa in altra sanzione (tra l’altro al momento dell’adozione del provvedimento le sanzioni risultavano già scontate).
Né il provvedimento del Presidente Federale può essere inteso (contrariamente a quanto affermato nella candidatura) come riabilitativo “a sanatoria dei provvedimenti sanzionatori”: l’istituto della riabilitazione (che estingue ogni effetto della condanna), invero, è ulteriore fattispecie, prevista sempre dal Regolamento di Giustizia (art. 71 Reg. Giustizia), la cui adozione è, tra l’altro, di esclusiva competenza della Corte Federale di Appello; provvedimento di “riabilitazione” non presente nella fattispecie.
Vice Presidente
- BRAGANTI PATRIZIO (mancato invio della candidatura all’Ufficio elettorale)
Mancanti dei requisiti previsti dall’art.58 co.1 del Regolamento Organico
Il Presidente
Avv. Vincenzo Ioffredi