R.G. 2/2025 โ Reclamante Lisorini Leone, nato a Cecina il 13/08/2008 (Tessera A243481), rappresentato dai genitori Fogagnolo Nicla e Lisorini Piergiuseppe – Reclamo avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Regionale Toscana di cui al comunicato n. 06 del 24/07/2025. โ Rif. gara pista svoltasi nel velodromo di Firenze in data 16/7/2025 โ 17/7/2025, categoria Juniores, prova contro il tempo (ID gara 177542)
ย La Corte Sportiva dโAppello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Italiana Ciclismo in data 8 settembre 2025 e successivamente in collegamento da remoto in data 17 settembre 2025, formata dai seguenti componenti:
Avv. Giuseppe CINCIONIย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย PRESIDENTE
Avv. Massimo GIANNUZZIย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย COMPONENTE
Avv. Marco DI LULLO ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย COMPONENTE
completata lโistruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO
1.- La vicenda attiene allo svolgimento della gara ciclistica su pista, svoltasi nel velodromo di Firenze in data 16/7/2025 โ 17/7/2025, categoria Juniores, prova contro il tempo (ID gara 177542).
Deduce lโodierno reclamante che, durante lo svolgimento della gara, immediatamente dopo la partenza, la sua bicicletta si bloccava e, a seguito del suddetto incidente, veniva escluso dalla competizione.
2.- Lโatleta Leone Lisorini, rappresentato dai propri genitori, ha proposto ricorso al Giudice sportivo avverso la decisione del Giudice di gara, rappresentando che lโincidente era stato causato dalla rottura/difetto di un dado di serraggio dellโinsieme perno/pignone/ruota posteriore.
Lโistante deduceva che, appena avvedutosi di tale circostanza, ritenendo che il dado โrottoโ costituisca una parte essenziale della bicicletta, si recava immediatamente al tavolo del Collegio di Giuria, rappresentando lโaccaduto ed esibendo il dado compromesso anche ai fini di un suo esame tecnico in quella sede; ciรฒ al fine di ottenere una ripartenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.2.021 ter e 3.2.021 del Regolamento UCI โRegolamento dello Sport Ciclisticoโ. Di contro, la sua richiesta non sarebbe stata presa in considerazione dai Giudici presenti.
Deduceva altresรฌ la scorrettezza del comportamento del Collegio di Giuria per non aver dato atto nel verbale di gara della propria richiesta.
3.- Il Giudice sportivo regionale della Toscana, con comunicato n.6/2025, ha respinto il ricorso ritenuto che โ1. a) Nessuna denuncia e nessun reclamo scritto, relativo a โFatti di corsaโ, รจ stato presentato al Collegio di Giuria, da parte del ricorrente;
- b) Lโistanza non รจ stata preannunciata in sede di gara, in forma scritta, al Collegio di Giuria;
- c) Lโistanza รจ stata formulata senza produrre eventuali mezzi di prova;
- d) Lโistanza si limita alla descrizione dei fatti accaduti, secondo la versione del ricorrente, senza avanzare nessuna richiesta specificaโ.
Ha quindi deliberato โdi non adottare alcun provvedimento a favore del ricorrente Lisorini Leoneโ.
4.- Avverso la suddetta decisione del Giudice sportivo lโatleta minorenne Leone Lisorini, rappresentato dai propri genitori, ha proposto reclamo trasmesso via pec alla segreteria della Corte in data 30 luglio 2025.
In buona sostanza, lโodierno reclamante ritiene errata la decisione del Giudice sportivo in quanto lโistanza di reclamo/denuncia sarebbe stata preannunciata oralmente in modo chiaro ed inequivoco al Collegio di Giuria al momento dellโincidente; allo stesso Collegio sarebbero stati presentati i mezzi di prova ed in particolare il โdado rottoโ.
Il reclamante ha concluso, per quanto rileva per questa Corte, richiedendo che, in accoglimento del reclamo, sia concessa la ripartenza ai sensi dellโart. 3.2.021 del Regolamento UCI, mediante una prova cronometrata da svolgere in qualsiasi velodromo nazionale.
5.- Il Presidente della Corte, con provvedimento del 2 settembre 2025 ha fissato lโudienza di trattazione al giorno 8 settembre 2025.
Allโudienza dellโ8 settembre รจ comparso, in qualitร di genitore esercente la potestร genitoriale il Sig. Piergiuseppe Lisorini, il quale ha ribadito le argomentazioni dedotte nel reclamo. La Corte si รจ riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Come anticipato in punto di fatto, lโatleta Leone Lisorini contesta la squalifica dalla gara a seguito dellโincidente occorsogli. In particolare, ritiene che la valutazione dellโincidente stesso da parte del Giudice di gara sarebbe stata errata, in quanto il โdado rottoโ sarebbe da considerare come โparte essenziale della biciclettaโ e quindi lโincidente sarebbe stato da qualificarsi come โincidente riconosciutoโ ai sensi dellโart. .3.2.021 del Regolamento UCI โRegolamento dello Sport Ciclisticoโ. Pertanto โ a suo dire โ egli avrebbe avuto diritto ad una ripartenza, ai sensi dellโart. 3.2.021 ter del medesimo Regolamento UCI.
A tale riguardo, lโart. 3.2.021 ter del medesimo Regolamento UCI prevede, per quanto rileva in questa sede, che โIn ogni fase di una gara contro il tempo con partenza da fermo, a una squadra o a un corridore sono permesse solo due partenze. Una ripartenza sarร concessa solo in caso di falsa partenza o in caso di un incidente riconosciuto ai sensi dellโarticolo 3.2.021โฆ.Se una squadra o un corridore si ferma dopo aver subito un incidente e lo starter stabilisce che non si tratta di un incidente riconosciuto, la squadra o il corridore sarร squalificato dal turno di qualificazione dell’evento o sarร retrocesso nei turni successiviโ.
2.- Ciรฒ premesso rileva la Corte che, ai fini del decidere, risulta dirimente la circostanza che i motivi di doglianza โ tanto dellโistanza al Giudice sportivo quanto del reclamo a questa Corte – attengono alla valutazione dei fatti di gara e delle situazioni di corsa da parte del Giudice di gara.
Infatti, il reclamante assume lโerroneitร della qualificazione dellโincidente occorsogli che, a suo modo di vedere, doveva essere qualificato come incidente riconosciuto e non come altro incidente โ non riconosciuto, ai sensi dellโart. 3.2.021 del Regolamento UCI.
A tale proposito, lโart. 1.2.132 del medesimo Regolamento stabilisce che โalcun ricorso รจ ammesso contro la constatazione dei fatti, la valutazione delle situazioni di corsa e lโapplicazione dei regolamenti di gara ad opera del collegio dei commissari o, se del caso, di un commissario individualmente o contro tutte le altre decisioni da essi assunteโ.
Pertanto, avverso la suddetta valutazione del Giudice di Gara della situazione di corsa consistente nellโincidente occorso allโatleta Lisorini e la conseguente decisione non รจ ammesso alcun ricorso.
Conseguentemente, ai sensi dellโart. 29, comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale, la Corte dichiara improponibile lโistanza proposta in primo grado e annulla la decisione impugnata; altresรฌ respinge il reclamo in quanto inammissibile.
Le ragioni di natura processuale della decisione giustificano la restituzione del contributo versato dal reclamante.
P.Q.M.
la Corte Sportiva dโAppello, dichiara improponibile lโistanza proposta in primo grado, annulla la decisione di primo grado e respinge il reclamo.
Dispone la restituzione del contributo versato dal reclamante.
Roma, 19/9/2025
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe CINCIONI
IL RELATORE
Avv. Marco Di Lullo