Procedimento RG 2/25

    R.G. 2/2025 – Reclamante Lisorini Leone, nato a Cecina il 13/08/2008 (Tessera A243481), rappresentato dai genitori Fogagnolo Nicla e Lisorini Piergiuseppe – Reclamo avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Regionale Toscana di cui al comunicato n. 06 del 24/07/2025. – Rif. gara pista svoltasi nel velodromo di Firenze in data 16/7/2025 – 17/7/2025, categoria Juniores, prova contro il tempo (ID gara 177542)

     La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Italiana Ciclismo in data 8 settembre 2025 e successivamente in collegamento da remoto in data 17 settembre 2025, formata dai seguenti componenti:

    Avv. Giuseppe CINCIONI                                  PRESIDENTE

    Avv. Massimo GIANNUZZI                              COMPONENTE

    Avv. Marco DI LULLO                                       COMPONENTE

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:

    FATTO

    1.- La vicenda attiene allo svolgimento della gara ciclistica su pista, svoltasi nel velodromo di Firenze in data 16/7/2025 – 17/7/2025, categoria Juniores, prova contro il tempo (ID gara 177542).

    Deduce l’odierno reclamante che, durante lo svolgimento della gara, immediatamente dopo la partenza, la sua bicicletta si bloccava e, a seguito del suddetto incidente, veniva escluso dalla competizione.

    2.- L’atleta Leone Lisorini, rappresentato dai propri genitori, ha proposto ricorso al Giudice sportivo avverso la decisione del Giudice di gara, rappresentando che l’incidente era stato causato dalla rottura/difetto di un dado di serraggio dell’insieme perno/pignone/ruota posteriore.

    L’istante deduceva che, appena avvedutosi di tale circostanza, ritenendo che il dado “rotto” costituisca una parte essenziale della bicicletta, si recava immediatamente al tavolo del Collegio di Giuria, rappresentando l’accaduto ed esibendo il dado compromesso anche ai fini di un suo esame tecnico in quella sede; ciò al fine di ottenere una ripartenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.2.021 ter e 3.2.021 del Regolamento UCI “Regolamento dello Sport Ciclistico”. Di contro, la sua richiesta non sarebbe stata presa in considerazione dai Giudici presenti.

    Deduceva altresì la scorrettezza del comportamento del Collegio di Giuria per non aver dato atto nel verbale di gara della propria richiesta.

    3.- Il Giudice sportivo regionale della Toscana, con comunicato n.6/2025, ha respinto il ricorso ritenuto che “1. a) Nessuna denuncia e nessun reclamo scritto, relativo a “Fatti di corsa”, è stato presentato al Collegio di Giuria, da parte del ricorrente;

    1. b) L’istanza non è stata preannunciata in sede di gara, in forma scritta, al Collegio di Giuria;
    2. c) L’istanza è stata formulata senza produrre eventuali mezzi di prova;
    3. d) L’istanza si limita alla descrizione dei fatti accaduti, secondo la versione del ricorrente, senza avanzare nessuna richiesta specifica”.

    Ha quindi deliberato “di non adottare alcun provvedimento a favore del ricorrente Lisorini Leone”.

    4.- Avverso la suddetta decisione del Giudice sportivo l’atleta minorenne Leone Lisorini, rappresentato dai propri genitori, ha proposto reclamo trasmesso via pec alla segreteria della Corte in data 30 luglio 2025.

    In buona sostanza, l’odierno reclamante ritiene errata la decisione del Giudice sportivo in quanto l’istanza di reclamo/denuncia sarebbe stata preannunciata oralmente in modo chiaro ed inequivoco al Collegio di Giuria al momento dell’incidente; allo stesso Collegio sarebbero stati presentati i mezzi di prova ed in particolare il “dado rotto”.

    Il reclamante ha concluso, per quanto rileva per questa Corte, richiedendo che, in accoglimento del reclamo, sia concessa la ripartenza ai sensi dell’art. 3.2.021 del Regolamento UCI, mediante una prova cronometrata da svolgere in qualsiasi velodromo nazionale.

    5.- Il Presidente della Corte, con provvedimento del 2 settembre 2025 ha fissato l’udienza di trattazione al giorno 8 settembre 2025.

    All’udienza dell’8 settembre è comparso, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale il Sig. Piergiuseppe Lisorini, il quale ha ribadito le argomentazioni dedotte nel reclamo. La Corte si è riservata per la decisione.

    DIRITTO

    1.- Come anticipato in punto di fatto, l’atleta Leone Lisorini contesta la squalifica dalla gara a seguito dell’incidente occorsogli. In particolare, ritiene che la valutazione dell’incidente stesso da parte del Giudice di gara sarebbe stata errata, in quanto il “dado rotto” sarebbe da considerare come “parte essenziale della bicicletta” e quindi l’incidente sarebbe stato da qualificarsi come “incidente riconosciuto” ai sensi dell’art. .3.2.021 del Regolamento UCI “Regolamento dello Sport Ciclistico”. Pertanto – a suo dire – egli avrebbe avuto diritto ad una ripartenza, ai sensi dell’art. 3.2.021 ter del medesimo Regolamento UCI.

    A tale riguardo, l’art. 3.2.021 ter del medesimo Regolamento UCI prevede, per quanto rileva in questa sede, che “In ogni fase di una gara contro il tempo con partenza da fermo, a una squadra o a un corridore sono permesse solo due partenze. Una ripartenza sarà concessa solo in caso di falsa partenza o in caso di un incidente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3.2.021….Se una squadra o un corridore si ferma dopo aver subito un incidente e lo starter stabilisce che non si tratta di un incidente riconosciuto, la squadra o il corridore sarà squalificato dal turno di qualificazione dell’evento o sarà retrocesso nei turni successivi”.

    2.- Ciò premesso rileva la Corte che, ai fini del decidere, risulta dirimente la circostanza che i motivi di doglianza – tanto dell’istanza al Giudice sportivo quanto del reclamo a questa Corte – attengono alla valutazione dei fatti di gara e delle situazioni di corsa da parte del Giudice di gara.

    Infatti, il reclamante assume l’erroneità della qualificazione dell’incidente occorsogli che, a suo modo di vedere, doveva essere qualificato come incidente riconosciuto e non come altro incidente – non riconosciuto, ai sensi dell’art. 3.2.021 del Regolamento UCI.

    A tale proposito, l’art. 1.2.132 del medesimo Regolamento stabilisce che “alcun ricorso è ammesso contro la constatazione dei fatti, la valutazione delle situazioni di corsa e l’applicazione dei regolamenti di gara ad opera del collegio dei commissari o, se del caso, di un commissario individualmente o contro tutte le altre decisioni da essi assunte”.

    Pertanto, avverso la suddetta valutazione del Giudice di Gara della situazione di corsa consistente nell’incidente occorso all’atleta Lisorini e la conseguente decisione non è ammesso alcun ricorso.

    Conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale, la Corte dichiara improponibile l’istanza proposta in primo grado e annulla la decisione impugnata; altresì respinge il reclamo in quanto inammissibile.

    Le ragioni di natura processuale della decisione giustificano la restituzione del contributo versato dal reclamante.

    P.Q.M.

    la Corte Sportiva d’Appello, dichiara improponibile l’istanza proposta in primo grado, annulla la decisione di primo grado e respinge il reclamo.

    Dispone la restituzione del contributo versato dal reclamante.

    Roma, 19/9/2025

    Si comunichi.

    IL PRESIDENTE

    Avv. Giuseppe CINCIONI

    IL RELATORE

    Avv. Marco Di Lullo

    N.° 2 del 2025

    19 Settembre, 2025

    Procedimento RG 2/25

    R.G. 2/2025 – Reclamante Lisorini Leone, nato a Cecina il 13/08/2008 (Tessera A243481), rappresentato dai genitori Fogagnolo Nicla e Lisorini Piergiuseppe - Reclamo avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Regionale Toscana di cui al comunicato n. 06 del 24/07/2025. – Rif. gara pista svoltasi nel velodromo di Firenze in data 16/7/2025 – 17/7/2025, categoria Juniores, prova contro il tempo (ID gara 177542)

     La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Italiana Ciclismo in data 8 settembre 2025 e successivamente in collegamento da remoto in data 17 settembre 2025, formata dai seguenti componenti:

    Avv. Giuseppe CINCIONI                                  PRESIDENTE

    Avv. Massimo GIANNUZZI                              COMPONENTE

    Avv. Marco DI LULLO                                       COMPONENTE

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:

    FATTO

    1.- La vicenda attiene allo svolgimento della gara ciclistica su pista, svoltasi nel velodromo di Firenze in data 16/7/2025 – 17/7/2025, categoria Juniores, prova contro il tempo (ID gara 177542).

    Deduce l’odierno reclamante che, durante lo svolgimento della gara, immediatamente dopo la partenza, la sua bicicletta si bloccava e, a seguito del suddetto incidente, veniva escluso dalla competizione.

    2.- L’atleta Leone Lisorini, rappresentato dai propri genitori, ha proposto ricorso al Giudice sportivo avverso la decisione del Giudice di gara, rappresentando che l’incidente era stato causato dalla rottura/difetto di un dado di serraggio dell’insieme perno/pignone/ruota posteriore.

    L’istante deduceva che, appena avvedutosi di tale circostanza, ritenendo che il dado “rotto” costituisca una parte essenziale della bicicletta, si recava immediatamente al tavolo del Collegio di Giuria, rappresentando l’accaduto ed esibendo il dado compromesso anche ai fini di un suo esame tecnico in quella sede; ciò al fine di ottenere una ripartenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.2.021 ter e 3.2.021 del Regolamento UCI “Regolamento dello Sport Ciclistico”. Di contro, la sua richiesta non sarebbe stata presa in considerazione dai Giudici presenti.

    Deduceva altresì la scorrettezza del comportamento del Collegio di Giuria per non aver dato atto nel verbale di gara della propria richiesta.

    3.- Il Giudice sportivo regionale della Toscana, con comunicato n.6/2025, ha respinto il ricorso ritenuto che “1. a) Nessuna denuncia e nessun reclamo scritto, relativo a “Fatti di corsa”, è stato presentato al Collegio di Giuria, da parte del ricorrente;

    1. b) L’istanza non è stata preannunciata in sede di gara, in forma scritta, al Collegio di Giuria;
    2. c) L’istanza è stata formulata senza produrre eventuali mezzi di prova;
    3. d) L’istanza si limita alla descrizione dei fatti accaduti, secondo la versione del ricorrente, senza avanzare nessuna richiesta specifica”.

    Ha quindi deliberato “di non adottare alcun provvedimento a favore del ricorrente Lisorini Leone”.

    4.- Avverso la suddetta decisione del Giudice sportivo l’atleta minorenne Leone Lisorini, rappresentato dai propri genitori, ha proposto reclamo trasmesso via pec alla segreteria della Corte in data 30 luglio 2025.

    In buona sostanza, l’odierno reclamante ritiene errata la decisione del Giudice sportivo in quanto l’istanza di reclamo/denuncia sarebbe stata preannunciata oralmente in modo chiaro ed inequivoco al Collegio di Giuria al momento dell’incidente; allo stesso Collegio sarebbero stati presentati i mezzi di prova ed in particolare il “dado rotto”.

    Il reclamante ha concluso, per quanto rileva per questa Corte, richiedendo che, in accoglimento del reclamo, sia concessa la ripartenza ai sensi dell’art. 3.2.021 del Regolamento UCI, mediante una prova cronometrata da svolgere in qualsiasi velodromo nazionale.

    5.- Il Presidente della Corte, con provvedimento del 2 settembre 2025 ha fissato l’udienza di trattazione al giorno 8 settembre 2025.

    All’udienza dell’8 settembre è comparso, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale il Sig. Piergiuseppe Lisorini, il quale ha ribadito le argomentazioni dedotte nel reclamo. La Corte si è riservata per la decisione.

    DIRITTO

    1.- Come anticipato in punto di fatto, l’atleta Leone Lisorini contesta la squalifica dalla gara a seguito dell’incidente occorsogli. In particolare, ritiene che la valutazione dell’incidente stesso da parte del Giudice di gara sarebbe stata errata, in quanto il “dado rotto” sarebbe da considerare come “parte essenziale della bicicletta” e quindi l’incidente sarebbe stato da qualificarsi come “incidente riconosciuto” ai sensi dell’art. .3.2.021 del Regolamento UCI “Regolamento dello Sport Ciclistico”. Pertanto – a suo dire – egli avrebbe avuto diritto ad una ripartenza, ai sensi dell’art. 3.2.021 ter del medesimo Regolamento UCI.

    A tale riguardo, l’art. 3.2.021 ter del medesimo Regolamento UCI prevede, per quanto rileva in questa sede, che “In ogni fase di una gara contro il tempo con partenza da fermo, a una squadra o a un corridore sono permesse solo due partenze. Una ripartenza sarà concessa solo in caso di falsa partenza o in caso di un incidente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3.2.021….Se una squadra o un corridore si ferma dopo aver subito un incidente e lo starter stabilisce che non si tratta di un incidente riconosciuto, la squadra o il corridore sarà squalificato dal turno di qualificazione dell'evento o sarà retrocesso nei turni successivi”.

    2.- Ciò premesso rileva la Corte che, ai fini del decidere, risulta dirimente la circostanza che i motivi di doglianza – tanto dell’istanza al Giudice sportivo quanto del reclamo a questa Corte - attengono alla valutazione dei fatti di gara e delle situazioni di corsa da parte del Giudice di gara.

    Infatti, il reclamante assume l’erroneità della qualificazione dell’incidente occorsogli che, a suo modo di vedere, doveva essere qualificato come incidente riconosciuto e non come altro incidente – non riconosciuto, ai sensi dell’art. 3.2.021 del Regolamento UCI.

    A tale proposito, l’art. 1.2.132 del medesimo Regolamento stabilisce che “alcun ricorso è ammesso contro la constatazione dei fatti, la valutazione delle situazioni di corsa e l’applicazione dei regolamenti di gara ad opera del collegio dei commissari o, se del caso, di un commissario individualmente o contro tutte le altre decisioni da essi assunte”.

    Pertanto, avverso la suddetta valutazione del Giudice di Gara della situazione di corsa consistente nell’incidente occorso all’atleta Lisorini e la conseguente decisione non è ammesso alcun ricorso.

    Conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale, la Corte dichiara improponibile l’istanza proposta in primo grado e annulla la decisione impugnata; altresì respinge il reclamo in quanto inammissibile.

    Le ragioni di natura processuale della decisione giustificano la restituzione del contributo versato dal reclamante.

    P.Q.M.

    la Corte Sportiva d’Appello, dichiara improponibile l’istanza proposta in primo grado, annulla la decisione di primo grado e respinge il reclamo.

    Dispone la restituzione del contributo versato dal reclamante.

    Roma, 19/9/2025

    Si comunichi.

    IL PRESIDENTE

    Avv. Giuseppe CINCIONI

    IL RELATORE

    Avv. Marco Di Lullo