Procedimento RG 1/25

    RG 1/2025 – Reclamante A.S.D. Ciclistica Monselice (cod F.C.I. 03×0144). -Reclamo avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al comunicato n. 03 del 09/06/2025. – Rif. gara ciclistica 9° Gran Premio Amici del ciclismo di San Pietro in Cariano (VR) svoltasi in data 11/05/2025 categoria Allievi (ID gara 175092)

     La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana in data 2 luglio 2025, formata dai seguenti componenti:

    Avv. Giuseppe CINCIONI                                  PRESIDENTE

    Avv. Massimo GIANNUZZI                              COMPONENTE

    Avv. Marco DI LULLO                                       COMPONENTE

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:

    FATTO

    1.- La vicenda attiene allo svolgimento della gara ciclistica 9° Gran Premio Amici del ciclismo di San Pietro in Cariano (VR) svoltasi in data 11/05/2025 categoria Allievi (ID gara 175092)

    In particolare, la gara in prossimità della sua conclusione, veniva neutralizzata dal Direttore di corsa e, verificata l’impossibilità di farla ripartire per ragioni di sicurezza, veniva successivamente annullata.

    2.- La A.S.D. Ciclistica Monselice, i cui atleti ricoprivano la prima, la seconda e la quarta posizione al momento in cui transitavano sull’arrivo, ha proposto ricorso al Giudice sportivo rassegnando le seguenti conclusioni:

    “1) Sia riconosciuta la Vittoria e i piazzamenti dei nostri Atleti, che hanno portato a termine la gara e regolarmente transitati all’ultimo passaggio sulla linea di arrivo nel seguente ordine: 1° classificato: Dons Alberto (A.S.D. Ciclistica Monselice -dorsale 108) 2° classificato: Ceccarello Lorenzo (A.S.D. Ciclistica Monselice -dorsale 105) 3° classificato: Cornella Daniel (Libertas Raiffeisen Laives ASD -dorsale 60) 4° classificato: Magagnotti Erik (A.S.D. Ciclistica Monselice -dorsale 111);

    2) Per gli Atleti sopradescritti, sia riconosciuto il punteggio di valorizzazione previsto dal Regolamento e dalle norme Attuative Federali di settore e categoria, compresa relativa registrazione sul sistema informatico Federale (fattoreK).

    3) Comprendendo l’evidente rammarico e il dispiacere dell’Organizzatore per quanto accaduto, a titolo di solidarietà nei loro confronti, fatti salvi cedenti punti 1) e 2) siamo disponibili a rinunciare ai relativi premi in natura e in denaro.

    In subordine, in previsione delle prossime convocazioni delle Strutture Tecniche Regionali concernenti le attività delle Rappresentative del Veneto, chiediamo che siano riconosciuti formalmente le prestazioni atletiche e i piazzamenti dei nostri Atleti sopradescritti”.

    In sintesi, la ricorrente ha dedotto che la neutralizzazione della gara da parte del Direttore di corsa non sarebbe stata tempestivamente e ritualmente comunicata ai partecipanti alla gara e alle rispettive squadre. In particolare, gli atleti avrebbero gareggiato fino al momento dell’arrivo, momento in cui avrebbero avuto contezza della suddetta neutralizzazione. Conseguentemente, essendo la neutralizzazione comunicata soltanto “di fatto a gara conclusa” (p. 4. ricorso al Giudice sportivo), la gara si sarebbe di fatto conclusa regolarmente.

    A comprova della circostanza che la gara si sarebbe conclusa regolarmente la ricorrente odierna reclamante deduce che si sarebbe anche svolta la premiazione.

    3.- Il Giudice sportivo del Veneto ha respinto il ricorso considerato che “

    • alla Direzione di Corsa spetta ogni decisione in merito alle questioni organizzative della gara;
    • – l’annullamento della gara disposto dal Direttore di Corsa è stato comunicato via radio a tutte le componenti presenti in corsa prima dell’arrivo finale;
    • – per i “risultati intermedi fino a quel momento acquisiti” di cui all’art. 106 RTAA, deve intendersi e riferirsi a quanto verificatosi fino al momento della comunicazione dell’annullamento della gara da parte della Direzione di Corsa;
    • – la ricorrente non ha comunque dato prova della presunta avvenuta comunicazione e/o affissione dell’ordine di arrivo, in caso in ipotesi di annullamento della corsa disposto dal Direttore di Corsa, il Collegio di Giuria è tenuto e limitato a prenderne atto, senza possibilità di intervenire in alcun modo né con alcuna decisione propria e nessun ordine d’arrivo può essere stilato e se stilato da parte del Giudice d’Arrivo è da considerarsi nullo come non dato;
    • – la consegna dei premi da parte dell’organizzatore è decisione autonoma e indipendente dal Collegio di Giuria e della Direzione di Corsa e che non rileva a livello tecnico-agonistico”.

    4.- Avverso la suddetta decisione del Giudice sportivo la A.S.D. Ciclistica Monselice ha proposto reclamo trasmesso via pec in data 16 giugno 2025.

    5.- Il Presidente della Corte, con provvedimento del 24.06.2025 ha fissato l’udienza di trattazione al giorno 2 luglio 2025 e, verificata l’incompletezza del fascicolo istruttorio per mancanza di atti necessari ai fini del decidere, il Presidente della Corte, con provvedimento del 1luglio 2025 disponeva l’acquisizione della seguente documentazione presso il Comitato Regionale del Veneto della Federazione Ciclistica Italiana:

    a) Copia del verbale di gara redatto dal Collegio di Giuria.

    b) Copia del rapporto di corsa, redatto dal Direttore di corsa;

    c) Copia degli eventuali comunicati di Giuria;

    d) Copia dell’eventuale ordine di Arrivo;

    Peraltro, la medesima documentazione era già stata oggetto di istanza di accesso nei confronti del Comitato regionale del Veneto da parte della reclamante che si era riservata di integrare il reclamo entro il terzo giorno successivo al ricevimento degli atti.

    Il Collegio regionale del Veneto, in ossequio al suddetto provvedimento presidenziale, ha trasmesso la documentazione alla Segreteria della Corte in data 1 luglio 2025 e in pari data la Segreteria della Corte ha inoltrato la medesima documentazione alla odierna reclamante.

    6.- All’udienza del 2 luglio 2025, in via preliminare il Presidente ha avvisato la reclamante che – essendo stata trasmessa alla stessa parte reclamante la documentazione istruttoria acquisita d’ufficio in data 1luglio 2025 – essa aveva diritto, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Regolamento di Giustizia Federale, ad integrare i motivi del reclamo entro tre giorni dalla data di trasmissione.

    Parte reclamante, resa edotta di detta facoltà, ha rinunciato espressamente al suddetto termine e pertanto si è svolta la trattazione del reclamo. In particolare, parte reclamante, dopo aver ribadito le proprie ragioni, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado ai nn. 1), 2) e 3) sopra trascritti, come espressamente riportate nel reclamo. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.

    DIRITTO

    1.- Come anticipato in punto di fatto, l’A.S.D. Ciclistica Monselice contesta l’annullamento della gara di cui in premessa e richiede che sia riconosciuta la vittoria e i piazzamenti degli atleti di appartenenza nonché (e conseguentemente) il riconoscimento ai medesimi del punteggio di valorizzazione previsto dal Regolamento e dalle norme attuative federali di settore e categoria.

    1.1.- A tale riguardo, la reclamante ritiene in buona sostanza priva di effetti la neutralizzazione della gara effettuata dalla Direzione di corsa, in quanto la stessa neutralizzazione non sarebbe stata tempestivamente comunicata agli atleti in gara e neanche alle squadre al seguito e – secondo la stessa reclamante – “la corsa non si è mai interrotta ed è proseguita normalmente con i corridori rimasti in gara, in clima di competizione, con i mezzi ufficiali (auto inizio/fine gara, scorte tecniche, motostaffette, veicoli di Giuria, ecc.) regolarmente al seguito, compresa vettura dei Carabinieri”. In particolare, la neutralizzazione sarebbe stata comunicata “direttamente dal direttore di Corsa, fermo oltre la linea del traguardo finale che verbalmente e con ampi gesti comunicava tale decisione”, sia ai due corridori di testa che al resto delle persone presenti.

    La reclamante invoca poi l’applicazione dell’art. 106 RTAA e in particolare il riferimento ai “risultati intermedi fino a quel momento acquisiti”, in ragione della “decisione del Direttore di Corsa, il quale dopo una decina di minuti dalla fine della gara e dopo un consulto con il Collegio di Giuria, direttamente dal palco al traguardo, comunicava che la gara era da ritenersi ufficialmente conclusa e che sarebbe stato stilato l’ordine di arrivo secondo l’ultimo passaggio degli atleti sulla linea del traguardo”.

    2.- In proposito, ritiene la Corte che, pur dovendosi riconoscere che la gestione della gara e delle fasi ad essa successive non è stata ottimale, le conclusioni della reclamante non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

    2.1.- In via preliminare, con riferimento alla “neutralizzazione” della gara occorre richiamare l’art. 106 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica che stabilisce, per quanto di interesse in questa sede, che “al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze che si manifestino nel corso della gara o della tappa che pongano in pericolo l’incolumità dei corridori e del seguito e/o la validità del risultato tecnico della corsa o della tappa, si dovrà procedere nel modo che segue:

    in tutte le gare, regionali, nazionali ed internazionali il Direttore di Corsa potrà decidere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente di Giuria, di:

    a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano e la modifica sia preventivamente autorizzata dal competente organo amministrativo previo parere favorevole;

    b) neutralizzare temporaneamente la corsa o la tappa, quando la sosta della carovana, in considerazione delle condizioni ambientali, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della corsa con la stessa situazione al momento della neutralizzazione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei corridori;

    c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l’annullamento totale della corsa o della tappa con tutti i risultati intermedi fino al momento acquisiti oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell’incidente…”.

    Dalla lettura della disposizione risulta quindi che la neutralizzazione è una decisione che spetta al Direttore di corsa, che determina una sospensione della gara, allorché non siano assicurate le condizioni di necessaria sicurezza per gli atleti, a cui può fare seguito la ripresa della corsa nel rispetto della tutela fisica dei corridori; ove non vi siano le condizioni perché ciò avvenga in sicurezza il Direttore può annullare la gara.

    Ciò – come si vedrà di seguito – è quanto accaduto nel caso di specie, pur in presenza di alcune criticità gestionali dovute anche alla circostanza che gli eventi che hanno determinato la decisione di neutralizzazione sono accaduti allorché la gara stava volgendo al termine.

    3.- Ciò premesso, la ricostruzione di parte reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e in particolare né nel rapporto del direttore di corsa né nella relazione di giuria né nel verbale di gara, le cui risultanze non sono smentite dalla documentazione depositata dal reclamante.

    3.1.- In proposito, dalla relazione di giuria risulta che, nell’approssimarsi della conclusione della gara – e quindi quando la “gara stava procedendo regolarmente al termine” – il Direttore di corsa comunicava “che la gara deve essere neutralizzata a causa delle ambulanze e medico impegnate entrambe su due cadute e non al seguito della gara, inoltre chiede alle moto in gara di aiutarlo a gestire gli atleti accompagnandoli a velocità controllata fino all’arrivo ma senza fermarli”.

    La circostanza che – pur nelle riscontrate difficoltà di comunicazione – la neutralizzazione sia stata comunicata per radio dal direttore di Corsa, è confermata dalla dichiarazione resa nella relazione di giuria dal componente di giuria Ficili che conferma che per radio si sente la frase del Direttore di corsa che “la gara viene neutralizzata” e lo stesso componente di giuria afferma “ho avuto l’impressione che la moto di testa si avvicinasse ai due corridori in fuga per parlargli, ma questi hanno continuato a procedere con andatura “da gara”.

    Il suddetto svolgimento dei fatti – e le ragioni della neutralizzazione – sono confermati dalla dichiarazione resa dal Giudice d’arrivo nella relazione di giuria: “a due giri dal termine mi fermo per prepararmi sul palco. Al momento del mio arrivo non si sentivano comunicazioni della gara, lo speaker riesce a ripristinare l’audio e a quel punto si sente la comunicazione che la gara è stata neutralizzata per mancanza di mezzi di soccorso e che i ragazzi sarebbero stati condotti all’arrivo a velocità controllata, perché sarebbero stati fatti ripartire. Materialmente non riesco a chiamare il Presidente di Giuria perché vedo arrivare la macchina del Direttore di corsa, che una volta sceso, e posizionatosi in mezzo alla strada ferma i ragazzi e avvisa che la gara è neutralizzata e che i ragazzi sarebbero stati fatti ripartire con i tempi di arrivo”.

    Dalle suddette dichiarazioni si evince chiaramente che la gara è stata neutralizzata quando la stessa era ancora in corso di svolgimento e che la comunicazione della stessa è stata effettuata via radio e confermata dallo speaker.

    L’avvenuta neutralizzazione – proprio in ragione del fatto che essa era avvenuta quando la gara stava volgendo al termine e non essendovi certezza che tutti gli atleti ne fossero stati messi adeguatamente a conoscenza nello spazio residuo della gara – è stata altresì ribadita dal direttore corsa sulla linea di arrivo agli atleti in corso di gara.

    3.2.- Dai medesimi atti risulta altresì evidente che, in maniera coerente con la decisione di neutralizzare la gara – gli organi competenti avevano intenzione di far ripartire la gara, ma ciò non è stato possibile per ragioni di sicurezza (“gli incroci erano scoperti”). Pertanto la gara non è ripartita ed è stata annullata.

    3.3.- Nel rapporto del direttore di corsa si dà atto delle ragioni che hanno portato alla neutralizzazione cioè a dire che “erano ferme entrambe le ambulanze e medico di gara per due cadute”.

    3.4.- Da ciò deriva che la neutralizzazione della gara è avvenuta a gara in corso e tale circostanza è determinante perché, dal momento della neutralizzazione, la gara viene ad essere interrotta e soltanto in un secondo momento si procede a verificare se essa può ripartire, circostanza questa nel caso di specie esclusa per ragioni di sicurezza.

    3.5.- In ogni caso la comunicazione della neutralizzazione – per quanto avvenuta con modalità tali da non garantire che tutti gli atleti ne abbiano avuto contezza tempestiva – può avere avuto incidenza sullo svolgimento “di fatto” della gara fino al suo arrivo.

    In altri termini, la comunicazione dell’avvenuta neutralizzazione può, almeno in tesi, essere stata recepita da alcuni degli atleti e avere avuto riflessi sulla loro condotta fino alla materiale interruzione della corsa.

    3.6.- Dunque non può essere condiviso l’assunto del reclamante che la gara “non si è mai interrotta ed è proseguita normalmente con i corridori rimasti in gara…”.

    4.- Deve poi rilevarsi che – contrariamente a quanto assume la reclamante – non è stato in alcun modo redatto l’ordine di arrivo, come confermato dal verbale di gara ove risulta che il Collegio di giuria ha trasmesso al Giudice sportivo soltanto il rapporto del direttore di corsa e l’elenco dei partenti e non anche l’ordine di arrivo. Anche la relazione di giuria conferma tale circostanza e la reclamante non ha fornito la prova di quanto dedotto e comunque prova idonea a confutare le risultanze dei suddetti atti.

    Tale circostanza è peraltro coerente con l’annullamento della gara dopo che si è accertato che la gara non poteva essere ripresa per ragioni di sicurezza.

    5.- Infine anche il riferimento del reclamante all’art. 106 del Regolamento tecnico e in particolare ai “risultati intermedi fino a quel momento acquisiti” è privo di fondamento.

    Infatti dalla piana lettura della disposizione – sopra testualmente riportata – si evidenzia che l’annullamento della corsa implica anche quello dei risultati intermedi fino al momento acquisiti e non certo può voler significare che l’annullamento della corsa comporta che i risultati intermedi acquisiscano valore definitivo.

    6.- Per tutte le suesposte ragioni il reclamo deve essere respinto.

    Alla luce delle risultanze della relazione di giuria, la Corte trasmette la propria decisione e il fascicolo di causa al Giudice Sportivo Nazionale ed Procura Federale per le valutazioni di competenza, ex art. 20 lett. C) Regolamento di Giustizia Federale.

    P.Q.M.

    la Corte Sportiva d’Appello, respinge il reclamo.

    Dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Sportivo Nazionale ed alla Procura Federale per le valutazioni ad essi riservate e l’eventuale seguito di competenza.

    Roma lì 8.07.2025

    Si comunichi.

    IL PRESIDENTE

    Avv. Giuseppe CINCIONI

    IL RELATORE

    Avv. Marco Di Lullo

    N.° 1 del 2025

    8 Luglio, 2025

    Procedimento RG 1/25

    RG 1/2025 – Reclamante A.S.D. Ciclistica Monselice (cod F.C.I. 03x0144). -Reclamo avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al comunicato n. 03 del 09/06/2025. – Rif. gara ciclistica 9° Gran Premio Amici del ciclismo di San Pietro in Cariano (VR) svoltasi in data 11/05/2025 categoria Allievi (ID gara 175092)

     La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana in data 2 luglio 2025, formata dai seguenti componenti:

    Avv. Giuseppe CINCIONI                                  PRESIDENTE

    Avv. Massimo GIANNUZZI                              COMPONENTE

    Avv. Marco DI LULLO                                       COMPONENTE

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:

    FATTO

    1.- La vicenda attiene allo svolgimento della gara ciclistica 9° Gran Premio Amici del ciclismo di San Pietro in Cariano (VR) svoltasi in data 11/05/2025 categoria Allievi (ID gara 175092)

    In particolare, la gara in prossimità della sua conclusione, veniva neutralizzata dal Direttore di corsa e, verificata l’impossibilità di farla ripartire per ragioni di sicurezza, veniva successivamente annullata.

    2.- La A.S.D. Ciclistica Monselice, i cui atleti ricoprivano la prima, la seconda e la quarta posizione al momento in cui transitavano sull’arrivo, ha proposto ricorso al Giudice sportivo rassegnando le seguenti conclusioni:

    “1) Sia riconosciuta la Vittoria e i piazzamenti dei nostri Atleti, che hanno portato a termine la gara e regolarmente transitati all'ultimo passaggio sulla linea di arrivo nel seguente ordine: 1° classificato: Dons Alberto (A.S.D. Ciclistica Monselice -dorsale 108) 2° classificato: Ceccarello Lorenzo (A.S.D. Ciclistica Monselice -dorsale 105) 3° classificato: Cornella Daniel (Libertas Raiffeisen Laives ASD -dorsale 60) 4° classificato: Magagnotti Erik (A.S.D. Ciclistica Monselice -dorsale 111);

    2) Per gli Atleti sopradescritti, sia riconosciuto il punteggio di valorizzazione previsto dal Regolamento e dalle norme Attuative Federali di settore e categoria, compresa relativa registrazione sul sistema informatico Federale (fattoreK).

    3) Comprendendo l'evidente rammarico e il dispiacere dell'Organizzatore per quanto accaduto, a titolo di solidarietà nei loro confronti, fatti salvi cedenti punti 1) e 2) siamo disponibili a rinunciare ai relativi premi in natura e in denaro.

    In subordine, in previsione delle prossime convocazioni delle Strutture Tecniche Regionali concernenti le attività delle Rappresentative del Veneto, chiediamo che siano riconosciuti formalmente le prestazioni atletiche e i piazzamenti dei nostri Atleti sopradescritti”.

    In sintesi, la ricorrente ha dedotto che la neutralizzazione della gara da parte del Direttore di corsa non sarebbe stata tempestivamente e ritualmente comunicata ai partecipanti alla gara e alle rispettive squadre. In particolare, gli atleti avrebbero gareggiato fino al momento dell’arrivo, momento in cui avrebbero avuto contezza della suddetta neutralizzazione. Conseguentemente, essendo la neutralizzazione comunicata soltanto “di fatto a gara conclusa” (p. 4. ricorso al Giudice sportivo), la gara si sarebbe di fatto conclusa regolarmente.

    A comprova della circostanza che la gara si sarebbe conclusa regolarmente la ricorrente odierna reclamante deduce che si sarebbe anche svolta la premiazione.

    3.- Il Giudice sportivo del Veneto ha respinto il ricorso considerato che “

    • - alla Direzione di Corsa spetta ogni decisione in merito alle questioni organizzative della gara;
    • - l’annullamento della gara disposto dal Direttore di Corsa è stato comunicato via radio a tutte le componenti presenti in corsa prima dell’arrivo finale;
    • - per i “risultati intermedi fino a quel momento acquisiti” di cui all’art. 106 RTAA, deve intendersi e riferirsi a quanto verificatosi fino al momento della comunicazione dell’annullamento della gara da parte della Direzione di Corsa;
    • - la ricorrente non ha comunque dato prova della presunta avvenuta comunicazione e/o affissione dell’ordine di arrivo, in caso in ipotesi di annullamento della corsa disposto dal Direttore di Corsa, il Collegio di Giuria è tenuto e limitato a prenderne atto, senza possibilità di intervenire in alcun modo né con alcuna decisione propria e nessun ordine d’arrivo può essere stilato e se stilato da parte del Giudice d’Arrivo è da considerarsi nullo come non dato;
    • - la consegna dei premi da parte dell’organizzatore è decisione autonoma e indipendente dal Collegio di Giuria e della Direzione di Corsa e che non rileva a livello tecnico-agonistico”.

    4.- Avverso la suddetta decisione del Giudice sportivo la A.S.D. Ciclistica Monselice ha proposto reclamo trasmesso via pec in data 16 giugno 2025.

    5.- Il Presidente della Corte, con provvedimento del 24.06.2025 ha fissato l’udienza di trattazione al giorno 2 luglio 2025 e, verificata l’incompletezza del fascicolo istruttorio per mancanza di atti necessari ai fini del decidere, il Presidente della Corte, con provvedimento del 1luglio 2025 disponeva l’acquisizione della seguente documentazione presso il Comitato Regionale del Veneto della Federazione Ciclistica Italiana:

    a) Copia del verbale di gara redatto dal Collegio di Giuria.

    b) Copia del rapporto di corsa, redatto dal Direttore di corsa;

    c) Copia degli eventuali comunicati di Giuria;

    d) Copia dell'eventuale ordine di Arrivo;

    Peraltro, la medesima documentazione era già stata oggetto di istanza di accesso nei confronti del Comitato regionale del Veneto da parte della reclamante che si era riservata di integrare il reclamo entro il terzo giorno successivo al ricevimento degli atti.

    Il Collegio regionale del Veneto, in ossequio al suddetto provvedimento presidenziale, ha trasmesso la documentazione alla Segreteria della Corte in data 1 luglio 2025 e in pari data la Segreteria della Corte ha inoltrato la medesima documentazione alla odierna reclamante.

    6.- All’udienza del 2 luglio 2025, in via preliminare il Presidente ha avvisato la reclamante che – essendo stata trasmessa alla stessa parte reclamante la documentazione istruttoria acquisita d’ufficio in data 1luglio 2025 – essa aveva diritto, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Regolamento di Giustizia Federale, ad integrare i motivi del reclamo entro tre giorni dalla data di trasmissione.

    Parte reclamante, resa edotta di detta facoltà, ha rinunciato espressamente al suddetto termine e pertanto si è svolta la trattazione del reclamo. In particolare, parte reclamante, dopo aver ribadito le proprie ragioni, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado ai nn. 1), 2) e 3) sopra trascritti, come espressamente riportate nel reclamo. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.

    DIRITTO

    1.- Come anticipato in punto di fatto, l’A.S.D. Ciclistica Monselice contesta l’annullamento della gara di cui in premessa e richiede che sia riconosciuta la vittoria e i piazzamenti degli atleti di appartenenza nonché (e conseguentemente) il riconoscimento ai medesimi del punteggio di valorizzazione previsto dal Regolamento e dalle norme attuative federali di settore e categoria.

    1.1.- A tale riguardo, la reclamante ritiene in buona sostanza priva di effetti la neutralizzazione della gara effettuata dalla Direzione di corsa, in quanto la stessa neutralizzazione non sarebbe stata tempestivamente comunicata agli atleti in gara e neanche alle squadre al seguito e – secondo la stessa reclamante – “la corsa non si è mai interrotta ed è proseguita normalmente con i corridori rimasti in gara, in clima di competizione, con i mezzi ufficiali (auto inizio/fine gara, scorte tecniche, motostaffette, veicoli di Giuria, ecc.) regolarmente al seguito, compresa vettura dei Carabinieri”. In particolare, la neutralizzazione sarebbe stata comunicata “direttamente dal direttore di Corsa, fermo oltre la linea del traguardo finale che verbalmente e con ampi gesti comunicava tale decisione”, sia ai due corridori di testa che al resto delle persone presenti.

    La reclamante invoca poi l’applicazione dell’art. 106 RTAA e in particolare il riferimento ai "risultati intermedi fino a quel momento acquisiti", in ragione della “decisione del Direttore di Corsa, il quale dopo una decina di minuti dalla fine della gara e dopo un consulto con il Collegio di Giuria, direttamente dal palco al traguardo, comunicava che la gara era da ritenersi ufficialmente conclusa e che sarebbe stato stilato l'ordine di arrivo secondo l'ultimo passaggio degli atleti sulla linea del traguardo”.

    2.- In proposito, ritiene la Corte che, pur dovendosi riconoscere che la gestione della gara e delle fasi ad essa successive non è stata ottimale, le conclusioni della reclamante non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

    2.1.- In via preliminare, con riferimento alla “neutralizzazione” della gara occorre richiamare l’art. 106 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica che stabilisce, per quanto di interesse in questa sede, che “al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze che si manifestino nel corso della gara o della tappa che pongano in pericolo l’incolumità dei corridori e del seguito e/o la validità del risultato tecnico della corsa o della tappa, si dovrà procedere nel modo che segue:

    in tutte le gare, regionali, nazionali ed internazionali il Direttore di Corsa potrà decidere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente di Giuria, di:

    a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano e la modifica sia preventivamente autorizzata dal competente organo amministrativo previo parere favorevole;

    b) neutralizzare temporaneamente la corsa o la tappa, quando la sosta della carovana, in considerazione delle condizioni ambientali, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della corsa con la stessa situazione al momento della neutralizzazione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei corridori;

    c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l’annullamento totale della corsa o della tappa con tutti i risultati intermedi fino al momento acquisiti oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell’incidente…”.

    Dalla lettura della disposizione risulta quindi che la neutralizzazione è una decisione che spetta al Direttore di corsa, che determina una sospensione della gara, allorché non siano assicurate le condizioni di necessaria sicurezza per gli atleti, a cui può fare seguito la ripresa della corsa nel rispetto della tutela fisica dei corridori; ove non vi siano le condizioni perché ciò avvenga in sicurezza il Direttore può annullare la gara.

    Ciò – come si vedrà di seguito – è quanto accaduto nel caso di specie, pur in presenza di alcune criticità gestionali dovute anche alla circostanza che gli eventi che hanno determinato la decisione di neutralizzazione sono accaduti allorché la gara stava volgendo al termine.

    3.- Ciò premesso, la ricostruzione di parte reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e in particolare né nel rapporto del direttore di corsa né nella relazione di giuria né nel verbale di gara, le cui risultanze non sono smentite dalla documentazione depositata dal reclamante.

    3.1.- In proposito, dalla relazione di giuria risulta che, nell’approssimarsi della conclusione della gara – e quindi quando la “gara stava procedendo regolarmente al termine” – il Direttore di corsa comunicava “che la gara deve essere neutralizzata a causa delle ambulanze e medico impegnate entrambe su due cadute e non al seguito della gara, inoltre chiede alle moto in gara di aiutarlo a gestire gli atleti accompagnandoli a velocità controllata fino all’arrivo ma senza fermarli”.

    La circostanza che – pur nelle riscontrate difficoltà di comunicazione – la neutralizzazione sia stata comunicata per radio dal direttore di Corsa, è confermata dalla dichiarazione resa nella relazione di giuria dal componente di giuria Ficili che conferma che per radio si sente la frase del Direttore di corsa che “la gara viene neutralizzata” e lo stesso componente di giuria afferma “ho avuto l’impressione che la moto di testa si avvicinasse ai due corridori in fuga per parlargli, ma questi hanno continuato a procedere con andatura “da gara”.

    Il suddetto svolgimento dei fatti – e le ragioni della neutralizzazione - sono confermati dalla dichiarazione resa dal Giudice d’arrivo nella relazione di giuria: “a due giri dal termine mi fermo per prepararmi sul palco. Al momento del mio arrivo non si sentivano comunicazioni della gara, lo speaker riesce a ripristinare l’audio e a quel punto si sente la comunicazione che la gara è stata neutralizzata per mancanza di mezzi di soccorso e che i ragazzi sarebbero stati condotti all’arrivo a velocità controllata, perché sarebbero stati fatti ripartire. Materialmente non riesco a chiamare il Presidente di Giuria perché vedo arrivare la macchina del Direttore di corsa, che una volta sceso, e posizionatosi in mezzo alla strada ferma i ragazzi e avvisa che la gara è neutralizzata e che i ragazzi sarebbero stati fatti ripartire con i tempi di arrivo”.

    Dalle suddette dichiarazioni si evince chiaramente che la gara è stata neutralizzata quando la stessa era ancora in corso di svolgimento e che la comunicazione della stessa è stata effettuata via radio e confermata dallo speaker.

    L’avvenuta neutralizzazione – proprio in ragione del fatto che essa era avvenuta quando la gara stava volgendo al termine e non essendovi certezza che tutti gli atleti ne fossero stati messi adeguatamente a conoscenza nello spazio residuo della gara – è stata altresì ribadita dal direttore corsa sulla linea di arrivo agli atleti in corso di gara.

    3.2.- Dai medesimi atti risulta altresì evidente che, in maniera coerente con la decisione di neutralizzare la gara - gli organi competenti avevano intenzione di far ripartire la gara, ma ciò non è stato possibile per ragioni di sicurezza (“gli incroci erano scoperti”). Pertanto la gara non è ripartita ed è stata annullata.

    3.3.- Nel rapporto del direttore di corsa si dà atto delle ragioni che hanno portato alla neutralizzazione cioè a dire che “erano ferme entrambe le ambulanze e medico di gara per due cadute”.

    3.4.- Da ciò deriva che la neutralizzazione della gara è avvenuta a gara in corso e tale circostanza è determinante perché, dal momento della neutralizzazione, la gara viene ad essere interrotta e soltanto in un secondo momento si procede a verificare se essa può ripartire, circostanza questa nel caso di specie esclusa per ragioni di sicurezza.

    3.5.- In ogni caso la comunicazione della neutralizzazione – per quanto avvenuta con modalità tali da non garantire che tutti gli atleti ne abbiano avuto contezza tempestiva - può avere avuto incidenza sullo svolgimento “di fatto” della gara fino al suo arrivo.

    In altri termini, la comunicazione dell’avvenuta neutralizzazione può, almeno in tesi, essere stata recepita da alcuni degli atleti e avere avuto riflessi sulla loro condotta fino alla materiale interruzione della corsa.

    3.6.- Dunque non può essere condiviso l’assunto del reclamante che la gara “non si è mai interrotta ed è proseguita normalmente con i corridori rimasti in gara…”.

    4.- Deve poi rilevarsi che – contrariamente a quanto assume la reclamante - non è stato in alcun modo redatto l’ordine di arrivo, come confermato dal verbale di gara ove risulta che il Collegio di giuria ha trasmesso al Giudice sportivo soltanto il rapporto del direttore di corsa e l’elenco dei partenti e non anche l’ordine di arrivo. Anche la relazione di giuria conferma tale circostanza e la reclamante non ha fornito la prova di quanto dedotto e comunque prova idonea a confutare le risultanze dei suddetti atti.

    Tale circostanza è peraltro coerente con l’annullamento della gara dopo che si è accertato che la gara non poteva essere ripresa per ragioni di sicurezza.

    5.- Infine anche il riferimento del reclamante all’art. 106 del Regolamento tecnico e in particolare ai “risultati intermedi fino a quel momento acquisiti” è privo di fondamento.

    Infatti dalla piana lettura della disposizione – sopra testualmente riportata - si evidenzia che l’annullamento della corsa implica anche quello dei risultati intermedi fino al momento acquisiti e non certo può voler significare che l’annullamento della corsa comporta che i risultati intermedi acquisiscano valore definitivo.

    6.- Per tutte le suesposte ragioni il reclamo deve essere respinto.

    Alla luce delle risultanze della relazione di giuria, la Corte trasmette la propria decisione e il fascicolo di causa al Giudice Sportivo Nazionale ed Procura Federale per le valutazioni di competenza, ex art. 20 lett. C) Regolamento di Giustizia Federale.

    P.Q.M.

    la Corte Sportiva d’Appello, respinge il reclamo.

    Dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Sportivo Nazionale ed alla Procura Federale per le valutazioni ad essi riservate e l’eventuale seguito di competenza.

    Roma lì 8.07.2025

    Si comunichi.

    IL PRESIDENTE

    Avv. Giuseppe CINCIONI

    IL RELATORE

    Avv. Marco Di Lullo