RICORRENTE U.C. PISTOIESE avverso la decisione del giudice sportivo nazionale dell’ 8 luglio 2016 (gara 114146 - 57° GIRO VALLI ARETINE) con relative sanzioni .
La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio in data 3 Agosto 2016, formata dai seguenti componenti:
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PAOLO PADOIN |
PRESIDENTE |
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FRANCESCO CONTI |
COMPONENTE |
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ALESSANDRO MARRONE |
COMPONENTE |
assisiti dal Sig. FRANCO FANTINI (funzionario FCI) – Segretario
ha assunto la seguente decisione sul ricorso presentato il 16 Luglio 2016 dalla Unione Ciclistica Pistoiese 1930 avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale contenuta nel Comunicato n. 13 dell’8 Luglio 2016 inerente la gara (cod. 114146) 57° GIRO VALLI ARETINE - del 3.7.2016.
Da detto comunicato risultava che l’atleta NOPOR Fabio, tesserato per la società suddetta, veniva sanzionato dalla Giuria ai sensi dell’Art. 18.4 - all. 4 P.I.S. R.T.A.A. e dell’art. 29 - all. 4 P.I.S. R.T.A.A.
La Società, ritenendo che tali sanzioni siano state addebitate per mero errore all’ atleta, che nega ogni addebito contestato, chiede l’archiviazione del provvedimento. In subordine, ove non fossero sufficienti gli elementi di giudizio forniti, chiede che vengano acquisiti ulteriori dettagli in merito all’accertamento (km. di gara, veicolo al quale era attaccato l’atleta, nominativo del giudice che ha accertato l’infrazione), non menzionati nel comunicato di giuria.
La Corte nel fissare la data della propria riunione ha dato regolare comunicazione della stessa alla società reclamante, che peraltro non si è presentata all’udienza né ha inviato successivamente altra documentazione.
Preliminarmente va detto che la Corte ritiene il ricorso inammissibile dal momento che i provvedimenti contestati sono relativi a fatti di corsa e che tali sanzioni sono di esclusiva competenza della Giuria a titolo definitivo (art. 147 R.T.A.A.) e l’accertamento della stessa ha valore probante assoluto.
In ogni caso, ove pure fosse stata ammissibile l’impugnazione, la Società U.C. Pistoiese 1930 avrebbe dovuto fornire elementi tali da poter modificare il provvedimento reclamato; per quanto attiene infine la richiesta di attività istruttoria sollecitata a questa Corte non si ritiene di dover provvedere poiché risultano essere irrilevanti le richieste ai fini di una modifica del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara incamerata la tassa.
Si comunica alle parti interessate.
Il Presidente
(Dott. Paolo PADOIN)
Pubblicato in data 03/08/2016