N.Β° 11 del 2024

    31 Maggio, 2024

    2^ sezione - Procedimento RG n. 16/2024

    Comunicato N. 11 del 31/05/24

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 31 maggio 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:

    PROCEDIMENTO N. 16/2024 – BATTISTUTTA Luca - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. BATTISTUTTA Luca

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta BATTISTUTTA Luca, categoria Allievo (tessera A168515), è attualmente tesserato per la società Gruppo ciclistico dilettantistico Pedale Manzanese (cod. 05B0103); il genitore ha chiesto, per motivi familiari e gestionali, il suo trasferimento alla società Gruppo Sportivo Caneva Gottardo Giochi Ass. Spo. Dil. (cod. 05T0021)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta BATTISTUTTA Luca, categoria Allievo (tessera A168515) dalla società Gruppo ciclistico dilettantistico Pedale Manzanese (cod. 05B0103) alla società Gruppo Sportivo Caneva Gottardo Giochi Ass. Spo. Dil. (cod. 05T0021) previo pagamento del premio di addestramento e del bonus di cui all’art. 29 RTTA.

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

    Carica Altro