RIUNITOSI in teleconferenza in data 24/04/25 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ lβAvv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 05/2025 β VESCOVO EDORADO – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lβatleta Edoardo Vescovo, categoria Allievo (tessera n. A103240), Γ¨ attualmente tesserato per la societΓ ASD Bike School Mirabello (cod. 01J2129); i genitori hanno chiesto per motivi personali e scolastici il suo trasferimento alla societΓ Giant β Bike Center Cimone (cod. 07U1727).
Β Il Presidente della SocietΓ di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ nella corrente stagione agonistica; anche il C.R. Piemonte ha concesso il previsto nulla osta per il trasferimento dellβatleta ad altra regione.
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresse βdellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Edoardo Vescovo, categoria Allievo (tessera n. A103240) dalla societΓ ASD Bike School Mirabello (cod. 01J2129) alla societΓ Giant β Bike Center Cimone (cod. 07U1727).
Β f.toΒ Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi