Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella โ Giudice relatore
– Avv. Lucia Bianco โ Giudice
con lโassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al Nยฐ 4/2025 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Otrezna Inna e Gorga Gianni nei confronti della Societร ASD Vaiano Bike avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento della minore G.G.
Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:
- Nel mese di dicembre 2024 i sigg.ri Otrezna Inna e Gorga Gianni comunicavano per le vie brevi ed a mezzo messaggi whatsapp del 29/12/2024 che la loro figlia minore G.G., tesserata con lโASD Vaiano Bike nella ctg. โgiovanissimiโ per lโanno 2025, non avrebbe piรน corso per la suddetta ASD e, quindi, chiedevano il nulla osta (non essendovi vincoli di sorta) per poter tesserare la loro figlia con altra societร . Si dichiaravano, altresรฌ, disponibili a restituire il materiale tecnico di cui era in possesso lโatleta, e come consegnata alla stessa, ad esclusione della bici di marca Fondriest che, nel giugno 2024, era stata oggetto di furto (ciรฒ sempre a dire dei richiedenti). Gli stessi genitori della minore sollecitavano la fissazione di un incontro con i dirigenti dellโASD Vaiano Bike al fine di consegnare il materiale ed ottenere contestualmente il Nulla Osta per il tesseramento con altra societร per la stagione 2025;
- successivamente intercorreva tra i ricorrenti e la convenuta ASD una corrispondenza epistolare e messaggistica a tutto il 12 marzo 2025, sia in merito al preteso solerte rilascio del NULLA OSTA (per la parte ricorrente) che in merito alla necessitร di ottenere il controvalore della bici Fondriest giร consegnata allโatleta e che non era piรน nella sua disponibilitร per essere stata oggetto di furto (per la parte resistente);
- il 17 febbraio 2025 lโASD convenuta comunicava definitivamente che il โnulla ostaโ richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento della somma quantificata unilateralmente in โฌ 750,00;
- in data 25 febbraio 2025 a mezzo pec , stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Gorga Gianni, nella qualitร , proponeva formale istanza a questo Tribunale, al fine di ottenere una: โฆ โโฆ rapida risoluzione della questione โฆโ ,,, ;
- successivamente in data 04 marzo 2025 veniva riproposta la medesima richiesta di cui sopra da entrambi i genitori dellโatleta minorenne, ciรฒ mediante la sottoscrizione dellโistanza inviata a mezzo pec dallโindirizzo: otreznainna@pec.it a firma sia del sig. Gorga Gianni che della sig.ra Otrezna Inna, avente il medesimo ed identico tenore di quella precedente del 25/02/2025;
- in sede di trattazione dellโudienza, previa la verifica della regolaritร degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto del sig. Stefano Giugni (in seguito a rituale espressa richiesta) il quale, privo di delega da parte della presidente della societร Silvia Giugni, nonostante lโinvito del Tribunale a voler produrre delega in tempi ragionevoli e a voler eventualmente assistere alla seduta quale dirigente del sodalizio, lo stesso comunicava impossibilitร di ricevere una delega ad horas e rinunciava alla partecipazione da remoto chiudendo il collegamento.
- Successivamente veniva sentito il Sig. Gorga il quale insisteva per lโaccoglimento dellโistanza versata al Tribunale
* * * *
Il Tribunale federale,
Esaminata la documentazione degli istanti, rileva che i genitori della minore hanno formulato lโistanza de qua in via irrituale direttamente al Tribunale stesso, e senza rispettare i criteri procedurali prescritti dai Regolamenti federali. Nel corso dellโudienza odierna lโistante non ha fornito eventuali ulteriori documenti rispetto a quanto giร in atti, al fine dellโeventuale regolarizzazione del procedimento per consentire a questo Tribunale una disamina del merito della vicenda.
Pertanto, accertata la mancanza di formale e rituale rispetto dellโiter procedimentale previsto dal Regolamento Tecnico dellโattivitร agonistica ai sensi dellโart. 28, 1ยฐ comma del R.T. Strada e, stante, la conseguenziale impossibilitร di applicazione di quanto previsto al comma 2ยฐ del medesimo art. 28 del R.T. Strada
PQM
dichiara lโimproponibilitร della domanda.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi