Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. – Stefano Gianfaldoni – Componente relatoreΒ
– Avv. Giovanni Petrella β Componente
Presente, altresΓ¬, l’Avv. Lucia Bianco e con lβassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al NΒ° 3/25 R.G. i Sigg.ri Cosmin Musat e Maria Brindusa Musat, genitori dellβatleta minore D.M., a seguito del rifiuto opposto dallβASD GS Sorgente Pradipozzo al rilascio del nulla osta al trasferimento della predetta atleta ad altra societΓ , si rivolgevano al Tribunale Federale II Sezione per ottenere la concessione d’ufficio per giusta causa del nulla osta in parola nonchΓ© in ragione dellβinadempimento della ridetta societΓ alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di trasferimento corridori disciplinata nel Regolamento Tecnico dellβattivitΓ Agonistica-Atleti Dilettanti Strada.
Deducevano, in particolare, che nel corso della stagione sportiva 2024 lβatleta D.M. (tessera FCI n. A184997 categoria esordiente primo anno) nellβambito dellβattivitΓ sportiva svolta presso lβASD G.S. Sorgente Pradipozzo con sede corrente in Portogruaro (VE), in ragione di una serie di vicissitudini attinenti lβorganico societario nonchΓ© lo staff tecnico del sodalizio β che avrebbero modificato le dinamiche interne al gruppo squadra nonchΓ© intaccato la passione della giovane atleta per la pratica del ciclismo – aveva maturato la volontΓ di trasferirsi presso altra SocietΓ . Tale decisione veniva dapprima comunicata verbalmente in data 25.08.2024, senza tuttavia ricevere alcun riscontro, e successivamente confermata in una e-mail indirizzata alla ridetta SocietΓ in data 09.09.2024 anchβessa rimasta priva di seguito. Dipoi, a fronte della prospettazione da parte della ridetta SocietΓ di un esborso economico pari ad β¬ 2.000,00 ai fini del rilascio del nulla osta in parola, il padre della ragazza, Cosmin Musat, procedeva alla formalizzazione della richiesta di svincolo a mezzo nota raccomandata a/r, consegnata alla stessa SocietΓ in data 03.10.2024. Stante il mancato riscontro, seguivano due solleciti (datati rispettivamente 07.10.2024 e 18.10.2024, entrambi a mezzo P.E.C.), con i quali il ridetto genitore Signor Musat reiterava la pregressa richiesta di rilascio del nulla osta nei confronti della di lui figlia.
Solo in data 31.10.2024 lβADS G.S. Sorgente Pradipozzo forniva riscontro alle suddette richieste negando il trasferimento dellβatleta.
A supporto di tale presa di posizione veniva addotta la circostanza secondo cui la minore risultasse ancora vincolata al sodalizio sportivo nonchΓ© giΓ inserita nellβorganico della stagione sportiva 2025 e, dunque, impossibilitata al tesseramento con altra SocietΓ . Nellβoccasione, inoltre, lβASD GS Sorgente Pradipozzo qualificava come viziata la richiesta di nulla osta in parola pervenuta al sodalizio poichΓ© priva della firma della madre dellβatleta minore.
I ricorrenti, dunque, ai sensi del disposto di cui allβart. 32 Regolamento Tecnico AttivitΓ Agonistica, si rivolgevano al competente Comitato Regionale ai fini della concessione dβufficio del nulla osta al trasferimento ad altra societΓ .
Con provvedimento del 29.11.2024 lβadito Comitato stabiliva che: βPur considerando che le problematiche ambientali denunciate debbano essere oggetto di chiarimento con i tecnici e dirigenti della societΓ di appartenenza, non si ritengono comunque sufficienti ad interrompere il vincolo societario in essere dellβatleta con la propria SocietΓ e si respinge quindi la richiesta per la concessione del Nulla Osta di Ufficioβ.
I tentativi di riavvicinamento e di risoluzione bonaria della vertenza compulsati dal Comitato Regionale e avviati fra le parti non avevano esito positivo.
Ritenendo, dunque, insussistente il vincolo dellβatleta con lβAssociazione predetta, gli odierni ricorrenti si rivolgevano allβintestato Tribunale a tutela dellβatleta.
A seguito della presentazione del ricorso in parola – datato 22.01.2025 e notificato in data 23.01.2025 – in data 20.02.2025 si costituiva nel presente procedimento lβASD G.S. Sorgente Pradipozzo, depositando memoria difensiva ai sensi dellβart. 40 comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.
In tale sede, il sodalizio sportivo anzitutto eccepiva, in via preliminare, lβimprocedibilitΓ del ricorso per assenza dei requisiti necessari nei procedimenti di secondo grado, con particolare riferimento alla carenza dei riferimenti della decisione avverso cui lo stesso ricorso veniva presentato.
Nel merito, lβAssociazione sportiva chiedeva il rigetto del ricorso in forza dellβinfondatezza delle argomentazioni poste dai ricorrenti a sostegno della propria istanza finalizzate allβottenimento anzitempo dellβinterruzione del rapporto di tesseramento intercorrente tra lβatleta minore D.M. e la ASD G.S. Sorgente Pradipozzo.
Nello specifico, a fronte della contestazione mossa con riferimento ad una prima interruzione subita dalla conduzione tecnica del Sig. Luigino Re nel mese di gennaio 2024, la SocietΓ resistente richiamava la circostanza secondo cui questβultimo non risultasse in possesso della qualifica di tecnico sino al mese di aprile 2024.
Per quanto concerne le asserite situazioni di conflitto interne alla compagine societaria denunciate dagli odierni ricorrenti, il sodalizio resistente escludeva in atti che mai si fossero verificati episodi di tale tenore innanzi alle atlete.
AltresΓ¬ il sodalizio contestava la circostanza dedotta nel ricorso secondo cui alcune delle atlete avrebbero ricevuto trattamenti di favore in ordine allβutilizzo di materiali diversificati e di maggior qualitΓ , adducendo dettagliate argomentazioni giustificative.
Circa lβassenza in blocco delle atlete agli allenamenti programmati tra il 19 ed il 25 agosto 2024 in ragione della sussistenza di un clima βnegativoβ attorno al gruppo squadra, la SocietΓ resistente deduceva che lβunica delle ragazze a non aver presenziato agli allenamenti tenutisi in ridetto periodo fosse la sola D.M.
Da ultimo, la associazione sportiva contestava la circostanza secondo cui il gruppo squadra sarebbe rimasto priva di adeguata guida tecnica nel mese di luglio 2024 cosΓ¬ come il riferimento allβutilizzo dellβespressione βcadaveriβ da parte del preparatore Sig. Luigi Innocente che, ad avviso della societΓ odierna resistente, sarebbe stato totalmente travisato e decontestualizzato dai ricorrenti.
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Incardinato, dunque, il procedimento, allβudienza di prima comparizione del 25 febbraio 2025 erano presenti il sig. Cosmin Musat, in qualitΓ di esercente la responsabilitΓ genitoriale sulla minore D.M, assistito dallβAvv. Chiara Bortoletto e la ASD G.S. Pradipozzo rappresentata dal Presidente Andrea Miglioranza, assistita dallβAvv. Alessio Rui.
A seguito della relazione dellβAvv. Stefano Gianfaldoni venivano sentite le parti.
LβAvv. Bortoletto insisteva nellβaccoglimento delle istanze istruttorie formulate. LβAvv. Rui insisteva preliminarmente per lβaccoglimento dellaΒ eccezione di improcedibilitΓ .
Il Tribunale, allβesito della camera di consiglio, respingeva lβeccezione preliminare sollevata dalla societΓ resistente e, in accoglimento delle istanze istruttorie proposte da entrambe le parti, ammetteva prova per testi, rinviando per l’escussione degli stessi allβudienza dellβ11 marzo 2025, poi rinviata per i medesimi incombenti al 21 marzo 2025.
Alla ridetta ultima udienza, le parti, preso atto che i soggetti da escutere ed i capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie di parte ricorrente risultavano pressochΓ© integralmente coincidenti con quelli giΓ acquisiti nel procedimento n.1/2025 incardinato presso la stessa sezione del Tribunale, concordavano e nulla opponevano che i verbali e le dichiarazioni giΓ rese dai testi Luigino Re e Sergio Zoccolan β testi indicati da parte ricorrente anche nellβaltro procedimento – venissero integralmente acquisite agli atti del presente giudizio sportivo, a completamento dellβistruttoria. Diversamente per quanto concerne, invece, i testi Laura Muccignat e Daniel Comacchio β testi indicati da parte resistente β che venivano escussi allβudienza del 21.3.2025, con il secondo chiamato a rispondere anche sugli specifici capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria di parte resistente.
Chiusa lβistruttoria, a seguito della formale discussione, le parti concludevano come in atti e il procedimento veniva incamerato per la decisione.
Il Tribunale Federale – II Sezione,
riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola non meritevole di accoglimento, con conseguente diniego alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo sportivo ex art. 32 comma 5 lett. f) R.G. FCI.
Pur valutato attentamente quanto emerso nel corso dellβampia e articolata istruttoria, da cui Γ¨ emerso un ambiente poco sereno e con alcune criticitΓ gestionali, comunque non pienamente all’altezza delle aspettative e dei canoni federali, nella specifica vicenda, lβintestato Tribunale ritiene non sufficientemente provate le circostanze addotte dai ricorrenti a sostegno della propria richiesta.
In sede istruttoria non sono infatti emersi elementi dai quali poter desumere con ragionevole certezza lβeffettivo verificarsi di alterchi e litigi fra dirigenti e tecnici innanzi alla minore D.M. Per esplicita ammissione del teste Re indicato da parte reclamante vi sarebbero stati certamente una serie di confronti verbali attinenti questioni tecniche – e talvolta familiari, come riferito dal teste Muccignat – comunque mai evoluti in veri e propri scontri e, in ogni caso, che possano aver riguardato e coinvolto (anche solo indirettamente) e, conseguentemente, turbato, nello specifico, lβatleta D.M.
Parimenti non risulta sufficientemente provata lβeffettiva sussistenza di un clima di tensione attorno alla ricorrente, tale da avere ingenerato (anche solo astrattamente) lβinsorgenza di un sentimento di sofferenza nella stessa, con conseguente maturazione della volontΓ di allontanamento dal sodalizio.
Dal punto di vista organizzativo, in sede istruttoria, e piΓΉ nello specifico dallβaudizione della Signora Muccignat, Γ¨ emerso che la societΓ , in persona del Presidente Sig. Miglioranza, avesse messo a disposizione un mezzo per il trasporto delle atlete agli allenamenti, in caso di indisponibilitΓ delle famiglie; e del ridetto servizio anche lβatleta minore D.M. avrebbe potuto liberamente fruire.
Per quanto concerne la guida tecnica che avrebbe interessato il gruppo squadra, Γ¨ emerso che, anche a seguito dellβallontanamento del Signor Re, nellβorganico societario fossero stati coinvolti soggetti competenti e abilitati in tal senso, compreso lo stesso Presidente Miglioranza.
Su tali basi, in mancanza di una norma specifica, che qualifichi espressamente le condotte specifiche a fondamento della richiesta ex art. 32, c. 5 lett. f) R.G.F., la decisione Γ¨ evidentemente rimessa alla discrezionalitΓ dellβorgano giudicante.
Ne discende che, sulla base delle risultanze e dei documenti in atti, non Γ¨ stato dimostrato che le condotte indicate nel ricorso abbiano avuto effettivo e diretto impatto sullβatleta, con lβeffetto che la specifica richiesta di svincolo avanzata nellβinteresse della minore D.M. non si ritiene adeguatamente supportata e, comunque, provata.
Cionondimeno, ut supra rilevato a seguito dellβistruttoria, sono emerse una serie di criticitΓ (non solo organizzative) in seno allβ ASD G.S. Pradipozzo.
Risulta, infatti, dimostrato che lo stesso sig. Miglioranza, in qualitΓ di Presidente della S.C. Sorgente Pradipozzo, abbia βtolleratoβ che il sig. Luigino Re potesse svolgere unβattivitΓ , sia come DS che come allenatore, pur non essendo lo stesso tesserato per la associazione da lui rappresentata, da cui la possibile sussistenza di profili di βculpa in vigilandoβ.
Sono altresΓ¬ emerse una serie di condotte opinabili, peraltro non smentite dal sodalizio e dallo stesso riqualificate come mere βbattutineβ che, una volta che riguardano atlete minorenni, risultano in ogni caso inadeguate e diseducative, oggi in modo ancor piΓΉ rilevante se poste in relazione ai dettami in materia di safeguarding di cui ai d. lgs 36/2021 e d.lgs. 39/2021.
Ulteriormente, sia in atti che nel corso delle udienze (cfr. teste Comacchio, udienza 21.3.2025), vi sono stati riferimenti a sostanze e prodotti per la performance sportiva nellβambito dellβattivitΓ sportiva praticata dalle minorenni presso il sodalizio, in relazione ai quali non risulterebbe fosse stata fatta denuncia presso la Procura Federale.
Non solo per tale specifico ultimo riferimento, ritenuta lβastratta rilevanza disciplinare delle ridette circostanze, si dispone la trasmissione ex officio del fascicolo del presente procedimento alla Procura federale per l’eventualmente seguito di competenza che riterrΓ opportuno intraprendere.
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Rimette gli atti alla Procura Federale per lβeventuale seguito di competenza relativamente alle dichiarazioni rese dai testi in udienza e ai documenti versati in atti.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi