2^ sezione – Procedimento Rg 2/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. Stefano Gianfaldoni – Componente

    – Avv. Giovanni Petrella โ€“ Componente relatore

    Presente, altresรฌ, l’Avv. Lucia Bianco (Componente Supplente) e con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al Nยฐ 2/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Poli Daniela e Santoni Marco nei confronti della Societร  ASD Bike Movement Trentino Erbe avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore S.N.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    • in data 15-17/10/24 i sigg.ri Poli Daniela e Santoni Marco proponevano richiesta di nulla osta, alla societร  in epigrafe convenuta, per il trasferimento del proprio figlio minore N.S. c/o altra societร  (precisamente alla GIOMAS ssd a r.l. con sede in Cavaion [Verona]) per lo svolgimento della sua attivitร  sportiva-agonistica nella ctg. Juniores per la stagione 2025 e ciรฒ, in considerazione del suo imminente passaggio dalla ctg di allievo a quella di juniores cosรฌ come era giร  previsto dal giorno 25 novembre 2024;
    • con comunicazione a mezzo email del 18 ottobre 2024 la convenuta ASD Bike Movement Trentino Erbe, a riscontro della richiesta formulata dai genitori del tesserato, comunicava la quantificazione del premio di โ€œvalorizzazioneโ€ dovuto per ottenere il chiesto โ€œnulla ostaโ€ e descriveva le modalitร  per lโ€™adempimento. Alla comunicazione di cui innanzi il sig. Marco Santoni, genitore ed esercente la patria potestร  sullโ€™atleta minorenne N.S., rispondeva con sua email di pari data precisando che, trattandosi di cessazione di attivitร  da parte dellโ€™ASD Bike Movement Trentino Erbe, il premio di valorizzazione preteso non era dovuto cosรฌ riservandosi ogni azione presso gli Organi federali;
    • il 29 ottobre 2024 lโ€™ ASD convenuta comunicava definitivamente che il nulla osta richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento del premio di valorizzazione in precedenza quantificato;
    • in pari data, stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Santoni riproponeva formale istanza tramite il suo delegato difensore Avv. Raffaele Merlo, il quale sollecitava nuovamente lโ€™ASD convenuta al rilascio dello stesso diffidandola ad ottemperare nel termine di cinque giorni .
    • successivamente, trascorso il termine concesso in diffida, tramite il medesimo difensore, veniva proposto dai genitori del minore N.S. rituale ricorso presso il C.P. di Trento ai sensi e per gli effetti dellโ€™art. 28 c. 2 del Regolamento Tecnico Federale (fuoristrada) per ottenere, ai sensi dellโ€™art. 29 della medesima normativa, la concessione del nulla osta di fatto negato;
    • in data 20 gennaio 2025, in assenza di provvedimenti da parte del C.P. di Trento, i reclamanti n.q. proponevano ritualmente, previo il pagamento della tassa di accesso agli organi di giustizia sportiva , il procedimento de quo ex art. 28 comma 3 del R.T. dellโ€™attivitร  agonistica – Settore Fuoristrada ;
    • nel reclamo sono state formulate dal difensore istanze in via principale ed in via subordinata, cosรฌ argomentando sulle medesime con richiami normativi e regolamentari finalizzati alla concessione ex officio del nulla osta al trasferimento del minore S.N. dallโ€™ASD convenuta presso altra societร , tanto affinchรฉ lo stesso possa svolgere attivitร  agonistica nella categoria di sua appartenenza quale รจ quella โ€œjunioresโ€ per la corrente stagione 2025.
    • In sede di trattazione dellโ€™udienza, previa la verifica della regolaritร  degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto dellโ€™Avv. Raffaele Merlo e dei Sigg. Daniela Poli e Marco Santoni (in seguito a rituale espressa richiesta) e preso atto della mancata comparizione della Societร  ASD Bike Movement Trentino Erbe, il Tribunale si รจ ritirato in camera di consiglio per la decisione, previa formale acquisizione degli atti di causa, delle note difensive pervenute a mezzo PEC allโ€™ufficio di Segreteria del Tribunale dalla Soc. ASD convenuta in data 04-02-2025 e delle conclusioni rassegnate da parte del difensore dei reclamanti coniugi Poli-Santoni, nella loro spiegata qualitร .

    * * * *

    Il Tribunale, preliminarmente, ritiene le eccezioni preliminari formulate dal difensore dei ricorrenti assorbite nei motivi di merito in quanto non rilevanti nel giudizio.

    Infatti, per quanto attiene al merito della questione sottoposta allโ€™esame di questo Collegio, va precisato che il thema decidendum principalmente introdotto รจ che deve valutarsi se la comunicazione del giorno 03 settembre 2024 della societร  ASD Bike Movement Trentino Erbe, con cui รจ stato reso noto ai suoi tesserati che dal mese di ottobre 2024 e per il futuro non si sarebbe piรน svolta alcuna attivitร  (sportiva-agonistica) per gli atleti della ctg. Juniores, costituiva e/o costituisce di fatto โ€œcessazioneโ€ oppure รจ da ritenersi mera โ€œsospensioneโ€ dellโ€™attivitร  tecnico-sportiva della medesima societร ,

    Tale circostanza assume rilievo sia ai fini della legittimazione della domanda sia della successiva pretesa concessione del โ€œnulla ostaโ€ per quei tesserati che ne hanno fatto richiesta nel periodo di inattivitร  della propria categoria (come nel caso di N.S.) e, soprattutto, ai fini della operativitร  del trasferimento per il dovuto versamento del premio di cd. valorizzazione.

    Invero, per lโ€™atleta S.N. la scelta di trasferirsi ad altra societร  รจ stata una logica conseguenza indotta forzatamente dalla scelta di sospensione dellโ€™attivitร  sportiva-agonistica operata unilateralmente dalla societร  ย ASD Bike Movement Trentino Erbe a cui lo stesso appartiene, per cui alla fattispecie che cโ€™impegna in merito al mancato versamento della premio di valorizzazione alla convenuta, cosรฌ come da questa rivendicato in applicazione dellโ€™art. 29 comma 1 del R.T.,ย  va invece applicato e richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 11 comma 5 e 29 comma 2 (ultimo periodo) del R.T. dellโ€™attivitร  agonistica – Settore Fuoristrada, che ne esclude il versamento per lโ€™accertata sospensione dellโ€™attivitร  per un periodo superiore a gg.ย  30 (trenta).

    Va, altresรฌ, considerato che non risulta sia dagli atti istruttori che introduttivi che la societร  convenuta abbia mai formalizzato richiesta ad hoc direttamente alla societร  di destinazione del tesserato S.N. (cosรฌ come individuata nella societร  GIOMAS ssd a r.l. di Cavaoin Veronese [Vr]) ai fini del versamento del preteso premio di valorizzazione dellโ€™atleta S.N. ed anzi, contrariamente, nessun riferimento รจ stato introdotto sul punto da parte della societร  convenuta (mancata richiesta e/o richiesta disattesa) non essendovi alcun precipuo obbligo a carico del tesserato richiedente il nulla osta, di effettivo e materiale versamento della somma eventualmente dovuta per detta causale in favore della stessa societร  concedente.

    Risulta fondata ed accoglibile la richiesta formulata dai reclamanti relativamente alla sussistenza per lโ€™applicazione dellโ€™art. 11 c. 5 del Regolamento Tecnico Fuoristrada in quanto รจ appalesata da incontrovertibili circostanze di fatto che per oltre trenta giorni, la ASD Bike Movement Trentino Erbe ha cessato ogni attivitร  afferente alla categoria Juniores e ciรฒ a far data dal settembre 2024, epoca in cui espressamente veniva comunicata ai suoi tesserati detta cessazione e ciรฒ a prescindere dalla definitivitร  o meno di essa. In realtร , da verifiche di questo Tribunale presso i competenti uffici federali รจ emerso che per la categoria Juniores proprio dal 03 settembre 2024 a tuttโ€™oggi nessuna attivitร  afferente alla Societร  convenuta per detta categoria Juniores รจ stata piรน espletata.

    Risulta pacifico che รจ abbondantemente decorso il termine previsto dallโ€™art. 11 comma 5 del R.T. di inattivitร  per la categoria di appartenenza dellโ€™atleta N.S., ai fini della sua applicazione per la statuizione che segue, per cui appare opportuno consentire al medesimo atleta di poter svolgere attivitร  agonistica e non nella categoria juniores alla quale lo stesso appartiene per etร  ed a far data dal 25/11/2024.

    A definizione del trasferimento restano valide le norme regolamentari previste dagli artt. 25 e segg. del R.T.A. in merito al “premio di addestramento e formazione tecnica”.

    Il Tribunale Federale Sezione IIย 

    P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento ad altra societร  dellโ€™atleta N.S..

    Giorni 10 (dieci)per il deposito delle motivazioni.

    Il Presidente

    ย Avv. Salvatore Minardi

    N.ยฐ 2 del 2025

    6 Febbraio, 2025

    2^ sezione - Procedimento Rg 2/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. Stefano Gianfaldoni - Componente

    - Avv. Giovanni Petrella โ€“ Componente relatore

    Presente, altresรฌ, l'Avv. Lucia Bianco (Componente Supplente) e con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al Nยฐ 2/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Poli Daniela e Santoni Marco nei confronti della Societร  ASD Bike Movement Trentino Erbe avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore S.N.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    • in data 15-17/10/24 i sigg.ri Poli Daniela e Santoni Marco proponevano richiesta di nulla osta, alla societร  in epigrafe convenuta, per il trasferimento del proprio figlio minore N.S. c/o altra societร  (precisamente alla GIOMAS ssd a r.l. con sede in Cavaion [Verona]) per lo svolgimento della sua attivitร  sportiva-agonistica nella ctg. Juniores per la stagione 2025 e ciรฒ, in considerazione del suo imminente passaggio dalla ctg di allievo a quella di juniores cosรฌ come era giร  previsto dal giorno 25 novembre 2024;
    • con comunicazione a mezzo email del 18 ottobre 2024 la convenuta ASD Bike Movement Trentino Erbe, a riscontro della richiesta formulata dai genitori del tesserato, comunicava la quantificazione del premio di โ€œvalorizzazioneโ€ dovuto per ottenere il chiesto โ€œnulla ostaโ€ e descriveva le modalitร  per lโ€™adempimento. Alla comunicazione di cui innanzi il sig. Marco Santoni, genitore ed esercente la patria potestร  sullโ€™atleta minorenne N.S., rispondeva con sua email di pari data precisando che, trattandosi di cessazione di attivitร  da parte dellโ€™ASD Bike Movement Trentino Erbe, il premio di valorizzazione preteso non era dovuto cosรฌ riservandosi ogni azione presso gli Organi federali;
    • il 29 ottobre 2024 lโ€™ ASD convenuta comunicava definitivamente che il nulla osta richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento del premio di valorizzazione in precedenza quantificato;
    • in pari data, stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Santoni riproponeva formale istanza tramite il suo delegato difensore Avv. Raffaele Merlo, il quale sollecitava nuovamente lโ€™ASD convenuta al rilascio dello stesso diffidandola ad ottemperare nel termine di cinque giorni .
    • successivamente, trascorso il termine concesso in diffida, tramite il medesimo difensore, veniva proposto dai genitori del minore N.S. rituale ricorso presso il C.P. di Trento ai sensi e per gli effetti dellโ€™art. 28 c. 2 del Regolamento Tecnico Federale (fuoristrada) per ottenere, ai sensi dellโ€™art. 29 della medesima normativa, la concessione del nulla osta di fatto negato;
    • in data 20 gennaio 2025, in assenza di provvedimenti da parte del C.P. di Trento, i reclamanti n.q. proponevano ritualmente, previo il pagamento della tassa di accesso agli organi di giustizia sportiva , il procedimento de quo ex art. 28 comma 3 del R.T. dellโ€™attivitร  agonistica - Settore Fuoristrada ;
    • nel reclamo sono state formulate dal difensore istanze in via principale ed in via subordinata, cosรฌ argomentando sulle medesime con richiami normativi e regolamentari finalizzati alla concessione ex officio del nulla osta al trasferimento del minore S.N. dallโ€™ASD convenuta presso altra societร , tanto affinchรฉ lo stesso possa svolgere attivitร  agonistica nella categoria di sua appartenenza quale รจ quella โ€œjunioresโ€ per la corrente stagione 2025.
    • In sede di trattazione dellโ€™udienza, previa la verifica della regolaritร  degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto dellโ€™Avv. Raffaele Merlo e dei Sigg. Daniela Poli e Marco Santoni (in seguito a rituale espressa richiesta) e preso atto della mancata comparizione della Societร  ASD Bike Movement Trentino Erbe, il Tribunale si รจ ritirato in camera di consiglio per la decisione, previa formale acquisizione degli atti di causa, delle note difensive pervenute a mezzo PEC allโ€™ufficio di Segreteria del Tribunale dalla Soc. ASD convenuta in data 04-02-2025 e delle conclusioni rassegnate da parte del difensore dei reclamanti coniugi Poli-Santoni, nella loro spiegata qualitร .

    * * * *

    Il Tribunale, preliminarmente, ritiene le eccezioni preliminari formulate dal difensore dei ricorrenti assorbite nei motivi di merito in quanto non rilevanti nel giudizio.

    Infatti, per quanto attiene al merito della questione sottoposta allโ€™esame di questo Collegio, va precisato che il thema decidendum principalmente introdotto รจ che deve valutarsi se la comunicazione del giorno 03 settembre 2024 della societร  ASD Bike Movement Trentino Erbe, con cui รจ stato reso noto ai suoi tesserati che dal mese di ottobre 2024 e per il futuro non si sarebbe piรน svolta alcuna attivitร  (sportiva-agonistica) per gli atleti della ctg. Juniores, costituiva e/o costituisce di fatto โ€œcessazioneโ€ oppure รจ da ritenersi mera โ€œsospensioneโ€ dellโ€™attivitร  tecnico-sportiva della medesima societร ,

    Tale circostanza assume rilievo sia ai fini della legittimazione della domanda sia della successiva pretesa concessione del โ€œnulla ostaโ€ per quei tesserati che ne hanno fatto richiesta nel periodo di inattivitร  della propria categoria (come nel caso di N.S.) e, soprattutto, ai fini della operativitร  del trasferimento per il dovuto versamento del premio di cd. valorizzazione.

    Invero, per lโ€™atleta S.N. la scelta di trasferirsi ad altra societร  รจ stata una logica conseguenza indotta forzatamente dalla scelta di sospensione dellโ€™attivitร  sportiva-agonistica operata unilateralmente dalla societร  ย ASD Bike Movement Trentino Erbe a cui lo stesso appartiene, per cui alla fattispecie che cโ€™impegna in merito al mancato versamento della premio di valorizzazione alla convenuta, cosรฌ come da questa rivendicato in applicazione dellโ€™art. 29 comma 1 del R.T.,ย  va invece applicato e richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 11 comma 5 e 29 comma 2 (ultimo periodo) del R.T. dellโ€™attivitร  agonistica - Settore Fuoristrada, che ne esclude il versamento per lโ€™accertata sospensione dellโ€™attivitร  per un periodo superiore a gg.ย  30 (trenta).

    Va, altresรฌ, considerato che non risulta sia dagli atti istruttori che introduttivi che la societร  convenuta abbia mai formalizzato richiesta ad hoc direttamente alla societร  di destinazione del tesserato S.N. (cosรฌ come individuata nella societร  GIOMAS ssd a r.l. di Cavaoin Veronese [Vr]) ai fini del versamento del preteso premio di valorizzazione dellโ€™atleta S.N. ed anzi, contrariamente, nessun riferimento รจ stato introdotto sul punto da parte della societร  convenuta (mancata richiesta e/o richiesta disattesa) non essendovi alcun precipuo obbligo a carico del tesserato richiedente il nulla osta, di effettivo e materiale versamento della somma eventualmente dovuta per detta causale in favore della stessa societร  concedente.

    Risulta fondata ed accoglibile la richiesta formulata dai reclamanti relativamente alla sussistenza per lโ€™applicazione dellโ€™art. 11 c. 5 del Regolamento Tecnico Fuoristrada in quanto รจ appalesata da incontrovertibili circostanze di fatto che per oltre trenta giorni, la ASD Bike Movement Trentino Erbe ha cessato ogni attivitร  afferente alla categoria Juniores e ciรฒ a far data dal settembre 2024, epoca in cui espressamente veniva comunicata ai suoi tesserati detta cessazione e ciรฒ a prescindere dalla definitivitร  o meno di essa. In realtร , da verifiche di questo Tribunale presso i competenti uffici federali รจ emerso che per la categoria Juniores proprio dal 03 settembre 2024 a tuttโ€™oggi nessuna attivitร  afferente alla Societร  convenuta per detta categoria Juniores รจ stata piรน espletata.

    Risulta pacifico che รจ abbondantemente decorso il termine previsto dallโ€™art. 11 comma 5 del R.T. di inattivitร  per la categoria di appartenenza dellโ€™atleta N.S., ai fini della sua applicazione per la statuizione che segue, per cui appare opportuno consentire al medesimo atleta di poter svolgere attivitร  agonistica e non nella categoria juniores alla quale lo stesso appartiene per etร  ed a far data dal 25/11/2024.

    A definizione del trasferimento restano valide le norme regolamentari previste dagli artt. 25 e segg. del R.T.A. in merito al "premio di addestramento e formazione tecnica".

    Il Tribunale Federale Sezione IIย 

    P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento ad altra societร  dellโ€™atleta N.S..

    Giorni 10 (dieci)per il deposito delle motivazioni.

    Il Presidente

    ย Avv. Salvatore Minardi

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