2^ sezione – Procedimento RG 19/25

Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

– Avv. Salvatore Minardi – Presidente

– Avv. Giovanni Petrella – Giudice

– Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 19/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Thomas Soldarini e Alessandra Pescini nei confronti del C.R. PIEMONTE della FCI avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore L.S., tesserato con l’A.S.D. PEDALE OSSOLANO, presso la A.S.D. G.B JUNIOR TEAM, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 Con il ricorso del 9.12.2025 i sigg.ri Soldarini e Pescini esercenti la potestà genitoriale del minore L.S. chiedevano all’intestato Tribunale di autorizzare il trasferimento fuori regione dell’atleta L.S. categoria Allievi per le motivazioni addotte nel ricorso con ogni successivo adempimento di legge.

Lamentavano i ricorrenti di aver avanzato la richiesta del nulla osta in ossequio alle disposizioni regolamentari alla ASD Pedale Ossolano che si opponeva al rilascio del richiesto nulla osta poiché lo stesso avrebbe comportato una “…perdita economica e sportiva significativa e potrebbe arrecare un grave pregiudizio di immagine e alla reputazione della società stessa “. Lamentavano altresì i ricorrenti di aver avuto con il Presidente della ASD Pedale Ossolano reiterati colloqui a seguito dei quali il Presidente avanzava una richiesta di pagamento di € 10.000,00 per il rilascio del nulla osta; tale richiesta era ritenuta dai genitori contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza.

Sostenevano i ricorrenti che “le esigenze di garantire forme di sostentamento economico alle associazioni che si occupano di sport di base non debbano sacrificare gli interessi fondamentali che concernono, ancor prima della crescita tecnica lo sviluppo fisico e psichico del minore “.

Sostenevano, altresì, che il vincolo talvolta è strumento per “patrimonializzare” la prestazione atletica del minore, alla stregua di quella di un professionista; frequentemente infatti, secondo i ricorrenti, l’autorizzazione al trasferimento dell’atleta ad altra squadra (c.d. svincolo) è subordinata al pagamento di cospicue somme di denaro. Per tali motivi chiedevano la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di propria competenza.

A sostegno del proprio ricorso i genitori del minore L.S. precisavano altresì che la richiesta del nulla osta era dovuta al fatto che l’ ASD Pedale Ossolano durante la stagione non avrebbe partecipato ad alcuno degli eventi organizzati dalla Federazione quali le gare a tappe, attività a cronometro individuale e a squadre, tutte attività che avrebbero permesso all’atleta di vivere esperienze agonistiche di alto livello e di proseguire nella sua crescita tecnica e di maturare esperienze in diverse specialità. Peraltro, a riprova di ciò l’ASD Pedale Ossolano aveva escluso il nominativo di L.S. dall’elenco degli atleti nell’anno 2026.

Secondo la ricostruzione dei ricorrenti gli elementi indicati nel ricorso (la richiesta pretestuosa della somma e l’assenza di una idonea programmazione oltre al mancato inserimento del nominativo di L.S. tra gli atleti dell’anno 2026) costituivano un “assenso” al trasferimento per “facta concludentia”.

I ricorrenti richiamavano infine il dettato costituzionale di cui all’ultimo comma dell’art.33 che intende garantire una “tutela totalizzante all’attività sportiva, ed in tale direzione occorre permettere agli atleti, ed in particolare ai minori, di poter soddisfare le proprie ambizioni senza danneggiare le società di appartenenza, che sono rinfrancate economicamente dalle disposizioni regolamentari con la corresponsione dei premi di formazione tecnica.

Con una breve memoria difensiva del 10.1.2026 la ASD Pedale Ossolano sosteneva di non essere parte nel procedimento e di non avere per tale motivo “l’autorità di discutere il sopraindicato vincolo regionale” oggetto del presente procedimento. Aggiungevano che la società ASD Pedale Ossolano ha sempre partecipato e sempre parteciperà alle più importanti manifestazioni del calendario nazionale ed internazionale delle categorie giovanili e di essere un punto di riferimento regionale e nazionale per la gestione delle categorie giovanili.

Con la memoria del 12/01/2025 si costituiva il CR Piemonte, il quale preliminarmente eccepiva la “parzialità” del ricorso dal momento che non risultava essere stato proposto anche in relazione al provvedimento di diniego da parte della società ASD Pedale Ossolano; nel merito, rivendicava di aver agito nel rispetto delle norme di cui agli art. 25 e ss.gg. del Regolamento Tecnico Strada e che, pur non potendo replicare alle motivazioni su cui si baserebbe il ricorso introduttivo, aggiungeva soltanto che “pare strano che la società che ha lanciato nel mondo professionistico atleti del calibro di Francesca Barale e Filippo Gianna non segua il proprio vivaio e non faccia crescere i propri atleti”.

Infine, in merito all’istituto del vincolo argomentava che consentire di far uscire dal proprio territorio regionale gli atleti soggetti allo stesso implica un depauperamento delle squadre regionali, soprattutto quelle di piccole dimensioni. Per i motivi esposti il CR. Piemonte chiedeva il rigetto del ricorso.

 All’udienza del 16/01/2026 comparivano i genitori ricorrenti nell’interesse del minore L.S. assistiti dal proprio difensore, nonché il sig. Maurizio Canzi giusta procura speciale rilasciata dal Presidente della ASD GB Junior team. Nessuno compariva per la società ASD Pedalo Ossolano né per il C.R. Piemonte, ritualmente convocati.

 Il difensore del ricorrente insisteva nell’accoglimento del ricorso e in particolare affinché il Tribunale trasmettesse gli atti alla Procura Federale per le illecite richieste economiche formulate dalla società ASD Pedale Ossolano. Con riferimento alla eccezione preliminare sollevata dal CR Piemonte precisava che la stessa è sostanzialmente strumentale, in quanto il deposito delle memorie difensive sia da parte della ASD Pedale Ossolano sia del CR Piemonte sanano di fatto l’omessa presentazione del ricorso in via principale. Nel riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo citava la giurisprudenza di questo Tribunale di cui alla decisione n. 22 del 18.12.2025 che “traccia in maniera dirimente il solco per il rilascio del nulla osta”.

Veniva ascoltato il sig. Canzi, delegato dalla società GB Junior Team come da procura speciale depositata, il quale dichiarava di aver contattato lui personalmente i genitori dell’atleta L.S. per manifestare l’interesse al trasferimento del proprio figlio presso il predetto sodalizio sportivo, ma che gli stessi avevano declinato l’invito per motivi scolastici e logistici.

Il Tribunale, letti gli atti, sentite le parti presenti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

MOTIVI

Preliminarmente il Tribunale rigetta l’eccezione sollevata dal CR Piemonte poiché la società ASD Pedale Ossolano ha partecipato al procedimento incardinato dai sigg.ri Soldarini e Pescini sia pur con una sintetica rappresentazione della propria posizione, sanando pertanto ogni eventuale diversa e più ampia interpretazione della norma di cui all’art 26 del Regolamento Tecnico.  Risulta per tabulas, pertanto, che i ricorrenti abbiano correttamente incardinato il procedimento dinanzi a questo Tribunale per la pronuncia del provvedimento di nulla osta.

Nel merito, risulta provato sia dall’audio depositato dai ricorrenti che dalla memoria difensiva della società ASD Pedale Ossolano che quest’ultima si sia opposta al trasferimento dell’atleta L.S. in favore della GB Junior Team esclusivamente dopo il rifiuto opposto dai genitori del minore al pagamento dell’importo di € 10.000,00 quale “prezzo” della cessione stessa.

La medesima richiesta veniva altresì avanzata al sodalizio sportivo GB Junior team che parimenti opponeva il netto rifiuto in quanto palesemente contraria alle norme federali in materia di premi di valorizzazione.

Alcuna valida motivazione veniva, pertanto, addotta a sostegno del diniego al trasferimento dell’atleta L.S. se non quella di carattere economico che non può trovare ingresso nella fattispecie che ci occupa. La ASD Pedale Ossolano non solo non ha dato prova del fatto che per l’anno in corso ha adottato una idonea programmazione dell’attività agonistica per la categoria Allievi, bensì risulta provato di aver escluso quest’ultimo dall’elenco “Allievi 2026”, dimostrando così il disinteresse alla crescita dell’atleta, e ciò in spregio alle norme regolamentari e legislative vigenti che viceversa tutelano in primis lo sviluppo psico – fisico dei giovani atleti.

Il diniego per scopi diversi da quelli tutelati dalle norme citate non può trovare ingresso nei rapporti tra le società, associazioni e atleti di giovane età limitando la loro libertà e il progresso nel percorso di crescita, come peraltro enunciato anche nel nuovo testo dell’art. 33 della Costituzione che riconosce “il valore educativo, sociale e  di promozione del benessere psico-fisico” dell’attività sportiva, in tutte le sue forme”.

Il contemperamento degli interessi in gioco, da un lato quelli dell’atleta e della famiglia, dall’altro quelli del sodalizio sportivo raggiunge un punto di equilibrio nella corresponsione del premio di valorizzazione secondo i criteri adottati dalla Federazione e che nel caso di specie ammontano a € 1.850,00, e non già a € 10.000,00 come richiesto dalla società ASD Pedale Ossolano, per come riferito dai genitori.

Neanche le argomentazioni addotte dal CR Piemonte possono essere accolte da questo Tribunale, per quanto ben formulate, ragionevolmente comprensibili e fondate su motivazioni poste a tutela della propria struttura federale regionale, con l’intento di tutelare e sviluppare l’attività ciclistica nella regione.

L’art. 26-ter RTAA prevede, infatti, un vaglio discrezionale caso per caso da parte del Comitato Regionale. Il divieto assoluto introdotto dal CR Piemonte con la delibera richiamata nel proprio scritto difensivo dal CR Piemonte elimina ogni valutazione individuale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone di bilanciare gli interessi in gioco senza sacrificare in modo indiscriminato la libertà degli atleti. Il blocco generalizzato peraltro, non solo non rientra nella competenza dei CR ma non è supportato da esigenze concrete, non è proporzionato allo scopo perseguito e non tiene conto delle situazioni individuali degli atleti, oltre che la medesima misura risulta in accertata violazione di norme superiori e principi statutari della FCI e dell’Ordinamento sportivo in generale. Invero, è pacifico che la delibera adottata dal CR Piemonte di fatto viola le norme richiamate che garantiscono la libertà di circolazione sportiva, la parità di trattamento e la tutela dei diritti degli atleti. La suddetta ricostruzione è supportata altresì dalle novità legislative introdotte con il decreto attuativo n.36/21 della legge 86/19 sulla riforma dello sport, che ha inteso gradatamente modificare le norme relative al vincolo sportivo, limitando al minimo (due anni) il periodo temporale di validità dello stesso.

Il Tribunale Federale Sezione II 

 P.Q.M.

dispone che, in accoglimento del ricorso introdotto dai Sigg. Thomas Soldarini e Alessandra Pescini n.q. di genitori del minore L.S.., AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore l.S. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ciclistica GB Junior Team ASD che ha espressamente dichiarato il consenso al trasferimento nel sodalizio in conseguenza del Nulla Osta previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

Dispone altresì la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

 

Roma 16/01/2026

 

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

N.° 1 del 2026

16 Gennaio, 2026

2^ sezione - Procedimento RG 19/25

Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

- Avv. Salvatore Minardi - Presidente

- Avv. Giovanni Petrella – Giudice

- Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 19/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Thomas Soldarini e Alessandra Pescini nei confronti del C.R. PIEMONTE della FCI avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore L.S., tesserato con l’A.S.D. PEDALE OSSOLANO, presso la A.S.D. G.B JUNIOR TEAM, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 Con il ricorso del 9.12.2025 i sigg.ri Soldarini e Pescini esercenti la potestà genitoriale del minore L.S. chiedevano all’intestato Tribunale di autorizzare il trasferimento fuori regione dell’atleta L.S. categoria Allievi per le motivazioni addotte nel ricorso con ogni successivo adempimento di legge.

Lamentavano i ricorrenti di aver avanzato la richiesta del nulla osta in ossequio alle disposizioni regolamentari alla ASD Pedale Ossolano che si opponeva al rilascio del richiesto nulla osta poiché lo stesso avrebbe comportato una “...perdita economica e sportiva significativa e potrebbe arrecare un grave pregiudizio di immagine e alla reputazione della società stessa “. Lamentavano altresì i ricorrenti di aver avuto con il Presidente della ASD Pedale Ossolano reiterati colloqui a seguito dei quali il Presidente avanzava una richiesta di pagamento di € 10.000,00 per il rilascio del nulla osta; tale richiesta era ritenuta dai genitori contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza.

Sostenevano i ricorrenti che “le esigenze di garantire forme di sostentamento economico alle associazioni che si occupano di sport di base non debbano sacrificare gli interessi fondamentali che concernono, ancor prima della crescita tecnica lo sviluppo fisico e psichico del minore “.

Sostenevano, altresì, che il vincolo talvolta è strumento per “patrimonializzare” la prestazione atletica del minore, alla stregua di quella di un professionista; frequentemente infatti, secondo i ricorrenti, l’autorizzazione al trasferimento dell’atleta ad altra squadra (c.d. svincolo) è subordinata al pagamento di cospicue somme di denaro. Per tali motivi chiedevano la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di propria competenza.

A sostegno del proprio ricorso i genitori del minore L.S. precisavano altresì che la richiesta del nulla osta era dovuta al fatto che l’ ASD Pedale Ossolano durante la stagione non avrebbe partecipato ad alcuno degli eventi organizzati dalla Federazione quali le gare a tappe, attività a cronometro individuale e a squadre, tutte attività che avrebbero permesso all’atleta di vivere esperienze agonistiche di alto livello e di proseguire nella sua crescita tecnica e di maturare esperienze in diverse specialità. Peraltro, a riprova di ciò l’ASD Pedale Ossolano aveva escluso il nominativo di L.S. dall’elenco degli atleti nell’anno 2026.

Secondo la ricostruzione dei ricorrenti gli elementi indicati nel ricorso (la richiesta pretestuosa della somma e l’assenza di una idonea programmazione oltre al mancato inserimento del nominativo di L.S. tra gli atleti dell’anno 2026) costituivano un “assenso” al trasferimento per “facta concludentia”.

I ricorrenti richiamavano infine il dettato costituzionale di cui all’ultimo comma dell’art.33 che intende garantire una “tutela totalizzante all’attività sportiva, ed in tale direzione occorre permettere agli atleti, ed in particolare ai minori, di poter soddisfare le proprie ambizioni senza danneggiare le società di appartenenza, che sono rinfrancate economicamente dalle disposizioni regolamentari con la corresponsione dei premi di formazione tecnica.

Con una breve memoria difensiva del 10.1.2026 la ASD Pedale Ossolano sosteneva di non essere parte nel procedimento e di non avere per tale motivo “l’autorità di discutere il sopraindicato vincolo regionale” oggetto del presente procedimento. Aggiungevano che la società ASD Pedale Ossolano ha sempre partecipato e sempre parteciperà alle più importanti manifestazioni del calendario nazionale ed internazionale delle categorie giovanili e di essere un punto di riferimento regionale e nazionale per la gestione delle categorie giovanili.

Con la memoria del 12/01/2025 si costituiva il CR Piemonte, il quale preliminarmente eccepiva la “parzialità” del ricorso dal momento che non risultava essere stato proposto anche in relazione al provvedimento di diniego da parte della società ASD Pedale Ossolano; nel merito, rivendicava di aver agito nel rispetto delle norme di cui agli art. 25 e ss.gg. del Regolamento Tecnico Strada e che, pur non potendo replicare alle motivazioni su cui si baserebbe il ricorso introduttivo, aggiungeva soltanto che “pare strano che la società che ha lanciato nel mondo professionistico atleti del calibro di Francesca Barale e Filippo Gianna non segua il proprio vivaio e non faccia crescere i propri atleti”.

Infine, in merito all’istituto del vincolo argomentava che consentire di far uscire dal proprio territorio regionale gli atleti soggetti allo stesso implica un depauperamento delle squadre regionali, soprattutto quelle di piccole dimensioni. Per i motivi esposti il CR. Piemonte chiedeva il rigetto del ricorso.

 All’udienza del 16/01/2026 comparivano i genitori ricorrenti nell’interesse del minore L.S. assistiti dal proprio difensore, nonché il sig. Maurizio Canzi giusta procura speciale rilasciata dal Presidente della ASD GB Junior team. Nessuno compariva per la società ASD Pedalo Ossolano né per il C.R. Piemonte, ritualmente convocati.

 Il difensore del ricorrente insisteva nell’accoglimento del ricorso e in particolare affinché il Tribunale trasmettesse gli atti alla Procura Federale per le illecite richieste economiche formulate dalla società ASD Pedale Ossolano. Con riferimento alla eccezione preliminare sollevata dal CR Piemonte precisava che la stessa è sostanzialmente strumentale, in quanto il deposito delle memorie difensive sia da parte della ASD Pedale Ossolano sia del CR Piemonte sanano di fatto l’omessa presentazione del ricorso in via principale. Nel riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo citava la giurisprudenza di questo Tribunale di cui alla decisione n. 22 del 18.12.2025 che “traccia in maniera dirimente il solco per il rilascio del nulla osta”.

Veniva ascoltato il sig. Canzi, delegato dalla società GB Junior Team come da procura speciale depositata, il quale dichiarava di aver contattato lui personalmente i genitori dell’atleta L.S. per manifestare l’interesse al trasferimento del proprio figlio presso il predetto sodalizio sportivo, ma che gli stessi avevano declinato l’invito per motivi scolastici e logistici.

Il Tribunale, letti gli atti, sentite le parti presenti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

MOTIVI

Preliminarmente il Tribunale rigetta l’eccezione sollevata dal CR Piemonte poiché la società ASD Pedale Ossolano ha partecipato al procedimento incardinato dai sigg.ri Soldarini e Pescini sia pur con una sintetica rappresentazione della propria posizione, sanando pertanto ogni eventuale diversa e più ampia interpretazione della norma di cui all’art 26 del Regolamento Tecnico.  Risulta per tabulas, pertanto, che i ricorrenti abbiano correttamente incardinato il procedimento dinanzi a questo Tribunale per la pronuncia del provvedimento di nulla osta.

Nel merito, risulta provato sia dall’audio depositato dai ricorrenti che dalla memoria difensiva della società ASD Pedale Ossolano che quest’ultima si sia opposta al trasferimento dell’atleta L.S. in favore della GB Junior Team esclusivamente dopo il rifiuto opposto dai genitori del minore al pagamento dell’importo di € 10.000,00 quale “prezzo” della cessione stessa.

La medesima richiesta veniva altresì avanzata al sodalizio sportivo GB Junior team che parimenti opponeva il netto rifiuto in quanto palesemente contraria alle norme federali in materia di premi di valorizzazione.

Alcuna valida motivazione veniva, pertanto, addotta a sostegno del diniego al trasferimento dell’atleta L.S. se non quella di carattere economico che non può trovare ingresso nella fattispecie che ci occupa. La ASD Pedale Ossolano non solo non ha dato prova del fatto che per l’anno in corso ha adottato una idonea programmazione dell’attività agonistica per la categoria Allievi, bensì risulta provato di aver escluso quest’ultimo dall’elenco “Allievi 2026”, dimostrando così il disinteresse alla crescita dell’atleta, e ciò in spregio alle norme regolamentari e legislative vigenti che viceversa tutelano in primis lo sviluppo psico - fisico dei giovani atleti.

Il diniego per scopi diversi da quelli tutelati dalle norme citate non può trovare ingresso nei rapporti tra le società, associazioni e atleti di giovane età limitando la loro libertà e il progresso nel percorso di crescita, come peraltro enunciato anche nel nuovo testo dell’art. 33 della Costituzione che riconosce “il valore educativo, sociale e  di promozione del benessere psico-fisico” dell’attività sportiva, in tutte le sue forme”.

Il contemperamento degli interessi in gioco, da un lato quelli dell’atleta e della famiglia, dall’altro quelli del sodalizio sportivo raggiunge un punto di equilibrio nella corresponsione del premio di valorizzazione secondo i criteri adottati dalla Federazione e che nel caso di specie ammontano a € 1.850,00, e non già a € 10.000,00 come richiesto dalla società ASD Pedale Ossolano, per come riferito dai genitori.

Neanche le argomentazioni addotte dal CR Piemonte possono essere accolte da questo Tribunale, per quanto ben formulate, ragionevolmente comprensibili e fondate su motivazioni poste a tutela della propria struttura federale regionale, con l’intento di tutelare e sviluppare l'attività ciclistica nella regione.

L’art. 26-ter RTAA prevede, infatti, un vaglio discrezionale caso per caso da parte del Comitato Regionale. Il divieto assoluto introdotto dal CR Piemonte con la delibera richiamata nel proprio scritto difensivo dal CR Piemonte elimina ogni valutazione individuale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone di bilanciare gli interessi in gioco senza sacrificare in modo indiscriminato la libertà degli atleti. Il blocco generalizzato peraltro, non solo non rientra nella competenza dei CR ma non è supportato da esigenze concrete, non è proporzionato allo scopo perseguito e non tiene conto delle situazioni individuali degli atleti, oltre che la medesima misura risulta in accertata violazione di norme superiori e principi statutari della FCI e dell’Ordinamento sportivo in generale. Invero, è pacifico che la delibera adottata dal CR Piemonte di fatto viola le norme richiamate che garantiscono la libertà di circolazione sportiva, la parità di trattamento e la tutela dei diritti degli atleti. La suddetta ricostruzione è supportata altresì dalle novità legislative introdotte con il decreto attuativo n.36/21 della legge 86/19 sulla riforma dello sport, che ha inteso gradatamente modificare le norme relative al vincolo sportivo, limitando al minimo (due anni) il periodo temporale di validità dello stesso.

Il Tribunale Federale Sezione II 

 P.Q.M.

dispone che, in accoglimento del ricorso introdotto dai Sigg. Thomas Soldarini e Alessandra Pescini n.q. di genitori del minore L.S.., AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore l.S. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ciclistica GB Junior Team ASD che ha espressamente dichiarato il consenso al trasferimento nel sodalizio in conseguenza del Nulla Osta previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

Dispone altresì la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

 

Roma 16/01/2026

 

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi