2^ sezione – Procedimento RG 18/25

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi – Presidente

Avv. Giovanni Petrella – Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

 

Nel procedimento iscritto al N° 18/25 R.G. i Sigg.ri Ivan Tirapelle e Cornelia Tessari, n.q. di genitori dell’atleta minore S.T. (tessera federale n. A242622) attualmente tesserato presso l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, si sono rivolti al Tribunale Federale Seconda Sezione ai fini della concessione d’ufficio del nulla osta al trasferimento verso altra società sportiva.

Il ricorso da cui scaturisce il presente procedimento sportivo viene proposto in opposizione alla comunicazione di diniego alla richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento presso altra società espresso dalla suddetta A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, espresso in data 19.10.2025 a seguito di apposita istanza all’uopo presentata dai ricorrenti in data 06.10.2025.

A sostegno della propria richiesta, nello specifico, i genitori dell’atleta minore avevano dedotto come S.T., per tutta la durata del periodo di pratica sportiva nella categoria Giovanissimi imbastita dall’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, di fatto, avesse corso sempre da solo, nella totale assenza di altri coetanei assieme ai quali allenarsi, gareggiare e, conseguentemente, stringere rapporti di amicizia. La circostanza aveva portato il minore a legare con un gruppo di atleti coetanei tesserati presso altre società i quali, in vista della stagione sportiva 2026, lo avevano avvisato della volontà di procedere alla richiesta di svincolo dalle società di appartenenza e convergere nel tesseramento presso l’A.S.D. Team Petrucci. Dato che l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà non costituiva ormai da anni una categoria Esordienti, una volta incassato il preventivo formale nulla osta della destinataria A.S.D. Team Petrucci, è stata così inoltrata richiesta di rilascio al nulla osta al trasferimento all’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà che, tuttavia, declinava tale richiesta.

Nello specifico, alla base di tale diniego, veniva dedotto l’avvenuto allestimento proprio per la stagione sportiva 2026 di una categoria Esordienti, della quale, peraltro, i genitori degli atleti minori ivi tesserati erano stati già preventivamente informati nelle settimane antecedenti. A tal fine, nel medesimo comunicato, la società informava di aver provveduto al tesseramento di un Tecnico di prim’ordine nonché al dispiegamento di riscorse economiche volte a garantire una formazione di assoluto livello ai propri tesserati.

In pari data, tuttavia, nonostante le rassicurazioni offerte, i genitori dell’atleta minore S.T. riscontravano la suddetta missiva rinnovando la richiesta di svincolo, appellandosi nuovamente alla volontà del ragazzo.

A breve distanza, in data 23.10.2025, l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, ribadendo la caratura e validità sportiva del progetto tecnico imbastito, provvedeva alla trasmissione agli atleti appartenenti alla categoria Esordienti, ivi compreso S.T., della prima convocazione in vista della stagione sportiva 2026, consistente nella nell’invito alla partecipazione ad un evento conviviale in cui gli atleti avrebbero potuto incontrarsi nonché fare la prima conoscenza del tecnico che li avrebbe guidati nel corso della successiva stagione sportiva.

Dello scambio di corrispondenza intercorso tra gli odierni ricorrenti e l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà veniva altresì edotto il Comitato Regionale Veneto che, seppur destinatario per conoscenza di tutte le comunicazioni intercorse, non è stato formalmente interpellato ai fini del potenziale rilascio del nulla osta di cui si discute.

Incardinato, dunque, il procedimento sportivo, all’udienza di prima comparizione fissata per il 16 gennaio 2026 non compariva nessuno dei soggetti ritualmente convocati e, pertanto, sulla base delle risultanze documentali prodotte, il procedimento passava così in decisione.

Il Tribunale Federale – II Sezione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola non meritevole di accoglimento, con conseguente diniego della richiesta di rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore S.T. del nulla osta al trasferimento presso altra società.

In via preliminare, pronunciandosi d’ufficio, l’intestato Tribunale intende fin da subito rilevare le imprecisioni di natura formale che hanno connotato le concrete modalità di proposizione del ricorso per cui è causa da parte dei Signori Tirapelle-Tessari.

A tal proposito, devesi evidenziare come per espressa previsione contenuta nell’art. 28 del Regolamento Tecnico FCI: “In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale”.

Nel caso che occupa, a ben vedere, gli odierni ricorrenti si sono limitati ad una mera comunicazione informativa – e non una formale istanza di svincolo – rivolta al competente Comitato Regionale attinente all’avvenuta presentazione alla società di attuale tesseramento di domanda di rilascio del nulla osta al trasferimento presso altra società.

A ciò si aggiunga, in via ulteriore, come da una disamina dell’atto introduttivo che ha dato avvio al presente procedimento sportivo, il ricorso risulti non pienamente aderente ai presupposti minimi richiesti ex art. 38 Regolamento di Giustizia FCI ai fini della validità del ricorso presentato innanzi al Tribunale Federale. Devesi rammentare, in tal senso, come per espressa previsione contenuta nel comma 3 della summenzionata disposizione normativa, il ricorso debba contenere: “a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l’esposizione dei fatti; c) l’indicazione dell’oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura”.

Considerato però che il ricorso può essere promosso anche in proprio, senza necessariamente l’ausilio di un’assistenza tecnica, volendo comunque superare il vaglio formale e preliminare e valutando così nel merito la vicenda nell’interesse precipuo del minore, il ricorso di cui si discute non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Più nello specifico, da una lettura del documento depositato dai genitori dell’atleta S.T., è possibile evincere come la principale ed effettiva ragione sottesa alla richiesta di svincolo dagli stessi promossa, coincida con l’espressa volontà manifestata dal minore di proseguire nello svolgimento della pratica sportiva a condizione di poter gareggiare nonché allenarsi quotidianamente a stretto contatto con “amici”, quindi di altri compagni di squadra suoi coetanei.

Una manifestazione di volontà legittima che, peraltro, si completa con la pratica sportiva in un ambiente di educazione non solo sportiva; non alternativo bensì perfettamente complementare rispetto a quello familiare e a quello scolastico, in cui il minore possa essere messo nelle condizioni di ritenersi effettivamente libero di affermare a pieno la propria personalità mediante l’avvio di un percorso di valorizzazione e crescita personale, nel quale, il contatto coi propri coetanei, rappresenta un elemento di imprescindibile centralità.

Ebbene, ciò premesso, nella vicenda de qua, le risultanze documentali sono indirizzate ad avvalorare un impegno fattivo e concreto da parte della società di attuale tesseramento alla costituzione di un ambiente effettivamente adeguato a consentire la crescita, agonistica e personale, del ragazzo.

Si osservi, in tal senso, la costituzione dopo molti anni di una categoria Esordienti, il tesseramento di altri coetanei del minore al fianco dei quali questi possa proseguire il proprio percorso di crescita nonché l’aver favorito la preventiva conoscenza del Tecnico chiamato a formare i tesserati per la successiva stagione sportiva.

Alla luce di tutto quanto sopra precisato, pertanto, ad avviso dell’intestato Tribunale Federale, non si ritiene sussistente nella società di attuale tesseramento (l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà) un contesto non idoneo tale da negare la prosecuzione del percorso di sviluppo e crescita dell’atleta minore; da ciò, dunque, la decisione di non ritenere meritevole d’accoglimento il ricorso de quo.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Sezione II

 

P.Q.M.

Non autorizza il trasferimento dell’atleta minore S.T.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

 

Roma 16/01/2026

 

f.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

N.° 2 del 2026

16 Gennaio, 2026

2^ sezione - Procedimento RG 18/25

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi - Presidente

Avv. Giovanni Petrella - Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

 

Nel procedimento iscritto al N° 18/25 R.G. i Sigg.ri Ivan Tirapelle e Cornelia Tessari, n.q. di genitori dell’atleta minore S.T. (tessera federale n. A242622) attualmente tesserato presso l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, si sono rivolti al Tribunale Federale Seconda Sezione ai fini della concessione d'ufficio del nulla osta al trasferimento verso altra società sportiva.

Il ricorso da cui scaturisce il presente procedimento sportivo viene proposto in opposizione alla comunicazione di diniego alla richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento presso altra società espresso dalla suddetta A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, espresso in data 19.10.2025 a seguito di apposita istanza all’uopo presentata dai ricorrenti in data 06.10.2025.

A sostegno della propria richiesta, nello specifico, i genitori dell’atleta minore avevano dedotto come S.T., per tutta la durata del periodo di pratica sportiva nella categoria Giovanissimi imbastita dall’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, di fatto, avesse corso sempre da solo, nella totale assenza di altri coetanei assieme ai quali allenarsi, gareggiare e, conseguentemente, stringere rapporti di amicizia. La circostanza aveva portato il minore a legare con un gruppo di atleti coetanei tesserati presso altre società i quali, in vista della stagione sportiva 2026, lo avevano avvisato della volontà di procedere alla richiesta di svincolo dalle società di appartenenza e convergere nel tesseramento presso l’A.S.D. Team Petrucci. Dato che l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà non costituiva ormai da anni una categoria Esordienti, una volta incassato il preventivo formale nulla osta della destinataria A.S.D. Team Petrucci, è stata così inoltrata richiesta di rilascio al nulla osta al trasferimento all’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà che, tuttavia, declinava tale richiesta.

Nello specifico, alla base di tale diniego, veniva dedotto l’avvenuto allestimento proprio per la stagione sportiva 2026 di una categoria Esordienti, della quale, peraltro, i genitori degli atleti minori ivi tesserati erano stati già preventivamente informati nelle settimane antecedenti. A tal fine, nel medesimo comunicato, la società informava di aver provveduto al tesseramento di un Tecnico di prim’ordine nonché al dispiegamento di riscorse economiche volte a garantire una formazione di assoluto livello ai propri tesserati.

In pari data, tuttavia, nonostante le rassicurazioni offerte, i genitori dell’atleta minore S.T. riscontravano la suddetta missiva rinnovando la richiesta di svincolo, appellandosi nuovamente alla volontà del ragazzo.

A breve distanza, in data 23.10.2025, l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà, ribadendo la caratura e validità sportiva del progetto tecnico imbastito, provvedeva alla trasmissione agli atleti appartenenti alla categoria Esordienti, ivi compreso S.T., della prima convocazione in vista della stagione sportiva 2026, consistente nella nell’invito alla partecipazione ad un evento conviviale in cui gli atleti avrebbero potuto incontrarsi nonché fare la prima conoscenza del tecnico che li avrebbe guidati nel corso della successiva stagione sportiva.

Dello scambio di corrispondenza intercorso tra gli odierni ricorrenti e l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà veniva altresì edotto il Comitato Regionale Veneto che, seppur destinatario per conoscenza di tutte le comunicazioni intercorse, non è stato formalmente interpellato ai fini del potenziale rilascio del nulla osta di cui si discute.

Incardinato, dunque, il procedimento sportivo, all’udienza di prima comparizione fissata per il 16 gennaio 2026 non compariva nessuno dei soggetti ritualmente convocati e, pertanto, sulla base delle risultanze documentali prodotte, il procedimento passava così in decisione.

Il Tribunale Federale - II Sezione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento sportivo, valuta il ricorso in parola non meritevole di accoglimento, con conseguente diniego della richiesta di rilascio d’ufficio in favore dell’atleta minore S.T. del nulla osta al trasferimento presso altra società.

In via preliminare, pronunciandosi d’ufficio, l’intestato Tribunale intende fin da subito rilevare le imprecisioni di natura formale che hanno connotato le concrete modalità di proposizione del ricorso per cui è causa da parte dei Signori Tirapelle-Tessari.

A tal proposito, devesi evidenziare come per espressa previsione contenuta nell’art. 28 del Regolamento Tecnico FCI: “In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale”.

Nel caso che occupa, a ben vedere, gli odierni ricorrenti si sono limitati ad una mera comunicazione informativa – e non una formale istanza di svincolo - rivolta al competente Comitato Regionale attinente all’avvenuta presentazione alla società di attuale tesseramento di domanda di rilascio del nulla osta al trasferimento presso altra società.

A ciò si aggiunga, in via ulteriore, come da una disamina dell’atto introduttivo che ha dato avvio al presente procedimento sportivo, il ricorso risulti non pienamente aderente ai presupposti minimi richiesti ex art. 38 Regolamento di Giustizia FCI ai fini della validità del ricorso presentato innanzi al Tribunale Federale. Devesi rammentare, in tal senso, come per espressa previsione contenuta nel comma 3 della summenzionata disposizione normativa, il ricorso debba contenere: “a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura”.

Considerato però che il ricorso può essere promosso anche in proprio, senza necessariamente l’ausilio di un’assistenza tecnica, volendo comunque superare il vaglio formale e preliminare e valutando così nel merito la vicenda nell’interesse precipuo del minore, il ricorso di cui si discute non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Più nello specifico, da una lettura del documento depositato dai genitori dell’atleta S.T., è possibile evincere come la principale ed effettiva ragione sottesa alla richiesta di svincolo dagli stessi promossa, coincida con l’espressa volontà manifestata dal minore di proseguire nello svolgimento della pratica sportiva a condizione di poter gareggiare nonché allenarsi quotidianamente a stretto contatto con “amici”, quindi di altri compagni di squadra suoi coetanei.

Una manifestazione di volontà legittima che, peraltro, si completa con la pratica sportiva in un ambiente di educazione non solo sportiva; non alternativo bensì perfettamente complementare rispetto a quello familiare e a quello scolastico, in cui il minore possa essere messo nelle condizioni di ritenersi effettivamente libero di affermare a pieno la propria personalità mediante l’avvio di un percorso di valorizzazione e crescita personale, nel quale, il contatto coi propri coetanei, rappresenta un elemento di imprescindibile centralità.

Ebbene, ciò premesso, nella vicenda de qua, le risultanze documentali sono indirizzate ad avvalorare un impegno fattivo e concreto da parte della società di attuale tesseramento alla costituzione di un ambiente effettivamente adeguato a consentire la crescita, agonistica e personale, del ragazzo.

Si osservi, in tal senso, la costituzione dopo molti anni di una categoria Esordienti, il tesseramento di altri coetanei del minore al fianco dei quali questi possa proseguire il proprio percorso di crescita nonché l’aver favorito la preventiva conoscenza del Tecnico chiamato a formare i tesserati per la successiva stagione sportiva.

Alla luce di tutto quanto sopra precisato, pertanto, ad avviso dell’intestato Tribunale Federale, non si ritiene sussistente nella società di attuale tesseramento (l’A.S.D. Giovani Ciclisti Roncà) un contesto non idoneo tale da negare la prosecuzione del percorso di sviluppo e crescita dell’atleta minore; da ciò, dunque, la decisione di non ritenere meritevole d’accoglimento il ricorso de quo.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Sezione II

 

P.Q.M.

Non autorizza il trasferimento dell’atleta minore S.T.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

 

Roma 16/01/2026

 

f.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi