Il Tribunale Federale — Il sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:
Avv. Salvatore Minardi – Presidente
Avv. Giovanni Petrella – Giudice
Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)
Nel procedimento iscritto al N° 16/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg.ri Roberta Ricca e Luca Zavattero avverso il diniego del CR Piemonte al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore M. Z.
–Omissis–
Il Tribunale Federale Sezione Il
P.Q.M.
dispone che, in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg., Roberta Ricca e Luca Zavattero n.q. di genitori del minore M.Z., non può essere applicata la delibera n. 37/CR/2005 del C.R. Piemonte e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore M.Z. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ciclistica Cesano Maderno A.S.D., che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della Gabetti Ardens Cycling Team quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Roma 18/12/2025
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi